N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2007
Ordinanza del 20 aprile 2007 emessa dal Giudice di pace di Ronciglione nel procedimento civile promosso da Ferretti Davide contro comune di Caprarola Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Violazione del diritto fondamentale della persona alla riservatezza - Lesione, nel caso che l'autore dell'infrazione sia il proprietario dell'autoveicolo, del principio nemo tenetur se ipsum accusare. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 2.(GU n.47 del 5-12-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13 aprile 2007; Ritenuto che la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per contrasto con l'art. 2 della Costituzione e' rilevante, in quanto la normativa di cui all'articolo predetto deve essere applicata al caso in esame, relativo ad opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione all'Organo di Polizia del normativo del conducente di un veicolo; che la questione non e' manifestatamente infondata, in quanto la disposizione dell'art. 126-bis, comma 2, prevedendo l'obbligo da parte del proprietario di trasmettere all'Organo di Polizia i dati personali e della patente di guida del conducente, appare lesiva dei diritti della personalita' di quest'ultimo e, in particolare, del suo diritto alla riservatezza, garantito dall'art. 2 della Costituzione; che - - e soprattutto -- nel caso che autore della contravvenzione, per cui e' prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, sia stato lo stesso proprietario, la norma in esame, obbligandolo ad accusare se stesso, appare per altro verso in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, perche' e' diritto primario e inviolabile quello di non essere tenuto alla confessione di un illecito: «nemo tenetur se ipsum accusare».
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis comma 2 del d.ls. 30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con l'art. 2 della Costituzione; Dispone, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende, il giudizio in corso e il verbale n. 18081 del 2 novembre 2006 del comune di Caprarola; Ordina, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento. Si comunichi. Ronciglione, addi' 20 aprile 2007 Il giudice di pace coordinatore: Toffoletti