N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2007

Ordinanza   del  20  aprile  2007  emessa  dal  Giudice  di  pace  di
Ronciglione  nel  procedimento  civile  promosso  da  Ferretti Davide
contro comune di Caprarola

Circolazione  stradale  -  Obbligo  del  proprietario  del veicolo di
  comunicare  all'organo  di polizia i dati personali e della patente
  del  conducente  non  identificato  al  momento  dell'infrazione  -
  Irrogazione  di  sanzione  pecuniaria  in  caso  di  inosservanza -
  Disciplina   vigente   al   momento  della  commessa  violazione  -
  Violazione del diritto fondamentale della persona alla riservatezza
  -   Lesione,   nel   caso   che  l'autore  dell'infrazione  sia  il
  proprietario  dell'autoveicolo, del principio nemo tenetur se ipsum
  accusare.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma  2,  introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
  15  gennaio  2002,  n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, del
  decreto-legge    27    giugno   2003,   n. 151,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 2.
(GU n.47 del 5-12-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13 aprile 2007;
   Ritenuto   che   la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  126-bis,  comma  2,  d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285 per
contrasto  con l'art. 2 della Costituzione e' rilevante, in quanto la
normativa  di cui all'articolo predetto deve essere applicata al caso
in  esame,  relativo  ad  opposizione  a  sanzione amministrativa per
mancata   comunicazione  all'Organo  di  Polizia  del  normativo  del
conducente di un veicolo;
     che la questione non e' manifestatamente infondata, in quanto la
disposizione  dell'art.  126-bis,  comma  2,  prevedendo l'obbligo da
parte  del  proprietario  di trasmettere all'Organo di Polizia i dati
personali  e della patente di guida del conducente, appare lesiva dei
diritti della personalita' di quest'ultimo e, in particolare, del suo
diritto alla riservatezza, garantito dall'art. 2 della Costituzione;
     che   -   -   e   soprattutto  --  nel  caso  che  autore  della
contravvenzione,  per  cui e' prevista la decurtazione di punti dalla
patente  di  guida,  sia  stato  lo  stesso proprietario, la norma in
esame,  obbligandolo ad accusare se stesso, appare per altro verso in
contrasto  con  l'art.  2  della  Costituzione,  perche'  e'  diritto
primario  e  inviolabile quello di non essere tenuto alla confessione
di un illecito: «nemo tenetur se ipsum accusare».
                              P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87;
   Solleva,   questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
126-bis  comma  2 del d.ls. 30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con
l'art. 2 della Costituzione;
   Dispone,   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
   Sospende,  il  giudizio  in  corso  e  il  verbale  n. 18081 del 2
novembre 2006 del comune di Caprarola;
   Ordina,  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  comunicata  al  Presidente  delle  due  Camere  del
Parlamento.
   Si comunichi.
    Ronciglione, addi' 20 aprile 2007
             Il giudice di pace coordinatore: Toffoletti