N. 778 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2007

Ordinanza  del  18  maggio  2007  emessa dal Tribunale di Bologna nel
procedimento civile promosso da Cioffi Augusto contro Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Forense

Previdenza  -  Sistema previdenziale forense - Pensione di inabilita'
  erogata  agli  avvocati e procuratori iscritti alla Cassa Nazionale
  di  Previdenza  e Assistenza Forense - Condizione - Iscrizione alla
  Cassa in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta'
  -   Violazione  del  principio  di  uguaglianza  sotto  il  profilo
  dell'irragionevolezza  e della disparita' di trattamento, a parita'
  di  condizioni  di  inabilita' e di contribuzione, in dipendenza da
  elemento  meramente  temporale  -  Violazione  del  principio della
  garanzia  previdenziale  -  Riferimento  alla  sentenza della Corte
  n. 132/1984 di non fondatezza di analoga questione.
- Legge  20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, comma primo, lett. b), e
  5, comma primo.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo
(GU n.47 del 5-12-2007 )
                            IL TRIBUNALE
   A   scioglimento  della  riserva,  ordinanza  nella  causa  civile
iscritta  al  n. 611  del ruolo generale dell'anno 2006, promossa da:
Cioffi  Augusto,  elettivamente  domiciliato  in Bologna, v. Boldrini
n. 14,  presso lo studio dell'avv. Andrea Trentin, che lo rappresenta
e difende come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
Contro   Cassa   Nazionale   di   Previdenza  e  Assistenza  Forense,
elettivamente  domiciliata  in Bologna, viale Aldini n. 88, presso lo
studio  dell'avv.  Giuseppe  Giampaolo,  che la rappresenta e difende
come   da   mandato  in  calce  alla  copia  notificata  del  ricorso
introduttivo.
In punto a: riconoscimento di pensione di invalidita'.
          Svolgimento del processo e motivi della decisione
L'avv.  Augusto Cioffi, iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense dal 1 luglio 1992, con efficacia retroattiva dal 1
gennaio  1980,  ha presentato alla Cassa istanza di concessione della
pensione  di invalidita'; tale istanza e' stata disattesa, risultando
1'   istante   iscritto  alla  Cassa  solo  dopo  il  compimento  del
quarantesimo anno di eta', per essere egli nato nel 1936.
Infatti ai sensi degli artt. 5, primo comma e 4, primo comma, lettera
b),  legge  n. 576/1980,  la  pensione di invalidita' non puo' essere
concessa    all'iscritto    quando    l'iscrizione    sia   in   atto
continuativamente  da  data  anteriore al compimento del quarantesimo
anno  di  eta'.  Non e' dubbio che, permanendo inalterate le suddette
disposizioni,  la domanda del ricorrente non potrebbe essere accolta,
mentre  d'  altro  lato  la Cassa convenuta non adduce l'esistenza di
altri   fatti   preclusivi   al   riconoscimento  della  pensione  di
invalidita',  il che' costituisce argomento sufficiente a ritenere la
rilevanza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale di tali
disposizioni.
In   ordine   alla   non   manifesta   infondatezza,   il  dubbio  di
illegittimita'  costituzionale  sorge ove si consideri, per un verso,
che  due  professionisti,  che siano stati iscritti alla Cassa per il
medesimo  periodo  di  tempo,  e  abbiano versato la stessa misura di
contributi  -  venendosi  poi  a trovare nella medesima condizione di
invalidita',  e di conseguente perdita della capacita' di lavoro e di
guadagno  -,  possono  godere  o  meno della pensione di invalidita',
sulla base della circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto
corso prima o dopo il compimento del quarantesimo anno di eta'; cioe'
sulla  base  di una circostanza arbitraria, priva di significativita'
sia con riguardo alla finalita' previdenziale perseguita dalla Cassa,
sia  all'esigenza  di  equilibrio economico tra contributi ricevuti e
prestazioni  erogate;  per altro verso, vi e' lesione del diritto del
lavoratore a godere delle forme di previdenza pubblica poste a tutela
del  rischio  di  invalidita',  con  privazione  a  suo danno di quei
benefici, che egli ha concorso a rendere possibili per la generalita'
degli appartenenti alla categoria, mediante i propri versamenti.
Il dubbio di legittimita' costituzionale sorge dunque con riferimento
agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione.
La  sentenza  n. 132/1984  non  costituisce  precedente ostativo alla
proposizione  della  questione;  non  solo  e  non tanto per il tempo
trascorso,  che  giustifica  da  se' solo una nuova meditazione della
materia;  ma soprattutto perche' con essa vengono decise questioni di
legittimita'  costituzionali che attengono agli artt. 10 e 221, legge
n. 576/1980,  e cioe' questioni che pongono in dubbio la legittimita'
dell'obbligo  di  iscrizione alla Cassa, che invece in questa sede si
assume come presupposto fondativo della tutela che si invoca. Nemmeno
si  vuole,  proponendo l'attuale incidente, censurare l'assenza di un
requisito  di  proporzionalita'  tra contributi e prestazioni, quanto
l'assenza   di   tutela   che   si  produce  con  certezza  in  danno
dell'assicurato    al   verificarsi   dell'evento   dannoso   oggetto
dell'assicurazione;  per  cui  pare  allo  scrivente  che sia violato
proprio  il  principio  solidaristico,  che  vuole  - riproducendo le
parole  usate  dalla  Corte  proprio  nella sentenza n. 132/1984, che
l'attribuzione  e distribuzione degli oneri previdenziali si adeguino
alla  capacita'  contributiva e l'attribuzione e la distribuzione dei
benefici previdenziali allo stato di bisogno.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Rimette  alla Corte costituzionale la questione della legittimita'
costituzionale  degli  artt. 5, primo comma e 4, primo comma, lettera
b),  legge n. 576/1980 nella parte in cui essi negano il diritto alla
pensione  di  anzianita'  ai professionisti che, in possesso di tutti
gli  altri  requisiti  contributivi,  risultino  iscritti  alla Cassa
Nazionale  di  Previdenza  e Assistenza Forense da data posteriore al
compimento del quarantesimo anno di eta';
   Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei
due  rami  del Parlamento e la notificazione alle parti in causa e al
Presidente del Consiglio dei ministri;
   Ordina  la  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Cosi' deciso in Bologna, addi' 18 maggio 2007
                   Il giudice estensore: Dallacasa