N. 781 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2007
Ordinanza del 13 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Paola -- Sezione distaccata di Scalea nel procedimento penale a carico di Diop Mbaye Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Previsione dell'arresto obbligatorio anziche' facoltativo - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto a fattispecie analoghe o piu' gravi - Lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.(GU n.47 del 5-12-2007 )
IL TRIBUNALE Ha pronuciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2199/07 R.G. Trib. avente ad oggetto la richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Diop Mbaye, nato a Dakar (Senegal) il 23 luglio 1983. P r e m e s s o Che con decreto del 28 gennaio 2005 il Prefetto di Catania ha disposto l'espulsione dell'arrestato e che, con decreto emesso e notificato in pari data il Questore di Catania ha ordinato allo stesso di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi, dell'art. 14 comma 5-bis del d.lgs n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002); che il Diop Mbaye in data 12 luglio 2007, e quindi dopo il termine concessogli col citato provvedimento amministrativo, e' stato sorpreso in Santa Maria del Cedro e tratto in arresto per non aver ottemperato senza giusto motivo all'ordine impartitogli dal questore tratto in arresto a Santa Maria del Cedro, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 -- come modificato da ultimo dalla legge n. 271/2004 -- per il delitto p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter stessa legge, come da ultimo modificato dalla legge n. 271/2004; che l'arrestato, privo di documenti d'identita' e sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, non risulta essere mai stato condannato, non risulta avere pendenze giudiziarie e non era mai stato segnalato in precedenza dalla polizia come autore di reati; che questo giudice e' chiamato a decidere sulla richiesta formulata dal p.m. di convalida del suddetto arresto nonche' a procedere a giudizio direttissimo nei confronti dell'arrestato per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 (in relazione all'ipotesi di espulsione a seguito di ingresso illegale nel territorio dello Stato); O s s e r v a 1. -- Non manifesta infondatezza della questione. A parere di questo giudice, sussistono dubbi sulla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 14 comma 5-quinquies (ultima parte) del d.lgs. n. 286/1998, laddove prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter primo periodo d.lgs cit., in quanto tale norma appare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione -- che impone anche al legislatore, quanto meno, il rispetto del limite della ragionevolezza, come qualificato, tra l'altro, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 394/1994 -- e' lecito dubitare della legittimita' costituzionale della previsione dell'arresto obbligatorio per le seguenti ragioni. Il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, per il quale l'art. 14, comma 5-quinquies prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, e' punito (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 271/2004) con la pena della reclusione da uno a quattro anni e si sostanzia nell'inottemperanza ad un ordine impartito dall'autorita' amministrativa (Questore). Cio' posto la scelta di prevedere per tale ipotesi delittuosa l'arresto addirittura obbligatorio dell'autore del reato, anziche' l'arresto meramente facoltativo, si appalesa del tutto irragionevole se solo la si confronta con analoghe fattispecie previste dall'ordinamento penale (processuale e sostanziale). In primo luogo, giova premettere che l'arresto obbligatorio costituisce nel nostro ordinamento una misura eccezionale, trattandosi di un caso nel quale la privazione della liberta' personale viene eccezionalmente affidata all'autorita' di polizia e, per di piu', precludendo alla stessa ogni valutazione in ordine alla opportunita' o necessita nel caso concreto di privare l'individuo della liberta' personale. Se si considera che l'art. 13, terzo comma della Costituzione prevede che l'autorita' di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti limitativi della liberta' personale solo «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza», e' evidente come la previsione di ipotesi nelle quali si giunga a limitazioni della liberta' individuale da parte di tale autorita' in maniera pressoche' automatica, che prescindano dalla concreta utilita' della misura, costituiscono in certo senso «una eccezione nell'eccezione» rispetto al principio generale della inviolabilita' della liberta' personale. Cio' e' tanto piu' vero se si considera che tale misura, fino alla legge n. 189/2002 e poi alla legge n. 271/2004, era contemplata dal legislatore solo per ipotesi di reato di particolare gravita' tali da determinare un rilevantissimo allarme sociale (cfr. art. 380 c.p.p.). Un primo elemento di irragionevolezza e di disparita' di trattamento si ravvisa dunque nel fatto di aver accomunato, almeno per quanto attiene l'adozione di misure precautelari quali l'arresto in flagranza, un'ipotesi di reato per la quale e' prevista la reclusione non superiore nel massimo ad anni quattro ad ipotesi di illecito punite con pene edittali notevolmente superiori. Basti pensare che l'art. 380, primo comma c.p.p. consente l'arresto obbligatorio solo per delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione «non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti», e che l'art. 380, secondo comma c.p.p. consente analoga misura per una serie di reati tassativamente indicati per i quali le pene edittali sono tutte pari o superiori ai dieci anni, e quindi a piu' del doppio di quella prevista per il reato de quo. D'altra parte un'equiparazione del trattamento degli illeciti in comparazione non si giustifica neppure sotto il profilo dell'allarme sociale destato. L'inottemperanza al provvedimento del questore di cui all'art. 14 cit. non produce alcuna offesa diretta ad interessi costituzionalmente rilevanti dei cittadini (trattandosi di un c.d. «reato ostacolo»); ne' si puo' affermare che gli extracomunitari, che sono i destinatari della norma, siano persone socialmente pericolose unicamente in considerazione del loro stato di clandestinita' o del fatto che soggiornano illegalmente nel territorio nazionale. In secondo luogo giova rilevare che, lo stesso legislatore, per reati che presentano una struttura del tutto analoga a quella del reato in questione, e che ledono o pongono in pericolo interessi collettivi di rilievo pari, se non maggiore, di quelli che si assumono compromessi dalla semplice inosservanza del provvedimento di espulsione, ha previsto (sempre facendo riferimento alla possibilita' di limitazioni preventive e provvisorie della liberta' individuale) un trattamento ben diverso e meno grave. Ed invero basti rilevare che: per il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p., l'art. 2, comma 3, legge n. 203/1991, prevede un'ipotesi di arresto solo facoltativo e non obbligatorio, e cio', nonostante che ci si trovi di fronte alla violazione di un provvedimento limitativo della liberta' personale emesso dall'autorita' giudiziaria e non di un semplice provvedimento amministrativo, e nonostante che il fatto sia commesso da un soggetto (l'evaso) che, per il semplice fatto di essere gia' detenuto per altra causa, deve presumersi socialmente pericoloso; analogamente per il reato di cui all'art. 9, secondo comma legge n. 1423/1956, peraltro punito nel massimo con una pena (5 anni) superiore a quella prevista dall'art. 14, comma 5-ter cit. -, il terzo comma dello stesso articolo, prevede un'ipotesi di arresto solo facoltativo, nonostante che la violazione riguardi anche in questo caso un provvedimento dell'A.G. (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e che la stessa sia stata posta in essere da soggetti la cui elevata pericolosita' sociale e' gia' stata acclarata con un provvedimento giurisdizionale; analogamente nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1-bis della legge n. 401/1989, il quale per la contravvenzione dei provvedimenti amministrativi emessi dal questore nei confronti di soggetti indubbiamente pericolosi (in quanto gia' resisi responsabili di fatti di violenza nel corso di manifestazioni sportive) prevede la semplice facolta' di arresto e non l'obbligo di arresto; E' quindi agevole rilevare come a fronte di condotte ben piu' gravi, sia sotto il profilo oggettivo degli ineressi coinvolti (rispetto dei provvedimenti giurisdizionali, pubblica sicurezza, ordine pubblico e prevenzione della criminalita' organizzata) che di quello soggettivo della pericolosita' (effettiva o presunta) degli autori del reato, si sia prevista la facoltativita' dell'arresto, laddove a fronte di ipotesi meno gravi (o, quanto meno, certamente non piu' gravi) come quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. cit. si sia prevista l'obbligatorieta' dell'arresto. Cio' tanto piu' se si considera che per ipotesi di reato analoghe a quella in questione, in quanto concretatesi in semplici violazioni o trasgressioni di provvedimenti emessi dalla pubblica autorita' (amministrativa o giurisdizionale), non e' neppure contemplata l'ipotesi di arresto in flagranza (si vedano ad es. i reati di cui agli artt. 388 c.p., 650 c.p., 9, primo comma, legge n. 1423/1956, 51, d.lgs. n. 22/1997, ecc.). Non appare quindi infondato il dubbio che il legislatore abbia trattato in maniera ingiustificatamente e irragionevolmente difforme situazioni almeno uguali, prevedendo l'arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter e quello solo facoltativo per delitti di pari o maggiore gravita' - cfr. artt. 385 c.p., art. 9, secondo comma, legge n. 1423/1956, ecc... Lo stesso inoltre, altrettanto ingiustificatamente e irragionevolmente, sembra aver trattato in maniera uguale situazioni affatto difformi, prevedendo l'arresto obbligatorio per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter analogamente a delitti, quelli di cui all'art. 380 c.p.p. notevolmente piu' gravi. E' appena il caso di ricordare, per concludere sul punto, che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., benche' testualmente riferito ai «cittadini» deve ritenersi esteso agli stranieri, trattandosi di norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. sent. n. 104/1969). Con riferimento all'art. 13, comma 3 della Costituzione, e' invece lecito dubitare della legittimita' costituzionale della norma indicata per le seguenti ragioni. L'art. 13 della Costituzione prevede che «la liberta' personale e' inviolabile» (comma 1), che la liberta' personale puo' essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2) e che soltanto «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di p.s. puo' adottare provvedimenti provvisori», che devono essere convalidati in tempi brevissimi dall'autorita' giudiziaria (comma 3). lI legislatore ordinario puo' quindi determinare i casi in cui la liberta' personale puo' essere provvisoriamente limitata dalla p.s., ma la scelta, secondo la Costituzione, e' limitata ai «casi eccezionali di necessita' ed urgenza». Cio' posto, il delitto in esame, (per la quale e' appunto previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) e' un reato di mera condotta. L'elemento materiale del reato e' il fatto dello straniero che, gia' espulso dal territorio dello Stato in quanto clandestino, non abbia osservato l'ordine di allontanamento del questore. Cio' premesso, non si vede quali siano, nel caso in esame, quei profili di eccezionale necessita' ed urgenza tali da giustificare la previsione dell'arresto addirittura obbligatorio, e quindi una deroga cosi' significativa dei principi generali di cui all'art. 13 Cost. La struttura del reato, infatti, non prevede ne' la lesione ne' la messa in pericolo diretta e immediata di un bene costituzionalmente protetto, atteso che la ratio della previsione normativa e' da rinvenire unicamente nella scelta del legislatore di assicurare, mediante la minaccia di sanzioni penali, l'ottemperanza ad un provvedimento amministrativo, e quindi di garantire l'effettivita' dei meccanismi di espulsione di stranieri «indesiderati». Ne' la deroga ai principi costituzionali si giustifica per la condizione soggettiva di pericolosita' specifica dell'autore del reato. Non si vede, infatti, come anche soggetti mai condannati, ne' giudicati per altri reati, possano essere giudicati socialmente pericolosi (cfr. sentenze nn. 126/1972 e 64/1977 della Corte costituzionale). D'altra parte, la permanenza clandestina dello straniero in Italia e' una condizione che legittima l'espulsione ma non costituisce di per se' alcun reato; la stessa, peraltro, dipendendo unicamente dalla formale assenza di un titolo che legittimi l'ingresso nel territorio dello stato, non puo' essere indice di per se' stessa di una specifica pericolosita' del soggetto. Ne' la condotta punita ne' le condizioni dell'agente sembrano quindi assumere, nel nostro caso, connotati di eccezionale necessita' ed urgenza addirittura tali da imporre obbligatoriamente alla p.s. di limitare la liberta' personale ai sensi dell'art. 13, terzo comma, Cost. Anzi accade assai frequentemente nella prassi giurisdizionale che gli organi di polizia, per effetto della norma citata, si vedano «costretti» a procedere all'arresto di soggetti che, non solo non presentano alcun profilo di pericolosita' sociale, ma che risultano anzi stabilmente inseriti nel contesto locale (nell'ambito del quale, sovente, svolgono, anche attivita' di rilevante utilita' sociale, es. assistenza ad anziani, disabili, ecc.). In altri termini la norma in commento, cosi' come formulata, imponendo l'arresto e precludendo tanto agli organi di polizia quanto all'A.G. ogni valutazione in ordine alla concreta utilita' nel caso specifico della misura precautelare, finisce sovente per imporre privazioni della liberta' personale che non trovano giustificazione alcuna ne' nella gravita' oggettiva del fatto ne' nella pericolosita' del suo autore. D'altra parte, l'obbligatorieta' dell'arresto non puo' trovare giustificazione neppure nel legittimo intento di garantire l'ottemperanza da parte del clandestino al provvedimento di allontanamento emesso dal questore. Ed infatti, l'effetto di «deterrenza» attraverso il quale il legislatore ha ritenuto di poter assicurare l'efficacia e l'efficienza del procedimento di espulsione puo' legittimamente essere rappresentata dalla sanzione penale inflitta dall'A.G. all'esito di un giusto processo, e non certo da un provvedimento precautelare (come l'arresto) adottato dall'autorita' di P.S. al quale la Costituzione e la legislazione penale assegnano tutt'altra funzione e tutt'altro scopo (cfr. Corte cost. sent. n. 223 del 2004). Per tutte le ragioni esposte la norma denunciata, nella parte in cui per il delitto per cui si procede prevede un'ipotesi di arresto obbligatorio da parte degli organi di polizia, anziche', come previsto per fattispecie del tutto analoghe, un'ipotesi di arresto meramente facoltativo, deve reputarsi in contrasto con i citati artt. 3 e 13 della Costituzione. 2. -- Rilevanza della questione. La questione di costituzionalita' sollevata e' rilevante. Ed infatti, il giudizio avente ad oggetto la convalida o meno dell'arresto effettuato dalla P.G. non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale. Giova al riguardo premettere che nel vigente ordinamento processuale, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (vedi da ultimo Cass. Sez. IV, 22 febbraio 2007 n. 14474) «nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria non puo' essere limitato al riscontro e all'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravita' del fatto o pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto), da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della polizia al momento del fatto». Da cio' consegue che, ove venisse ritenuta l'incostituzionalita' dell'obbligatorieta' dell'arresto e residuasse solo la facolta' per gli agenti di P.G. di procedere allo stesso, al giudice della convalida, verrebbe restituita la possibilita' di valutare la legittimita' del provvedimento limitativo della liberta' ai sensi dell'art. 381, quarto comma c.p.p., secondo il quale, nelle ipotesi di arresto facoltativo allo stesso si puo' procedere «soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto». Possibilita' oggi invece preclusa dalla previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza. Poiche' nel caso di specie si e' proceduto all'arresto di un cittadino extracomunitario per il quale non risulta alcun precedente penale, giudiziale o di polizia, e a carico del quale non puo' essere quindi formulato alcun giudizio di pericolosita', e considerato altresi' che il fatto a lui ascritto presenta, come detto, una limitata gravita' e una scarsa offensivita' concreta, l'eventuale applicabilita' dell'ari. 381 c.p.p. (anziche' dell'art. 380 c.p.p.) implicherebbe rilevanti conseguenze in ordine alla convalida dell'arresto, potendo ad esempio indurre il giudice a ritenere non giustificata, per i profili sopra indicati, la misura precautelare adottata, con conseguente mancata convalida dell'arresto. D'altra parte la circostanza che, giusta la previsione dell'art. 14, comma 5-quinquies (prima parte) d.lgs. n. 286/1998, nei confronti del prevenuto debba comunque procedersi a giudizio direttissimo prescindendo dalla convalida dell'arresto, non priva di rilevanza la questione di costituzionalita', atteso che residua pur sempre la necessita' di valutare attraverso il (separato e autonomo) giudizio di convalida se la privazione della liberta' personale di un individuo sia stata o meno legittima. In proposito, peraltro, e' sufficiente richiamare la sentenza n. 54/1993 della Corte costituzionale con la quale e' stato, fra l'altro, affermato testualmente che nel giudizio di convalida: «la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero piu' radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti». In conclusione, la questione di legittimita' costituzionale sopra illustrata non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini della decisione sulla convalida e pertanto puo' e deve essere sollevata anche d'ufficio (cfr. art. 23, secondo comma legge n. 87/1953).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (come modificato dalla legge 12 novembre 2004 n. 271) nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio (anziche' meramente facoltativo) per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. cit., per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; Solleva la questione di legittimita' costituzionale sopra indicata; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Scalea, addi' 13 luglio 2007 Il giudice: Mostarda