N. 406 ORDINANZA 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giustizia  amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della
  Repubblica   -   Ammissibilita'   anche   contro  gli  atti  emessi
  dall'amministrazione    nell'ambito    di    rapporto   di   lavoro
  privatistico,  attribuiti  alla  cognizione del giudice ordinario -
  Denunciata  irragionevolezza  e  violazione  del  principio di buon
  andamento  e  imparzialita'  della  P.A.  -  In  subordine: mancata
  previsione,   in   caso   di   opposizione  dei  controinteressati,
  dell'obbligo  del  ricorrente  di depositare l'atto di costituzione
  nella  cancelleria  del  giudice  ordinario  anziche'  del  giudice
  amministrativo,  nonche'  l'obbligo, per quest'ultimo, di rimettere
  gli  atti al Ministero competente anche in caso di inammissibilita'
  del  ricorso  per  difetto di giurisdizione - Denunciata violazione
  del  principio  del  giudice  naturale  - Insufficiente motivazione
  sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- D.P.R.  24  novembre  1971,  n. 1199, artt. 8 e 10, primo e secondo
  comma.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 25.
(GU n.47 del 5-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 10, comma
1  e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199  (Semplificazione  dei  procedimenti  in  materia  di ricorsi
amministrativi)  promosso  con  ordinanza  del  24  gennaio  2007 dal
Tribunale  amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto
da  Benedetto  Elia  contro  l'A.u.s.l.  Bari/4 ed altri, iscritta al
n. 411  del  registro  ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  24  ottobre 2007 il giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo regionale della Puglia -
sede  di  Bari  -  ha  sollevato: a) in riferimento agli artt. 3 e 97
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi),  in  via  principale;  b) in riferimento all'art. 25
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art.  10,  primo  e  secondo comma, dello stesso decreto, in via
subordinata;
     che l'art. 8 individua gli atti avverso i quali e' esperibile il
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  e  pone il
principio  di  alternativita'  tra  ricorso  straordinario  e  azione
giudiziaria  dinanzi  al  giudice  amministrativo,  mentre  l'art. 10
disciplina  la  trasposizione  del  ricorso  straordinario nella sede
giurisdizionale  amministrativa  (primo  comma) e individua i casi di
rimessione degli atti alla sede giustiziale (secondo comma);
     che  il  giudice  rimettente  conosce, in sede di trasposizione,
della  controversia  instaurata  da colui che, avendo precedentemente
proposto  ricorso straordinario al Capo dello Stato, si e' costituito
in seguito all'opposizione presentata da controparte;
     che,   con   riferimento   alla  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita',  il  Tar  ritiene  che  la  controversia pendente,
avendo  ad  oggetto l'inquadramento di un dipendente AUSL, appartiene
alla  giurisdizione  ordinaria,  ai  sensi  dell'art.  63 del decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e che il
radicamento   della  giurisdizione  del  giudice  amministrativo  per
effetto   della  opzione  per  il  ricorso  straordinario,  sostenuto
dall'amministrazione, aprirebbe la via ai dubbi di costituzionalita';
     che,   in   conclusione,  sostiene  il  rimettente,  la  «sicura
insussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, contrariamente
a  quanto  si  potrebbe  ritenere, non vale ad escludere la rilevanza
[....]  ma  anzi  ne costituisce essa stessa il fondamento». Infatti,
sulla base della legge vigente (art. 10, secondo comma, d.P.R. n. 199
del  1971), ritenuta la carenza di giurisdizione a favore del giudice
ordinario,  il giudice amministrativo non puo' che rimettere gli atti
alla  sede amministrativa contenziosa, con conseguente impossibilita'
che  la  controversia  venga  conosciuta  dal  giudice che avrebbe la
giurisdizione.  Da  cio'  «i  dubbi  [di  costituzionalita'  che]  si
riverberano  altresi'  sulla  stessa  proponibilita'  del rimedio del
ricorso   straordinario  per  controversie  del  tipo  di  quella  in
oggetto»;
     che,  quanto alla non manifesta infondatezza, il Tar ritiene che
l'art.  8  del d.P.R. n. 1199 del 1971, nella parte in cui consente -
secondo   l'interpretazione   consolidata   del  Consiglio  di  Stato
(adunanza  generale  n. 9  del  1999)  -  il ricorso straordinario al
Presidente   della   Repubblica   anche   contro   gli   atti  emessi
dall'amministrazione  nell'ambito  di  un  rapporto di lavoro di tipo
privatistico,  assoggettati  alla  disciplina  del  diritto  comune e
attribuiti  alla  cognizione  del  giudice  ordinario,  ai  quali sia
estraneo  l'esercizio  di  pubblici  poteri,  violi  gli artt. 3 e 97
Cost.,  sul  presupposto  di un fondamento costituzionale del ricorso
straordinario,  rinvenuto  nei  principi generali di buon andamento e
imparzialita',    in    quanto    il   ricorso   costituirebbe,   per
l'amministrazione,  un  mezzo ulteriore di garanzia della legalita' e
dell'imparzialita'  della  propria  azione  e,  per  i cittadini, uno
strumento aggiuntivo di tutela dei propri diritti e interessi, la cui
protezione  e'  speculare  ai principi ricordati (sentenza n. 298 del
1986);  da cio' la necessita' di limitare il rimedio del procedimento
amministrativo  contenzioso  agli  atti  adottati  nell'esercizio  di
poteri  autoritativi,  stante  lo  stretto  legame  con  il controllo
istituzionale sul corretto esercizio dei pubblici poteri;
     che,  in  via  subordinata,  il giudice rimettente prospetta, in
riferimento    all'art.   25   della   Costituzione,   questione   di
costituzionalita'  dell'art.  10, primo e secondo comma, dello stesso
decreto;  del  primo  comma,  nella parte in cui non prevede - per le
controversie  relative ad atti amministrativi nell'ambito di rapporti
di  tipo  privatistico,  assoggettati  al diritto comune e attribuiti
alla   cognizione  del  giudice  ordinario,  ai  quali  sia  estraneo
l'esercizio  di pubblici poteri - che, a seguito dell'opposizione, il
ricorrente  che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto
di  costituzione  in giudizio nella cancelleria del giudice ordinario
competente,  anziche'  in quella del giudice amministrativo, e che il
giudizio prosegua in sede giurisdizionale secondo le norme del codice
di  procedura  civile  anziche'  del  testo  unico  delle  leggi  del
Consiglio di Stato; del secondo comma, nella parte in cui prevede che
il  giudice  amministrativo  dispone  la  rimessione  degli  atti  al
ministero  competente  anche  qualora  riconosca  che  il  ricorso e'
inammissibile per difetto di giurisdizione;
     che,  secondo il rimettente, la prevista costituzione dinanzi al
giudice   amministrativo   di   colui   che   ha   proposto   ricorso
straordinario,    qualora,    in    seguito    all'opposizione    dei
controinteressati,   intenda   insistere  nel  ricorso,  sottrarrebbe
irreversibilmente    alla   giurisdizione   del   giudice   ordinario
controversie  pacificamente  rientranti nella giurisdizione di detto,
per   effetto   della   regressione   del   procedimento   alla  fase
amministrativa contenziosa;
che   e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile per difetto
di  rilevanza,  avendo  il  giudice  rimettente  ritenuto  il proprio
difetto di giurisdizione, o, in subordine, manifestamente infondata.
Considerato  che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia -
sede  di Bari - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
in  via  principale  e,  subordinatamente,  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  10,  primo  e  secondo comma, dello stesso
decreto, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
     che,  rispetto  ad  entrambe le questioni, il giudice rimettente
afferma   la   sicura   insussistenza  della  propria  giurisdizione,
sostenendo  che tale circostanza «contrariamente a quanto si potrebbe
ritenere,  non  vale  ad  escludere  la  rilevanza  [....] ma anzi ne
costituisce essa stessa il fondamento», argomentando poi in ordine ai
dubbi di costituzionalita';
     che  tale  assunto si fonda sul presupposto che la «regressione»
del  procedimento  alla  fase amministrativa contenziosa sottrarrebbe
definitivamente   la   controversia   alla   cognizione  del  giudice
ordinario;
     che  siffatto  convincimento  non  e'  sorretto da alcuna idonea
argomentazione;
     che,  pertanto,  la  motivazione sulla rilevanza delle questioni
sollevate     e'    insufficiente,    con    conseguente    manifesta
inammissibilita'.
Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e  9,  comma  2,  delle  norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  novembre  1971,  n. 1199  (Semplificazione dei
procedimenti  in  materia di ricorsi amministrativi), e dell'art. 10,
primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate in riferimento
agli  artt. 3 e 97 Cost. la prima, all'art. 25, Cost. la seconda, dal
Tribunale  amministrativo regionale della Puglia - sede di Bari - con
l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola