N. 413 ORDINANZA 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio  di ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari - Giudizio civile proposto nei
  confronti  di  un deputato per risarcimento dei danni conseguenti a
  dichiarazioni  ritenute  ingiuriose  e diffamatorie - Deliberazione
  della  Camera  dei  deputati  di  insindacabilita'  -  Conflitto di
  attribuzione  tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello
  di  Torino,  sezione terza civile - Dedotta mancanza di nesso tra i
  fatti  attribuiti  e  l'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  -
  Riproposizione   del   ricorso   gia'   ammesso  e  poi  dichiarato
  improcedibile - Inammissibilita'.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37.
(GU n.48 del 12-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera dei deputati del 18
settembre 2002 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'articolo
68,   primo  comma,  della  Costituzione,  delle  dichiarazioni  rese
dall'onorevole  Giorgio Benvenuto, in occasione del convegno tenutosi
a  Torino il 6 febbraio 1998, nei confronti del dottor Guido Berardo,
promosso  con  ricorso della Corte di appello di Torino - sezione III
civile,  depositato  in  cancelleria  il 23 marzo 2007 ed iscritto al
n. 5  del  registro  conflitti  tra  poteri dello Stato 2007, fase di
ammissibilita'.
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  20  giugno  2007 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto  che  nel  corso di un giudizio civile di risarcimento danni
proposto  avverso  il deputato Giorgio Benvenuto, la Corte di appello
di Torino - sezione III civile, con ordinanza del 20 dicembre 2004 ha
sollevato  conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato avverso
la  delibera del 18 settembre 2002 (Resoconto sommario e stenografico
n. 188,  seduta  di  mercoledi'  18  settembre 2002), con la quale la
Camera   dei   deputati   ha   dichiarato   l'insindacabilita'  delle
dichiarazioni  rilasciate  dal  deputato Benvenuto, che costituiscono
l'oggetto del giudizio risarcitorio;
     che  con  l'ordinanza n. 330 del 2005 questa Corte ha dichiarato
ammissibile il conflitto;
     che  con  la successiva ordinanza n. 408 del 2006 tale conflitto
e'  stato  dichiarato  improcedibile, poiche' la parte ricorrente non
aveva  provveduto a depositare in cancelleria, entro il termine di 20
giorni  previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i
giudizi  davanti  alla Corte costituzionale, gli atti notificati alla
Camera dei deputati;
     che  la Corte di appello di Torino, con ordinanza adottata il 28
febbraio  2007  e  pervenuta  a  questa  Corte  il 23 marzo seguente,
solleva   nuovamente  il  conflitto  gia'  dichiarato  improcedibile,
riproducendo  testualmente  l'atto con cui esso era stato introdotto,
ove  si  contestava  la  sussistenza  del  nesso  funzionale  tra  le
dichiarazioni   rese   dal  deputato  Benvenuto  e  gli  atti  tipici
espressivi della funzione parlamentare;
     che  nel  corso  di  un convegno, infatti, il deputato Benvenuto
avrebbe  affermato  che  l'attore,  che  vi  aveva preso la parola in
precedenza,  «e' un incompetente» ed «un pericolo per i suoi clienti,
vista l'impreparazione e l'incompetenza professionale»;
     che  la  Camera  ha  ritenuto  insindacabili tali dichiarazioni,
posto che esse avrebbero rivestito «carattere politico parlamentare»;
     che,  nonostante l'intervenuta pronuncia di improcedibilita', la
Corte  di appello ritiene di poter riproporre il conflitto, posto che
detta  decisione  si  deve  ad  una «irregolarita' procedurale di cui
(l'attore)  non  porta  in  alcun modo la responsabilita', non avendo
alcuna  possibilita'  di curare direttamente i prescritti adempimenti
procedurali»;
     che  il diritto di difesa della parte, che verrebbe pregiudicato
irrevocabilmente  se  il  conflitto  non  fosse  deciso  nel  merito,
dovrebbe  pertanto  prevalere  sull'opposta  esigenza che il giudizio
costituzionale  sia  definito  in  termini certi, secondo la medesima
ratio asseritamente posta alla base della sentenza n. 477 del 2002 di
questa Corte;
     che,  per  tali  ragioni,  il  conflitto viene riproposto «negli
stessi  esatti  termini  e per le stesse ragioni di cui al precedente
ricorso».
Considerato  che  la  Corte di appello di Torino, III sezione civile,
ripropone  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  il  medesimo
conflitto  tra  poteri  dello  Stato gia' dichiarato improcedibile da
questa Corte con l'ordinanza n. 408 del 2006;
     che  in  questa fase la Corte e' chiamata, a norma dell'art. 37,
terzo  e  quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare,
senza  contraddittorio,  se  il  ricorso  sia  ammissibile, in quanto
esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza»;
     che  questa  Corte,  nel  delibare sul punto, non ha ragione per
discostarsi dal proprio consolidato orientamento (sentenza n. 116 del
2003  e,  da  ultimo, ordinanze n. 294 e n. 243 del 2006), secondo il
quale  sussiste «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta
instaurato,  sia  concluso  in  termini  certi non rimessi alle parti
confliggenti»;
     che,  pertanto,  una volta consumato il potere di agire a tutela
della  propria sfera di attribuzioni, esso non puo' venire nuovamente
esercitato;
     che,  per  tale  ragione,  va dichiarato inammissibile l'odierno
conflitto,  in  quanto  riproposizione  di  un  precedente,  identico
conflitto, gia' conclusosi con una pronuncia di improcedibilita'.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  proposto  dalla Corte di appello di Torino, III
sezione  civile,  nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto
indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola