N. 419 ORDINANZA 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio  di ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  deputato  per  diffamazione  a  mezzo stampa - Deliberazione di
  insindacabilita'   della   Camera   dei  deputati  -  Conflitto  di
  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato proposto dal Giudice per le
  indagini  preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza
  di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attivita' parlamentari
  -   Riproposizione  del  ricorso  gia'  ammesso  e  poi  dichiarato
  improcedibile - Inammissibilita'.
- Deliberazione  della  Camera  dei deputati del 25 luglio 2005 (doc.
  IV-quater, n. 117).
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37.
(GU n.48 del 12-12-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 25
luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117), relativa alla insindacabilita',
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
opinioni  espresse  dall'onorevole  Carlo  Taormina  nei confronti di
Luciano  Garofano,  promosso  con ricorso del Giudice per le indagini
preliminari  del Tribunale di Milano, depositato in cancelleria il 18
luglio  2007  ed  iscritto al n. 10 del registro conflitto tra poteri
dello Stato 2007, fase di ammissibilita'.
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7  novembre 2007 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle;
Ritenuto  che,  con  ricorso  del  10  marzo  2007, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati,  in  relazione  alla  delibera  del  25  luglio  2005 (doc.
IV-quater,  n. 117)  con  la  quale  -  in  conformita' alla proposta
adottata  a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni - e' stato
dichiarato  che  i  fatti  per  i quali il deputato Carlo Taormina e'
sottoposto  a  procedimento  penale  per il delitto di diffamazione a
mezzo    stampa,    riguardano   opinioni   espresse   dallo   stesso
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  parlamentari  e  sono,  quindi,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che  il  ricorrente  osserva  di  essere chiamato a giudicare il
predetto  deputato per il reato sopra indicato commesso nei confronti
del  tenente  colonnello  L.  G.,  nella  qualita'  di comandante del
reparto  investigazioni  scientifiche  dell'Arma  dei carabinieri, il
quale,  con  querele  proposte  rispettivamente il 26 luglio ed il 19
novembre  2004, ha ritenuto che la sua reputazione fosse stata offesa
da  ripetute  dichiarazioni  riportate dagli organi di stampa e dalla
televisione;
     che  il  G.i.p.  del  Tribunale  di Milano rileva che il ricorso
ripropone l'identico conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
promosso  il  20  marzo  2006  nel  corso dello stesso procedimento e
dichiarato   ammissibile   con   l'ordinanza   n. 378   del  2006  e,
successivamente,  improcedibile  con l'ordinanza n. 134 del 2007, per
il mancato rispetto del termine di venti giorni fissato dall'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
     che  il ricorrente ritiene sia possibile sollevare nuovamente il
conflitto,  non  essendosi  questa Corte pronunciata sul merito dello
stesso  e  permanendo  l'interesse  a  ricorrere,  stante  l'immutata
situazione processuale;
     che  il  G.i.p.  del  Tribunale di Milano precisa che la vicenda
trae  origine  dal  processo  penale  in  corso  di  svolgimento  per
l'omicidio di S. L., avvenuto a Cogne, processo nel quale il deputato
svolgeva l'incarico di difensore;
     che  dai  capi  di imputazione emerge che il deputato avrebbe in
piu'  occasioni  offeso  la reputazione del tenente colonnello L. G.,
accusandolo  di  aver  manomesso  un  reperto utilizzato nel corso di
un'indagine peritale compiuta nel menzionato processo penale;
     che, ad avviso del ricorrente, ai fatti per cui e' in corso tale
processo  non  sarebbe  applicabile  l'art.  68,  primo  comma, della
Costituzione e che, quindi, la delibera di insindacabilita' impugnata
sarebbe viziata;
     che, in particolare, le dichiarazioni oggetto di imputazione non
sarebbero ricollegabili all'interrogazione del 22 aprile 2002 rivolta
dal   parlamentare  al  Ministro  della  giustizia,  nella  quale  si
ipotizzava  che  i  «soggetti  interessati»  alle  indagini  relative
all'omicidio  di  S.  L.  non  avevano  adottato,  nell'immediato, le
necessarie  cautele affinche' il luogo del delitto venisse preservato
da possibili inquinamenti probatori;
     che  il  citato  atto  tipico,  a parere del ricorrente, risulta
finalizzato   alla  possibile  attivazione  dei  poteri  disciplinari
attribuiti  al  Ministro della giustizia nei confronti dei magistrati
del   Tribunale   di  Aosta,  risultando,  quindi,  esso  estraneo  a
valutazioni  in ordine al comportamento tenuto dal tenente colonnello
L.  G.,  incaricato  dal  pubblico  ministero  di  svolgere  indagini
peritali;
     che  la  mancanza  del  nesso  funzionale,  infine, sarebbe resa
palese  dal fatto che le dichiarazioni del parlamentare asseritamente
diffamatorie,  oltre  ad  essere  successive  di due anni rispetto al
citato  atto  di funzione, trovano il proprio fondamento in una serie
di  conoscenze specifiche che lo stesso deputato non poteva possedere
se non in quanto difensore nell'ambito del processo per l'omicidio di
Cogne,   ossia   a   titolo  privato  e  professionale,  senza  alcun
collegamento col mandato parlamentare.
Considerato  che  in  questa  fase  la  Corte  e'  chiamata,  a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto  esiste  «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza»;
     che,  in  via  preliminare,  occorre osservare che il G.i.p. del
Tribunale  di  Milano  ripropone,  in riferimento alla delibera della
Camera  dei  deputati del 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117), il
medesimo  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato gia'
dichiarato   ammissibile   con   l'ordinanza   n. 378   del  2006  e,
successivamente,  improcedibile  con  l'ordinanza  n. 134 del 2007, a
causa  del ritardo con il quale sono stati effettuati gli adempimenti
di  cui  all'art.  26,  terzo  comma,  delle  norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
     che  il  ricorrente  ritiene sia possibile la riproposizione del
conflitto,  stante  la  persistenza  dell'interesse  a  ricorrere, in
ragione  dell'immutata  situazione  processuale e dell'assenza di una
pronuncia nel merito di questa Corte;
     che  la  tesi  del  ricorrente  risulta  priva di fondamento, in
quanto non tiene conto che la ratio del divieto di riproposizione del
conflitto  risiede nell'«esigenza costituzionale che il giudizio, una
volta  instaurato,  sia  concluso  in  termini certi non rimessi alle
parti  confliggenti»;  cio'  al  fine  di evitare il permanere di una
situazione  di  conflittualita' tra poteri e il procrastinarsi di una
situazione  di  incertezza e non definitivita' dei rapporti (sentenza
n. 116  del  2003;  ordinanze n. 143 del 2005; n. 40 del 2004; numeri
188 e 153 del 2003);
     che,  pertanto,  l'attuale ricorso per conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato,  con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano
ripropone  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  il  medesimo
conflitto  gia'  dichiarato improcedibile per tardivita' del deposito
degli atti, va dichiarato inammissibile.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, con
il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola