N. 785 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2007

Ordinanza  del  10  luglio  2007 emessa dal Tribunale di Mondovi' nel
procedimento penale a carico di Diagne Daouda ed altri

Reati  e  pene  -  Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita -
  Esercizio  delle  attivita'  individuate  dai  decreti  legislativi
  emanati  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1, lett. c), della legge
  n. 52/1996   senza  essere  iscritto  nell'elenco  degli  operatori
  abilitati  -  Configurazione  delle  fattispecie  quale  delitto  -
  Previsione  di  pene  superiori  ai  limiti edittali indicati nella
  legge delega n. 52/1996 - Eccesso di delega.
- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15,
  comma 1, lett. c).
(GU n.48 del 12-12-2007 )
                            IL TRIBUNALE
Letti  gli  atti  del  procedimento a carico di Diagne Daouda, nato a
Meckhe  (Senegal) il 2 novembre 1966, Diagne Moustapha, nato a Meckhe
(Senegal) il 28 agosto 1984, Gaye Serigne Amadou Bamba, nato a Pikine
(Senegal)  il  31  ottobre  1964  e Beccari Guido Paolo Luigi, nato a
Massa l'8 luglio 1967, imputati:
A)  del  reato  di  cui  agli  artt.  110 c.p., 5 terzo comma, d.lgs.
n. 153/1997,  per avere, in concorso tra loro, il Diagne Daouda nella
qualita'  di  titolare  dell'omonima  ditta  individuale,  con sede a
Mondovi',  v.  Rinchiuso, 4/A, esercente l'attivita' di Call Center e
Money  Transfer,  Diagne Moustapha nella qualita' di collaboratore di
tale  ditta,  Gaye  Serigne  Amadou Bamba, nella qualita' di socio in
partecipazione  di  tale  ditta,  Beccari  Guido  Paolo  Luigi, nella
qualita'  di legale rappresentante della Prima 13 S.r.l. (acquirente,
dal  29  aprile 2005, del suddetto ramo d'azienda), operando la ditta
individuale  Diagne Daouda quale agente in attivita' finanziaria, per
conto  dell'intermediario  finanziario  Omnia  Finanziaria S.r.l., in
forza  di  contratto  di submandato stipulato in data 23 agosto 2002,
svolto  attivita'  di  intermediazione finanziaria, ed in particolare
effettuato  operazioni  di  trasferimento  di  denaro,  senza  essere
iscritti   nel   prescritto   elenco   degli   agenti,  in  attivita'
finanziaria, di cui all'art. 3, d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
B) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cp., 2, ottavo comma d.l.
n. 143/1991,  conv.  in legge n. 197/1991, per avere, in concorso tra
loro,  con  piu'  azioni  esecutive di un medesimo disegno criminose,
Diagne   Daouda   nella   qualita'  di  titolare  dell'omonima  ditta
individuale,  con  sede  in  Mondovi',  v.  Rinchiuso, 4/A, esercente
attivita'  di  Call  Center  e  Money Trasfer, Diagne Moustapha nella
qualita'  di  collaboratore di tale ditta, Gaye Serigne Amadou Bamba,
nella  qualita'  di socio in partecipazione di tale ditta, effettuato
operazioni   di   trasferimento   di  denaro,  indicando  le  proprie
generalita'  in  luogo  di quelle dei soggetti per conto dei quali le
operazioni venivano effettuate.
In Mondovi, nel periodo dal 9 settembre 2002 al 6 giugno 2005.
In  ordine  alla questione di illegittimita' costituzionale dell'art.
5,  ottavo  comma, d.lgs. n. 153/1997, in relazione agli artt. 76, 77
Cost.  ed  all'art.  15,  primo  comma,  lett.  c), legge n. 52/1996,
nonche' all'art. 25, secondo comma Cost.;
Sentito il p.m. che si e' messo;
Premesso   che   la   difesa   rileva,   in  primis  l'illegittimita'
costituzionale   dell'art.   5,   terzo   comma, d.lgs.  n. 153/1997,
assumendo  che  il legislatore del citato decreto legislativo avrebbe
ecceduto  i  limiti  della  delega,  contenuti nella legge n. 52/1996
(Legge   comunitaria   1994,   mediante  il  recepimento  della  Dir.
91/3087CEE),  nella parte in cui quest'ultima fa riferimento a quanto
previsto  nel  d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991), dove si
configurano  unicamente  fattispecie  contravvenzionali, diversamente
rispetto  a  quanto  prevede  l'art. 5, terzo comma, d.lgs. cit. che,
invece, ha introdotto una fattispecie delittuosa.
In  seconda  battuta,  la  difesa  deduce  la violazione dell'art. 25
Cost., in quanto la condotta di esercizio abusivo di trasferimento di
denaro  (c.d.  money  transfer),  oggetto  di  imputazione (capo a) e
sanzionata   all'art.   5,   terzo   comma  d.lgs.  cit.,  troverebbe
definizione,  in  concreto, all'art. 4, d.m. Tesoro 6 luglio 1994, e,
quindi,  nell'ambito  di  una  fonte  normativa secondaria, ancorche'
legittimata dal d.lgs. n. 385/1993 (TU L.banc).
Considerato   che   la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  5,  terzo  comma,  d.lgs.  n. 153/1997 risulta, sulla base
della  prospettazione  di cui al capo a) dell'imputazione, munita del
requisito  della  rilevanza,  atteso che viene contestato a tutti gli
imputati  l'esercizio  di  attivita'  finanziaria di trasferimento di
denaro, in assenza dell'iscrizione nel prescritto elenco degli agenti
in  attivita' finanziaria, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 374/1999, con
correlata   potenziale   applicazione  della  fattispecie  delittuosa
prevista dalla norma de qua.
In   ordine   al  profilo  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione, la conclusione deve essere positiva, come si evidenzia nel
prosieguo.
A  seguito  dell'adozione  della  Dir.  91/308/CEE del 10 giugno 1991
(relativa  alla  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di  riciclaggio  dei  proventi  di attivita' illecite) il legislatore
nazionale   ha   proceduto  a  darvi  attuazione  mediante  la  legge
comunitaria  n. 52/1996,  contenente  -  tra l'altro - alcune deleghe
legislative  ed  i  limiti cui il legislatore delegato avrebbe dovuto
attenersi nell'esercizio delle stesse.
In  particolare,  per  quanto rileva in questa sede, l'art. 15, primo
comma,  lett.  c),  legge  n. 52/1996  -   rubricato  Riciclaggio dei
capitali  di  provenienza illecita e circolazione trasfrontaliera dei
capitali:  criteri  di  delega --, prefigura l'estensione, in sede di
decreto  legislativo,  dell'applicazione  delle  norme di cui al d.l.
n. 143/1991   (conv.   in   legge  n. 197/1991)  a  quelle  attivita'
particolarmente  suscettibili  di utilizzazione a fini di riciclaggio
per  il  fatto di realizzare accumulazione o trasferimenti di ingenti
disponibilita'  economiche  o finanziarie ovvero risultare esposte ad
infiltrazioni della criminalita' organizzata.
Il  secondo comma dell'art. 15, lett. c), legge cit. prevede altresi'
che,  nelle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e
di  titoli  al  portatore,  nonche'  il  riciclaggio  dei capitali di
provenienza  illecita,  avrebbe  potuto  procedersi al riordino delle
sanzioni  amministrative  e penali previste nelle leggi richiamate al
comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.
Cio'  premesso,  la  questione di costituzionalita' si incentra sulla
violazione,  da  parte  dell'art.  5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997
(emanato  in attuazione della legge n. 52/1996, a sua volta attuativa
della  Dir.91/308/CEE),  dei  criteri  contenuti  all'art.  15, primo
comma,  lett.  c)  e  secondo  comma,  legge n. 52/1996, posto che il
richiamo  al  d.l.  n. 143/1991  (conv. in legge n. 197/1991) avrebbe
dovuto  comportare,  per  il  legislatore delegato, solo il potere di
estendere,  in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di
cui  al  cit.  d.l.  n. 143/1991  a  quelle attivita' particolarmente
suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio.
In  sostanza, il legislatore delegato, nel d.lgs. n. 153/1997 avrebbe
dovuto limitarsi all'attivita' di integrazione degli elenchi relativi
alle tipologie di impresa interessate al controllo antiriciclaggio di
cui  alla  legge-delega  n. 52/1996 - pervenendo anche all'estensione
della  disciplina  di  controllo  e  sanzionatoria  di  cui  al  d.l.
n. 143/1991  ad  ipotesi  diverse  ed  ulteriori  rispetto  a  quelle
ricadenti  nel  suo  diretto  ambito di operativita' - ma gli sarebbe
stata  preclusa  ogni statuizione che implicasse l'introduzione di un
trattamento  piu'  grave ed incidente rispetto a quello contenuto nel
d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991).
Ancora  in  attuazione  della legge-delega n. 52/1996, il legislatore
nazionale  ha  emanato il d.lgs. n. 374/1999 dove ha previsto, tra le
altre,  le  agenzie  in  attivita' finanziaria, secondo la previsione
dall'art. 106 d.l. n. 385/1993 (T.U. legge banc.) e l'intermediazione
finanziaria  esercitata  mediante  l'incasso  ed  il trasferimento di
fondi,  condotta  contestata  a  carico  degli odierni imputati (c.d.
money transfer).
Orbene,  ad avviso di questo tribunale nessuna violazione dei criteri
e  principi di cui alla legge-delega n. 52/1996 puo' essere ravvisata
con   riferimento  alla  individuazione  della  condotta  incriminata
all'art.  5, terzo  comma, d.lgs. n. 153/1997: infatti, conformemente
ai  dettami  contenuti  all'art.  15,  primo  comma, lett. c), d.lgs.
n. 52/1996, il legislatore delegato ha individuato, da un lato con il
d.lgs.  n. 374/1999,  dall'altro con il d.lgs. n. 153/1997, attivita'
suscettibili  di utilizzazione a fini di riciclaggio, per il fatto di
realizzare    l'accumulazione   o   il   trasferimento   di   ingenti
disponibilita'  economiche o finanziarie o risultare comunque esposte
ad infiltrazioni della criminalita' organizzata.
Il  legislatore delegante ha infatti conferito al delegato il compito
di  estendere,  in  tutto o in parte, le previsioni contenute al d.l.
n. 143/1991  (conv.  in  legge  n. 197/1991), attribuendo pertanto al
legislatore  delegato  la  facolta' di ampliare l'indicata disciplina
anche  a  quelle  attivita' che, pur non essendo in esso direttamente
contemplate,  potevano  essere  giudicate  meritevoli  della medesima
normativa,   in   quanto   potenzialmente   utilizzabili  a  fini  di
riciclaggio.
Nulla  quaestio,  conseguentemente,  circa  il  fatto  che  la  legge
delegata  (art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997) abbia individuato
e  sanzionato  attivita'  diverse  ed  ulteriori  rispetto  a  quelle
previste dal d.l. n. 143/1991.
Diversamente   deve   concludersi   per   quanto  riguarda  l'opzione
sanzionatoria compiuta dal legislatore delegato.
A  fronte, infatti, della statuizione, contenuta all'art. 15, secondo
comma  legge  n. 52/1996, dove si prevede che il legislatore delegato
avrebbe  potuto,  nelle  materie  relative il trasferimento di denaro
contante  e  di  titoli  al  portatore,  nonche'  al  riciclaggio dei
capitali   di  provenienza  illecita,  procedere  al  riordino  delle
sanzioni  amministrative  e penali previste nelle leggi richiamate al
primo comma, nei limiti massimi ivi contemplati (segnatamente, quelle
di  cui  al  d.l. n. 143/1991, conv. in legge n. 197/1991), e' invece
avvenuto  che  il  legislatore  delegato del d.lgs. n. 153/1997 abbia
introdotto  una  fattispecie  di  reato  non  gia' contravvenzionale,
bensi' di delitto.
L'art.   5, terzo   comma,   d.lgs.  n. 153/1997  stabilisce  infatti
«Chiunque  esercita  le attivita' individuate dai decreti legislativi
emanati  ai  sensi  dell'art  15, primo comma, lett. c) della legge 6
febbraio  1996,  n. 52,  senza  essere iscritto nell'elenco di cui al
secondo comma, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329».
E evidente  che,  lungi  dall'essersi  attenuto  al  principio  della
legge-delega,  ove,  rimandando alla disciplina del d.l. n. 143/1991,
si  faceva riferimento a fattispecie contravvenzionale, - differente,
pertanto,  quanto a gravita' e disciplina (in proposito, si ricordano
le  disposizioni  di  cui  agli art. 39 c.p.; art. 157 c.p.; art. 162
c.p.;  art.  16  terzo comma c.p.p.) -, il legislatore delegato abbia
contravvenuto limiti e criteri di cui alla legge n. 52/1996.
Conseguentemente,  deve  riscontrasi l'avvenuto superamento, ad opera
del legislatore delegato nel d.lgs. n. 153/1997, dei criteri e limiti
previsti dalla normativa di riferimento legittimante l'emanazione del
decreto,  con  l'introduzione  di  una  fattispecie di delitto in cui
vengono  comminate,  congiuntamente,  reclusione  e  multa,  ben piu'
grave,  quindi,  rispetto alle sanzioni previste dal d.l. n. 143/1991
(conv. in legge n. 197/1991), costituente -- per il Governo -- soglia
massima vincolante (stante il rinvio di cui all'art. 15, primo comma,
lett.  c), legge n. 52/1996) nel definire la gravita' delle misure da
applicarsi    alle   nuove   fattispecie   oggetto   di   trattamento
sanzionatorio,  in  forza  della  operazione  di  estensione  a nuove
condotte  parimenti  offensive  in materia di trasferimento di denaro
della  disciplina  contenuta  al  d.l.  n. 143/1991  (conv.  in legge
n. 197/1991).
Con  riferimento  al secondo profilo di incostituzionalita' sollevato
dalla  difesa,  consistente  nell'asserita  violazione  dell'art.  25
Cost., la questione appare invece manifestamente infondata.
L'art.  5,  terzo  comma,  d.lgs.  n. 153/1997 ha introdotto la norma
sanzionatoria   relativa   all'esercizio   abusivo   delle  attivita'
individuate  dai  decreti  legislativi emanati ai sensi dell'art. 15,
primo  comma,  lett.  c),  legge-delega,  in  difetto  di  iscrizione
nell'elenco di cui al secondo comma.
A  seguito  del  successivo  d.lgs.  n. 374/1999  e'  stata  disposta
l'applicazione   del   decreto-legge   n. 143/1991  (conv.  in  legge
n. 197/1991)  alla agenzia in attivita' finanziaria prevista all'art.
106, d.lgs.  n. 385/1993  (T.U.  legge  banc.),  dove si rimanda alla
disciplina  di  grado  secondario,  in  effetti  intervenuta con d.m.
Tesoro 6 luglio 1994.
Il   legislatore   delegato,  nel  momento  in  cui,  con  il  d.lgs.
n. 153/1997   (accanto   al   d.lgs.  n. 374/1999  il  quale  estende
ulteriormente  le norme antiriciclaggio sulla base della legge-delega
n. 52/1996),  ha  esteso  ed ampliato la disciplina gia' contenuta al
d.l. n. 143/1991 (conv. in legge n. 197/1991), per quanto riguarda la
nozione  di  agenzia in attivita' finanziaria si e' riferito all'art.
106,  d.lgs.  n. 385/1993  e  alla  previsione  secondaria attuativa,
emanata con d.m. Tesoro 6 luglio 1994.
Assume  la  difesa che, a seguito del descritto rinvio, sarebbe stato
violato  il  principio  di  riserva di legge in materia penale di cui
all'art. 25 Cost., a causa dell'individuazione, ad opera di una fonte
secondaria   (regolamento   ministeriale)   di   uno  degli  elementi
costitutivi la fattispecie penale.
Ad avviso del tribunale il legislatore si e' limitato a richiamare il
gia' esistente - in quanto cronologicamente anteriore - contenuto del
d.m.  6  luglio 1994 nella parte in cui gia' prevedeva l'attivita' di
intermediazione finanziaria mediante l'incasso ed il trasferimento di
fondi,  e cosi' pervenendo a sanzionare penalmente tale condotta, ove
svolta in difetto della preventiva iscrizione nel prescritto elenco.
In   altre   parole,  il  legislatore  del  d.lgs.  n. 153/1997,  nel
sanzionare  penalmente  alcune  condotte,  ha,  tra esse, contemplato
anche  l'attivita'  di intermediazione finanziaria mediante incasso e
trasferimento   fondi,  di  cui  al  combinato  disposto  tra  d.lgs.
n. 385/1993   ed  il  d.m.  Tesoro  6  luglio  1994,  prendendo  atto
dell'esistenza,  nel  nostro  ordinamento, di tale attivita' che, ove
effettuata in assenza dell'iscrizione all'albo, avrebbe dovuto essere
sanzionata penalmente.
In  proposito,  non  puo'  quindi  ritenersi  violato il principio di
riserva  di  legge,  cogente  in  materia  penale, ove il legislatore
faccia,  da  un  lato,  riferimento  ad  una nozione e dato esistente
nell'ordinamento  al  momento  della  emanazione  della nonna penale,
dall'altro,  ove  la  norma  di  rango  secondario  fornisca solo una
descrizione  puntuale  e  dettagliata dell'elemento costitutivo della
fattispecie.
                              P. Q. M.
Ai  sensi  dell'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la
non   manifesta   infondatezza;  Solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale, per violazione degli artt. 76, 77 Cost., dell'art. 5,
terzo  comma,  d.lgs.  n. 153/1997, nella parte in cui configura come
delitto  la  fattispecie  penale  in  esso  descritta  e commina pene
superiori  ai limiti edittali indicati nella legge-delega n. 52/1996;
Dispone    l'immediata    trasmissione    degli   atti   alla   Corte
costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente
ordinanza  sia  notificata a cura della cancelleria al Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  comunicata  al Presidente del Senato della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Mondovi', addi' 10 luglio 2007
                         Il giudice: Oggero