N. 801 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 - 19 giugno 2007

Ordinanza  del 19 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Agrigento
nel  procedimento  civile  promosso  da  Sanfilippo  Giuseppe  contro
Ufficio territoriale del Governo di Agrigento

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il
  casco  protettivo)  -  Disciplina vigente al momento della commessa
  violazione  -  Confisca  obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt.  169,  commi  2  e  7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta
  inapplicabilita'  nel  giudizio  a  quo  del  piu'  favorevole  jus
  superveniens    -   Asserita   lesione   dell'inviolabile   diritto
  all'uguaglianza   -   Denunciata   violazione   del   principio  di
  ragionevolezza   sotto  il  duplice  profilo  della  disparita'  di
  trattamento  e  della  sproporzione  della  sanzione  rispetto alla
  violazione  commessa - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa
  -   Asserita   lesione   del   principio   di   personalita'  della
  responsabilita'  penale  estensibile alle sanzioni amministrative -
  Incidenza sulla proprieta' del bene pur se appartenente a terzo non
  trasgressore  -  Denunciata  violazione dei principi costituzionali
  relativi al giusto processo.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma 1, lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111.
(GU n.49 del 19-12-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE
Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa civile di primo
grado,   iscritta   al  n. 563/06  R.G.  Aff.  Generali  promossa  da
Sanfilippo  Giuseppe,  nato il 5 dicembre 1951 a Bugio e residente in
Agrigento,  via  Di  Giovanni  n. 3 contro l'Ufficio territoriale del
Governo   di   Agrigento,   in  persona  del  prefetto  pro  tempore,
domiciliato  per  la  carica in Agrigento, piazzale Aldo Moro, avente
per oggetto: Ricorso in opposizione avverso ordinanza di confisca.
                                Fatto
Con  ricorso  depositato in data 20 maggio 2006, il signor Sanfilippo
Giuseppe  proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca prot.
n. 6962/S/2006/AREA  III,  emessa  dal  Dirigente  Area III in data 5
maggio  2006  e  notificata  il  17  maggio 2006, con la quale veniva
disposta  la confisca del ciclomotore di sua proprieta' Piaggio Vespa
125 targato CK60623, per i motivi di seguito esposti.
In  data  7 settembre 2005, i Carabinieri della Stazione di Agrigento
elevavano il verbale di contestazione n. 422293315 al sig. Sanfilippo
Giuseppe  perche',  alla guida del ciclomotore tipo Piaggio Vespa 125
targato  CK60623,  circolava  senza  indossare il casco protettivo e,
quindi,  per  violazione  degli  articoli  171,  comma 1 e 213, comma
2-sexies del c.d.s., con conseguente verbale di sequestro finalizzato
alla  confisca  del  ciclomotore  (affidato,  in un secondo tempo, in
custodia  al  sig.  Sanfilippo Gitiseppe), in seguito al quale veniva
emessa  l'ordinanza  di  confisca.  Eccepiva  il  ricorrente,  in via
preliminare,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  213  comma
2-sexies,  d.lgs.  n. 285/1992  e  chiedeva  emettersi  ordinanza  di
sospensione della esecutivita' della confisca.
Il  giudice  di  pace  con  ordinanza del 23 maggio 2006, ritualmente
notificata  alle  parti,  le  convocava  per l'udienza del 6 novembre
2006,  disponendo  contestualmente  la  sospensione  provvisoria  del
provvedimento  impugnato.  Il  resistente  Ufficio  territoriale  del
Governo di Agrigento rimaneva contumace.
All'udienza  del  6  novembre  2006,  la trattazione del procedimento
veniva  rinviata  in quanto era pendente la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  213,  comma  2-sexies, d.lgs. n. 285/1992.
All'udienza  del 16 aprile 2007, il ricorrente presente insisteva nel
ricorso  proposto ed il giudicante rinviava per la precisazione delle
conclusioni all'udienza del 18 giugno 2007. All'udienza fissata, alla
presenza  del ricorrente, lo scrivente giudice sollevava la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  213,  comma 2-sexies del
d.lgs.   n. 285/1992,   ritenuta   rilevante   e  non  manifestamente
infondata,  gia'  eccepita  dal ricorrente, e disponeva il deposito a
parte  della  presente  ordinanza, sospendendo il procedimento, salvo
l'esito del giudizio promosso alla Corte costituzionale.
Nel  caso  di  specie,  l'ordinanza  di  confisca e' un provvedimento
emesso successivamente al verbale di contestazione ed annesso verbale
di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore di' proprieta'
del ricorrente.
Sulla  legittimita'  della  normativa  in questione (artt. 171 e 213,
comma   2-sexies,  d.lgs.  n. 285/1992)  veniva  sollevata  questione
davanti  alla Corte costituzionale da parte di un rilevante numero di
giudici di pace.
In  pendenza di tali questioni, il legislatore interveniva, regolando
la  materia  e modificando la normativa vigente, non prevedendo pero'
alcuna  norma  transitoria  che  regolasse  i procedimenti pendenti e
riguardanti   verbali  di  contestazione  elevati  in  vigenza  della
precedente normativa.
Infatti,  con l'introduzione dei commi 168 e 169 dell'art. 2 del d.l.
3  ottobre  2006,  n. 262,  cosi'  come  modificato  con  la legge di
conversione  del  26  novembre  2006,  n. 286, sono stati sostituiti,
rispettivamente,  con  il primo, il testo dell'art. 171, comma 3, del
c.d.s. (introducendo in luogo della confisca il fermo del veicolo per
sessanta  giorni),  e  con  l'altro,  il  testo  dell'art. 213, comma
2-sexies  (per il quale e' sempre disposta la confisca del veicolo in
tutti  i  casi in cui un ciclomotore o un veicolo sia stato adoperato
per commettere un reato).
La  Corte  costituzionale,  investita  della  questione,  quindi, con
l'ordinanza   n. 453   del  2006,  restituiva  gli  atti  ai  giudici
rimettenti  perche'  essi  valutassero  la  rilevanza delle questioni
sollevate a seguito dello jus superveniens.
La  modifica  del  dettato normativo e la citata ordinanza impongono,
infatti,  secondo  la Corte, all'interprete di verificare, in base ai
principi  generali  del diritto, se, alle violazioni connnesse fino a
tutto  il  29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  d.l.  n. 262/2006),  deve  applicarsi  la normativa
precedente   (che  prevedeva  la  confisca  nel  caso  di  violazione
dell'art.  171,  comma  1,  c.d.s.)  oppure  la  nuova normativa (che
prevede il fermo amministrativo del veicolo in luogo della confisca).
Sussistono, quindi, a parere di questo decidente, giustificati motivi
per  ritenere  l'art.  213,  comma 2-sexies, del codice della strada,
introdotto  con legge n. 168/2005 che ha convertito con modificazioni
d.l.  n. 115/2005,  viziato  da illegittimita' costituzionale sotto i
profili che verranno appresso specificati.
Va,  pertanto,  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
della  norma  in esame, apparendo essa non manifestamente infondata e
rilevante ai fini del decidere.
                   Sulla rilevanza della questione
Il collegamento giuridico e non di mero fatto tra la res giudicanda e
la norma ritenuta incostituzionale appare del tutto evidente.
Infatti,  nel  caso  di  specie dovrebbe ritenersi applicabile l'art.
213,  comma  2-sexies  del d.lgs. n. 285/1992, modificato dalla legge
n. 168/2005  (normativa  previgente), in mancanza della previsione di
una  disciplina di transitorieta' nella normativa sopravvenuta (legge
del 26 novembre 2006, n. 286).
La  nuova  normativa,  in effetti, non sarebbe applicabile neppure in
via  analogica o per interpretazione estensiva, in quanto «In materia
di  illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalita', di
irretroattivita'  e  di divieto di applicazione analogica, risultanti
dall'art. 1 della legge n. 689/1981 , determina l'assoggettamento del
comportamento  considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e
la  conseguente  inapplicabilita'  della  disciplina  posteriore piu'
favorevole,  senza che possano trovare applicazione analogica, stante
la  differenza  qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti
principi  di  cui  agli  art.  2,  secondo  e terzo comma, del codice
penale, in tema di retroattivita' della norma piu' favorevole» (Cass.
civ., sez. I, 21 giugno 1999, n. 6232).
L'applicazione,  quindi, della precedente normativa comporterebbe non
solo  una  disparita'  di  trattamento  fra  chi  avrebbe commesso la
violazione  di  cui  all'art. 171 c.d.s. anteriormente al 29 novembre
2006  e  coloro,  la  cui condotta, sarebbe invece disciplinata dalla
normativa  vigente; ma altresi' una ingiusta sottrazione di base bene
a fronte di un illecito amministrativo di scarso rilievo.
                  Sulla non manifesta infondatezza
Violazione degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.
La   sanzione  amministrativa  disposta  con  l'articolo  213,  comma
2-sexies  della  legge  n. 168/2005  e'  in  palese contrasto con gli
articoli  3  e  27  della  Costituzione,  per  aperta  violazione del
principio  di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione per la
disparita'  di  trattamento  tra le violazioni al c.d.s. commesse dai
ciclomotori  e  quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli
autoveicoli e per il principio della personalita'.
L'articolo  3  della  Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 che
«Tutti  i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali»
e,  di  conseguenza,  sancisce  al  comma  2  che:  «E' compito della
Repubblica  rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e l'effettiva
partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
Premesso, infatti, che l'articolo 20 della legge n. 689/1981 ai commi
3  e  4  ha  introdotto  il  concetto  della  confisca amministrativa
dichiarandola  facoltativa  od  obbligatoria  a  seconda  delle varie
ipotesi,  lo  scrivente  giudice  ritiene  che il contenuto affittivo
della  disposizione  impugnata risieda piu' nella sanzione accessoria
disposta  che in quella principale della violazione commessa per cui,
anche  sotto  questo  diverso profilo, risulterebbe violato il citato
articolo  3  della  Costituzione  per  l'incongruita' tra la sanzione
pecuniaria  principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al
contrario,  una  sanzione accessoria notevolmente penalizzante per il
cittadino.
La  violazione dell'art. 3 della Costituzione sussiste, altresi', per
la  evidente  sproporzione  tra violazione e sanzione amministrativa,
dal  momento  che  la  violazione  della norma (mancato uso del casco
protettivo)  non  costituisce  una  infrazione di forte pericolosita'
sociale,  non  essendo assimilabile a contravvenzioni quali l'uso del
mezzo  per  commettere  un  reato,  sicuramente di maggiore rilevanza
sotto  il  profilo  della  pericolosita'  sociale,  per  le  quali e'
prevista  la  medesima  sanzione  della confisca del motoveicolo, con
relative  conseguenze,  per  di  piu', anche economiche, in quanto il
valore   del   ciclomotore   o   del   motoveicolo  confiscato  varia
notevolmente,  integrando  la  pena pecuniaria e la sottrazione della
proprieta'  (confisca)  in  modo  irrazionale e diverso rispetto alla
medesima violazione.
A  fronte  di violazioni identiche e/o analoghe, inoltre, la norma in
commento  commina  la sanzione accessoria della confisca obbligatoria
del  solo  mezzo  laddove  la  violazione sia commessa utilizzando un
ciclomotore o un motoveicolo e non anche nei confronti del conducente
di  altri  veicoli,  rispetto  alla  medesima  ratio  di salvaguardia
dell'integrita'  fisica  e  del  cittadino.  Si pensi, ad esempio, al
conducente   di   un'autovettura  che  non  allaccia  le  cinture  di
sicurezza,  ovvero  utilizza  apparecchi  cellulari  mentre  guida o,
ancora,  circola  in  senso  di  marcia  vietato,  oppure  attraversa
un'intersezione  regolata  da  semaforo con lanterna proiettante luce
rossa  e  persino  nel  caso  di  guida  sotto  l'effetto di sostanze
alcoliche o psicotrope.
E'  del  tutto  evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto
che  questo giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura
in  quanto  l'art.  3  della  Costituzione  prevede che compito della
Repubblica   e'  rimuovere,  non  gia'  creare,  ostacoli  di  ordine
economico   e   sociale   che,  limitando  di  fatto  la  liberta'  e
l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscano  il  pieno sviluppo della
persona umana.
L'adita  Corte  costituzionale  infatti,  con  le  proprie  ordinanze
n. 58/1999  e  n. 297/1998,  con  la  sentenza  n. 313/1995  e quella
n. 144/2001,  ha  sempre  confermato  il  principio per il quale «uno
scrutinio  che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate
dal  legislatore  e' possibile solo ove l'opzione normativa contrasti
in  modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi,  in  concreto,  come  espressione  di un uso distorto della
discrezionalita».
Proprio  per  il  contrasto palese con il principio di ragionevolezza
l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110/1996, ha dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale  dell'articolo  134,  comma  2  del
c.d.s., che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un
veicolo  solo  perche'  era  scaduta  la  carte di circolazione dello
stesso  (fattispecie analoga a quella per cui oggi e' processo) e con
la  recentissima  sentenza  n. 27/2005 ha dichiarato incostituzionale
l'articolo 126-bis comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al
proprietario del veicolo.
Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non ha in
alcun  modo  tenuto conto dell'auspicio espresso piu' volte all'adita
Corte  costituzionale  dalla  estrema  necessita'  di «rimodellare il
sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di
evitare  che  l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa
accessoria  produca disparita' di trattamento» (Corte costituzionale,
sentenze n. 349/1997 e n. 435/1997).
Anche sotto tale profilo la norma e' censurabile.
Nei  rapporti  con  la  p.a.,  non  e'  in alcun modo ammissibile una
disparita'  trattamento  tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi
guida  un  autoveicolo;  tra chi non indossa il casco protettivo alla
guida della moto e chi non indossa la cintura di sicurezza alla guida
dell'autovettura;   e,  soprattutto,  in  presenza  di  violazioni  e
trasgressioni  relative  agli  stessi  articoli  del  c.d.s.,  con il
risultato  finale  evidente  che,  nel  caso  di  uso del veicolo per
commettere  un  reato, la privazione della disponibilita' del veicolo
avra'  luogo  solo  se  esso avra' due e non quattro ruote. Peraltro,
anche  sotto  il profilo della ragionevolezza, va rilevata un'ipotesi
di  incostituzionalita'  dell'art.  213,  comma 2-sexies codice della
strada   in  relazione  all'art.  3  Cost.  per  quanto  concerne  la
violazione del principio di uguaglianza.
La   Corte   costituzionale  ha  da  tempo  riconosciuto  la  propria
competenza  a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative
che  ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza
un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che
si  trovano  in  situazione  uguale  (Corte  cost.  29 dicembre 1972,
n. 200),   posto   che  un  trattamento  differenziato  puo'  trovare
legittima  applicazione  solo  ove  vi  siano  ragionevoli motivi che
giustifichino tale trattamento differenziato.
Nel  caso  di  specie,  l'art.  213,  comma 2-sexies del codice della
strada  (come  modificato  dalla legge n. 168/2005) non ha introdotto
ne'   alcuna  giustificata,  innovazione  ne',  tantomeno,  legittimi
trattamenti   differenziati,   tant'e'   che,   successivamente,   il
legislatore   e'   dovuto  intervenire  modificando  la  normativa  e
trasformando   il   sequestro  finalizzato  alla  confisca  in  fermo
amministrativo.
Infine,  la  norma  di  cui  all'articolo  213, comma 2-sexies, e' in
palese  contrasto  con  l'articolo  27 della Carta costituzionale, la
quale sancisce che «la responsabilita' penale e' personale». E' noto,
infatti, che l'articolo 3 della legge di depenalizzazione n. 689/1981
statuisce  che  «nelle  violazioni  cui  e'  applicabile una sanzione
amministrativa,  ciascuno  e'  responsabile  della  propria  azione o
omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa  colposa  o dolosa»,
ragione  per  cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della
moto,  nel  caso  in cui l'autore dell'infrazione sia persona diversa
dal    proprietario    del   mezzo,   colpisce   inevitabilmente   ed
esclusivamente  quest'ultimo,  con  evidente violazione del principio
della  personalita',  oltre quello gia' esposto dalla ragionevolezza,
per la sproporzione della sanzione.
L'art. 3 comma 1 della legge n. 689/1981, infatti, e' ricalcato sulla
previsione   contenuta  nell'artt.  42  c.p.,  relativa  all'elemento
psicologico  nelle contravvenzioni; rispetto al testo di quest'ultima
disposizione  il  legislatore  del  1981  non  ha mutato altro che il
termine  contravvenzione,  sostituendo  ad esso le parole «violazioni
cui e' applicabile una sanzione amministrativa».
Va  da  ultimo  rilevato,  a  tal  proposito, che la locuzione (comma
2-sexies,  art.  213 c.d.s.), «â€¦ adoperato per commettere una delle
violazioni  amministrative…»  presuppone  la  volontarieta' ai fini
della  commissione  della  violazione  stessa  e  cio', se da un lato
postula la prova incombente sulla p.a. di dimostrare la volontarieta'
di  tale comportamento, la cui mancata prova inficia il provvedimento
di  confisca,  dall'altro  contrasta  con il principio secondo cui in
materia   di   sanzioni   amministrative  e'  ininfluente  l'elemento
psicologico.
Violazione dell'art. 42 della Costituzione.
Nell'ipotesi  disciplinata,  si concreta, inoltre, la sottrazione del
bene  (ciclomotore  o  motoveicolo)  al  legittimo  proprietario  e/o
possessore   (che   non   coincide   col  trasgressore),  gravandolo,
evidentemente,  anche  delle spese di custodia senza limiti di tempo,
ancorche'  ormai  privo  della  legittimazione  passiva”  e cio' in
palese violazione dell'art. 42 della Costituzione.
Si   consideri   che   anche   la   mancata  previsione  della  norma
dell'appartenenza  del  ciclomotore  e  del  motoveicolo al terzo non
trasgressore,  costituisce  sottrazione immotivata ed illegittima del
bene  a  soggetto  non  responsabile,  ne' puo' ritenersi superata la
violazione  dell'art.  42 Cost., con la previsione di cui al connna 6
dell'art.  213  c.d.s.,  il  cui  contenuto  si  prospetta  in  netto
contrasto  con  la  previsione  di cui al comma 2-sexies dello stesso
art. 213 c.d.s.
Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
L'art.  24 Cost. prevede che: «Tutti possono agire in giudizio per la
tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi  legittimi.  La difesa e'
diritto  inviolabile  in ogni stato e grado del procedimento», mentre
la  normativa  soggetta  a  censura si sottrae a qualsivoglia giudice
terzo   ai   fini   della   comminatoria   della  sanzione  ancorche'
amministrativa, di una gravita' economica tale da superare, in alcune
ipotesi,  l'entita'  delle  sanzioni  pecuniarie previste dalle leggi
penali, ponendo su un piano di assoluta disparita' le parti, rispetto
al dettato di cui all'art. 111 Cost.
E noto,    infatti,   che   nel   nostro   ordinamento,   la   tutela
giurisdizionale  e'  il solo principio, costituzionalmente garantito,
nel rispetto della separazione dei poteri.
P.  Q.  M.Visti  gli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione;
Visti  gli  artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta
la  rilevanza  e  la  non manifesta infondatezza; Solleva, istanza di
parte,  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 213,
comma  2-sexies  del  d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285, introdotto con
legge  n. 168/2005  che  ha  convertito,  con  modificazioni, il d.l.
n. 115/2005,  per contrasto con gli artt. 2, 3 24, 27, 42 e 111 della
Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la
confisca  del motoveicolo per guida del mezzo senza far uso del casco
protettivo,  per  le  ragioni  di  cui  in  motivazione.  Dispone  la
sospensione  del  procedimento n. 563/06 R.G. Aff Generali; Ordina la
notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del
Consiglio  dei  ministri;  Ordina  la  comunicazione  della  presente
ordinanza  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;  Ordina  la  trasmissione  della  presente ordinanza alla
Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova
delle  notificazioni  e  delle  comunicazioni  prescritte. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti.
     Agrigento, addi' 18 giugno 2007
                   Il giudice di pace: Lauricella