N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 novembre - 10 dicembre 2007

  Ricorso  per questioni di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  10  dicembre  2007 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

  Edilizia  e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Depositi di
  gas  di  petrolio liquefatto (GPL) con capacita' non superiore a 13
  m.c.  - Installazione di nuovi depositi - Comunicazione all'ufficio
  urbanistico  del  Comune  di  competenza, con allegazione di dati e
  documenti  -  Ricorso  del Governo - Lamentata eccessiva onerosita'
  della documentazione a corredo - Denunciata violazione dei principi
  di   buon   andamento   della   pubblica   amministrazione   e   di
  semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   disparita'  di
  trattamento  rispetto al restante territorio nazionale, lesione dei
  principi  di  liberta'  di  iniziativa  economica e di concorrenza,
  lesione della competenza statale in materia di concorrenza.
  - Legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, art. 39.
  -  Costituzione,  artt.  3,  41, 97 e 117, comma secondo, lett. e);
  d.lgs.  22  febbraio  2006,  n. 128,  art. 17; legge 7 agosto 1990,
  n. 241,  art.  1, comma 2; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 214. Energia -
  Norme  della Regione Abruzzo - Costruzione ed esercizio di impianti
  solari  fotovoltaici  ad  una  distanza  minima  di  500 m. da ogni
  abitazione  -  Facolta'  attribuita  ai  soli  soggetti  pubblici -
  Moratoria  per  la realizzazione degli impianti nei centri urbani -
  Ricorso  del  Governo - Lamentata irragionevolezza e irrazionalita'
  dell'esclusione  dei  soggetti  privati, ostacolo al raggiungimento
  degli   obiettivi  europei  in  materia  di  sviluppo  delle  fonti
  rinnovabili,  surrettizia istituzione della disciplina di «servitu'
  di fotovoltaico» - Denunciata disparita' di trattamento, violazione
  del  principio  di  buon  andamento della pubblica amministrazione,
  violazione  della  libera  concorrenza  nel  mercato  dell'energia,
  violazione  dei  principi  fondamentali  nella materia «produzione,
  trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia» di competenza
  concorrente,  violazione degli impegni internazionali assunti dallo
  Stato  e  delle  norme  comunitarie,  violazione  della  competenza
  esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
  - Legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, art. 74.
  -  Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lett. a),
  e),  i),  e  terzo;  legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7,
  lett. c) e d); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 7 e 10, comma
  3;  decreto  del  ministro dello sviluppo economico 28 luglio 2005;
  decreto  del  ministro  dello  sviluppo  economico 6 febbraio 2006;
  decreto  del  ministro  dello  sviluppo economico 19 febbraio 2007;
  protocollo  di  Kyoto  11  dicembre  1997,  ratificato con legge 1°
  giugno  2002,  n. 120;  direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;
  direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006.
(GU n.50 del 27-12-2007 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rapp.
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha
legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione
Abruzzo,  in  persona del Presidente della Giunta regionale in carica
con  sede  in  L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e
conseguente  annullamento  dell'art.  39  e  dell'art. 74 della legge
della  Regione  Abruzzo  del  1°  ottobre 2007, n. 34, pubblicata nel
Bollettino  Ufficiale  della  regione n. 6 straordinario del giorno 5
ottobre  2007 recante «Disposizioni di adeguamento normativo e per il
funzionamento  delle strutture» per contrasto con gli artt. 3, 41, 97
e  117,  commi primo, secondo, lettera a), lettera e) e lettera l), e
terzo  della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del
Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale,
assunta nella seduta del 16 novembre 2007.
1.   -   Nel   Bollettino   Ufficiale   della  Regione  Abruzzo  n. 6
straordinario  del  1°  ottobre  2007,  risulta  pubblicata  la legge
regionale   1°   ottobre   2007,   n. 34,  recante  «Disposizioni  di
adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture».
L'art. 39 della legge regionale in esame apporta modifiche alla legge
regionale 25 giugno 2007, n. 16, e contiene una serie di disposizioni
che, per migliore comprensione e completezza, vengono qui riportate.
                              Art. 39.
                   Modifiche alla l.r. n. 16/2007
1. -  L'art.  2  della  l.r.  25 giugno 2007, n. 16 (Monitoraggio dei
depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatto  (g.p.l.)  con  capacita'
complessiva  non  superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative
dei  principi di salvaguardia e controllo di cui al d.m. 23 settembre
2004  nonche' di quelli introdotti dal d.m. n. 329/2004 del Ministero
delle  attivita'  produttive)  e'  sostituito  dal  seguente:«Art. 2.
(Comunicazione  di nuove installazioni) - 1. Dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  i  soggetti che intendono installare
nuovi  depositi di GPL, con capacita' complessiva non superiore ai 13
mc.  inoltrano  semplice  comunicazione  all'ufficio  urbanistico del
comune  di  competenza.  La comunicazione e' corredata dalla seguente
comunicazione:
     a) indicazione del soggetto installante;
     b) localita' ed ubicazione del deposito;
     c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di
protezione  posti  a  tutela  del manufatto a firma di un progettista
abilitato;  il  progetto  non  e'  necessario  per  serbatoi fissi di
capacita' complessiva non superiore a 5 mc.
     d)   dichiarazione  della  ditta  richiedente  ovvero  di  altro
soggetto  abilitato  che  il  manufatto rientra nella tipologia degli
apparecchi  di  cui  al  d.lgs.  25  febbraio  2000,  n. 93 relativo:
Attuazione  della  direttiva  97/23/CE  in  materia di attrezzature a
pressione;
     c)   dichiarazione   dell'interessato   di  aver  gia'  inviato,
all'Assessorato  regionale  alla  sanita', i dati e la documentazione
previsti ed indicati dalle lett. da a) a d) del presente articolo.
2.   In   caso   di  omessa  dichiarazione  di  cui  alla  lett.  e),
l'amministrazione   comunale   provvede   ad  inviare  i  dati  e  la
documentazione all'Assessorato regionale alla sanita'.
3.  In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lett.
a),  b),  c),  d) l'Assessorato alla Sanita' procede d'ufficio per il
tramite del proprio servizio a reperire i dati necessari».
2. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 16/2007 le parole da «nonche'
quelle» fino a «Attivita' Produttive» sono soppresse.
2. -  Con  riferimento  alla  legge  regionale  n. 16  del  2007 (ora
modificata  dall'art.  39  della  legge  regionale n. 34 dello stesso
anno),  si fa presente che con ricorso a codesta Corte, depositato in
cancelleria il 17 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 30 del 10 ottobre 2007, il Presidente
del   Consiglio   dei   ministri  ha  gia'  denunciato  per  sospetta
illegittimita' costituzionale gli articoli 2, comma 2; 3, 4, comma 2,
5  e  6, in relazione agli art. 3, 41, 97 e 117, secondo comma, della
Costituzione.
Tale impugnazione si e' a suo tempo resa necessaria perche' la citata
(legge  regionale  n. 16/07,  ponendosi in contrasto con gli articoli
della  Costituzione  sopraindicati, ha previsto l'obbligo di denuncia
di  inizio  di  attivita'  (DIA)  per  i  serbatoi di gas di petrolio
liquefatto (g.p.l.) di capacita' complessiva non superiore a 13 metri
cubi,   l'obbligo   della   redazione  del  progetto  ai  fini  delle
disposizioni   relative   alla  prevenzione  degli  incendi,  nonche'
l'obbligo  di presentazione di una notevole quantita' di documenti da
allegare alla DIA.
3. -  L'art.  39  della  legge  regionale n. 34/2007 con le modifiche
apportate  all'art.  2  della  legge regionale n. 16/2007 sostituisce
l'obbligo  di  denuncia  di inizio dell'attivita' di installazione di
nuovi  depositi  di  GPL con quello di comunicazione. Esso, tuttavia,
lascia assolutamente uguali il numero e il tipo di dichiarazione e di
documenti che e' necessario allegare a tale dichiarazione.
Detto  art.  39, pertanto, mentre recepisce il rilievo, formulato dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri nel ricorso innanzi a codesta
Corte,  in merito all'incostituzionalita' dell'obbligo della DIA, per
altro  verso  non  alleggerisce  l'onerosa necessita' di produrre una
corposa documentazione.
La  modifica  normativa,  pertanto,  mentre  per un verso elimina una
denunciata  censura  di incostituzionalita', precisamente nella parte
in  cui  trasforma  l'obbligo di denuncia in quello di comunicazione,
per  altro  verso  non  si  sottrae ai dubbi di illegittimita', nella
parte in cui non modifica la documentazione richiesta a corredo della
comunicazione.  Anche  per il comma 1 dell'art. 39 della citata legge
regionale  n. 34/2007,  quindi,  vale  l'osservazione  formulata  nei
confronti   dell'art.   2   della   gia'  impugnata  legge  regionale
n. 16/2007,  ossia  che  tale  disposizione  si pone in contrasto con
principi  fondamentali  della normativa statale e con l'art. 97 della
Costituzione  il  quale prevede che tutta la pubblica amministrazione
deve  operare  in  attuazione  del  principio  di buon andamento e di
semplificazione dell'azione amministrativa.
Nella fattispecie, invero, si riscontra un evidente contrasto sia con
l'art.   17   del   d.lgs.   n. 128/2006,   il   quale   dispone  che
l'installazione   dei   depositi  di  GPL  e'  considerata,  ai  fini
urbanistici  ed edilizi, un'attivita' edilizia libera, sia con l'art.
1,  comma  2  della  legge  n. 241/1990  che  prevede  il  generale e
fondamentale  principio  del  divieto  di  aggravio  del procedimento
amministrativo.  A  cio' si aggiunga che la notevole corposita' della
documentazione  richiesta  comporta  oneri  burocratici gravosi per i
soggetti  operanti  nella Regione Abruzzo, con evidente disparita' di
trattamento  rispetto alle aziende che distribuiscono gpl nelle altre
zone  del  territorio  nazionale,  in  violazione sia dell'articolo 3
Cost.,  sia  dei  principi di liberta' di iniziativa economica di cui
all'art.41  Cost.,  sia conseguentemente del principio di concorrenza
la cui tutela e' riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Per  quanto  concerne,  in particolare, l'articolo 39, comma 1, lett.
c),  della  legge  in esame, relativo al «progetto esecutivo» occorre
inoltre sottolineare che in ambito nazionale il d.P.R. n. 214/2006 ha
eliminato  l'obbligo  di  adempimento  ai  fini  della  normativa  di
prevenzione  incendi  di  serbatoi  di gpl, tenendo conto di evidenti
necessita'   di  semplificazione  e  snellimento  amministrativo,  in
coerenza   con   i  principi  affermati  dalla  legge  n. 241/1990  e
successive  modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del
settore di recente emanazione. Risultano dunque evidenti il contrasto
con  la  legislazione  nazionale e la conseguente lesione dei sottesi
principi costituzionali.
4.  -  La  legge  della  Regione  Abruzzo  n. 34 del 1° ottobre 2007,
inoltre,  contiene  anche  un'altra  norma  che  appare  sospetta  di
incostituzionalita'  e  per  la  quale  pertanto si propone ricorso a
codesta  Corte  costituzionale.  Trattasi  dell'art. 74, il cui testo
viene qui riportato.
                              Art. 74.
Realizzazione   di   impianti   di   produzione  ad  energia  tramite
                      conversione fotovoltaica
1.  -  La  Regione  Abruzzo  al  fine di conservare i luoghi urbani e
rurali  e  garantire  una migliore qualita' della vita quale corretto
rapporto  tra  ambiente  interno inteso quale abitazione, ed ambiente
esterno,  inteso  quale luogo circostante l'abitazione, consente, nel
rispetto   delle   normative   vigenti,   a   soggetti   pubblici  la
realizzazione   di   impianti   di   produzione  ad  energia  tramite
conversione  fotovoltaica  ad  una  distanza minima di 500 m. da ogni
abitazione.
L'articolo  74  della  legge  in esame disciplina le modalita' per la
costituzione  e  l'esercizio  degli  impianti  solari fotavoltaici ed
introduce,   ai  fini  della  salvaguardia  di  talune  finalita'  di
conservazione dei luoghi urbani e rurali richiamate nella prima parte
dello stesso articolo, le seguenti previsioni:
     a)  per  i  soggetti  pubblici e' consentita la realizzazione di
impianti  fotovoltaici  purche'  a  una distanza minima di 0,5 Km. da
ogni abitazione;
     b)  per  gli  altri soggetti, non e' prevista alcuna disciplina:
pertanto   ai  soggetti  privati  sembra  integralmente  preclusa  la
realizzazione degli impianti.
Tale  irragionevole ed irrazionale esclusione dei soggetti privati da
coloro   che  possono  realizzare  impianti  fotovoltaici,  peraltro,
configura  una ingiustificata disparita' di trattamento, violando gli
articoli  3  e  97  della  Costituzione. La preclusione di cui sopra,
inoltre, fa si' che la norma contrasti con l'art. 117, secondo comma,
lettera  e),  della Costituzione, poiche' limita il libero accesso al
mercato  dell'energia, creando uno squilibrio nella concorrenza fra i
diversi modi di produzione della stessa.
Con  l'occasione,  si  osserva che la disposizione in esame introduce
(una  moratoria  per  la  realizzazione  di  tali impianti in tutti i
centri urbani (verosimilmente, perche' in questi risulta di difficile
applicazione   la  condizione  della  distanza  di  0,5  Km  da  ogni
abitazione).  Ad  ogni  modo,  la materia in cui ricade la disciplina
dell'art.   74   della  legge  in  esame -  produzione,  trasporto  e
distribuzione   nazionale  dell'energia -  rientra  nella  competenza
concorrente  regionale,  in  cui  lo  Stato  deve  emanare i principi
fondamentali. Con riferimento alla produzione di energia derivante da
fonti   rinnovabili,   i   principi   fondamentali   possono   essere
rintracciati   nel  d.lgs.  n. 387/2003,  recante  «Attuazione  della
direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta   da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato  interno
dell'elettricita».
Tale  decreto,  oltre  a promuovere un maggior contributo delle fonti
energetiche  rinnovabii  alla produzione di elettricita' nel relativo
mercato  italiano e comunitario, favorisce lo sviluppo di impianti di
microgenerazione   elettrica   alimentati   da   fonti   rinnovabili.
L'articolo  7  dello stesso decreto detta disposizioni specifiche per
il  «solare»e  prevede  che il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto  con  il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza
unificata,  adotti  uno  o  piu'  decreti con i quali sono definiti i
criteri  per  l'incentivazione  della produzione di energia elettrica
dalla fonte solare.
In  attuazione  di  tale  disposizione  e' stato emanata una serie di
decreti  ministeriali,  l'ultimo  dei  quali, il d.m. de1 19 febbraio
2007, prevede che:
     gli   impianti  fotovoltaici  possono  essere  realizzati  anche
disponendo i relativi moduli sugli edifici;
     gli  impianti  fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri
di  integrazione  architettonica  o  funzionale su elementi di arredo
urbano  e  viario,  superfici  esterne  degli  involucri  di edifici,
fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione,
non  ricadenti  in  aree  naturali  protette  non sono assoggettati a
procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  in  ragione  dei
predetti criteri di integrazione,
     e'  privilegiata l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui
moduli  sono  posizionati  o  integrati nelle superfici esterne degli
involucri  degli  edifici e negli elementi di arredo urbano e viario,
tenendo  tuttavia  conto  anche  dei maggiori costi degli impianti di
piccola potenza, nonche' di alcune applicazioni specifiche;
possono beneficiare delle tariffe agevolate:
     a) le persone fisiche;
     b) le persone giuridiche;
     c) i soggetti pubblici;
     d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici.
Tali  disposizioni,  come  risulta  evidente,  non possono non essere
considerate principi fondamentali in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabli.
L'art.10,  comma  3, del d.lgs. n. 387/2003, inoltre, con riferimento
agli  obiettivi  regionali,  prevede  espressamente  che  le  regioni
possono  adottare  misure  per  promuovere  l'aumento  del consumo di
elettricita'   da   fonti   rinnovabili   nei  rispettivi  territori,
aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
Viceversa,  l'impugnata norma introdotta dal legislatore regionale si
muove  in  senso  limitativo  e  riduttivo  rispetto  alla  normativa
nazionale vigente.
Cosi' come formulata, invero, la norma regionale incide sulla materia
«produzione,   trasporto   e  distribuzione  nazionale  dell'energia»
rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai
sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  della Costituzione, violando i
principi  fondamentali  in  materia  di  cui  al  d.lgs. n. 387/2003,
recante   «Attuazione   della   direttiva  2001/77/CE  relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili  nel mercato interno dell'elettricita» in particolare gli
articoli  7  e  10,  nonche' i decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6
febbraio 2006 e 19 febbraio 2007.
La  norma censurata, inoltre, contrasta con l'art. 117, commi primo e
secondo,  lettera  a), della Costituzione, perche' impedisce di fatto
il  raggiungimento  dell'obiettivo  di incremento della produzione di
energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili, perseguito dallo Stato in
attuazione  di  specifici  impegni  internazionali (prot. di Kyoto 11
dicembre  1997,  ratificato  con  legge  1°  giugno  2002,  n. 120) e
comunitari  (direttiva  2001/77/CE  del  27 settembre 2001, direttiva
2006/32/CE,  direttiva  2006/32/CE).  In  particolare,  la  moratoria
introduttiva  potrebbe  alla  mancata  realizzazione  degli  impianti
fotovoltaici,    previsti    per    concorrere    al   raggiungimento
dell'obiettivo  di  cui  all'art.  7,  comma  2, lett. e), del d.lgs.
n. 387/2003.  Il decreto legislativo prevede infatti che, con decreto
ministeriale,  sia  individuato l'obiettivo della potenza nominale da
installare  a  livello  nazionale,  per  concorrere al raggiungimento
degli   obiettivi   europei   in  materia  di  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili.   Appare  pertanto  chiaro  che  la  moratoria  generale
introdotta  dalla  Regione  Abruzzo  con  la  norma  citata, rende di
difficile   raggiungimento  l'obiettivo  italiano,  quantificato  con
decreto  ministeriale  del  19  febbraio 2007 e pari a 3.000 MW entro
l'anno 2016.
Si  rappresenta  infine  che la norma in esame, cosi' come formulata,
consentendo  ai  soggetti  pubblici  di  realizzare  impianti  per la
produzione  ad  energia  tramite  la  conversione fotovoltaica ad una
distanza  minima di 500 m. da ogni abitazione (intesa, ai sensi dello
stesso articolo, quale ambiente interno, istituisce implicitamente la
disciplina  di  una  servitu'  di  «fotovoltaico». La norma, infatti,
distingue  tra ambiente interno, inteso quale abitazione, ed ambiente
esterno,  inteso  quale luogo circostante l'abitazione, e autorizza i
soggetti  pubblici  ad  installare i suddetti impianti a una distanza
minima  di 500 metri da ogni abitazione, nel rispetto delle normative
vigenti.  Il  soggetto  pubblico  quindi potrebbe, di fatto, incidere
sulla  proprieta'  privata,  obbligando  a  dare  il  passaggio sulla
proprieta' altrui, e disciplinando cosi' materie, quali la proprieta'
e  la  servitu',  riservate  in  via esclusiva dall'art. 117, secondo
comma,  lett  i) della Costituzione, al legislatore nazionale che, in
situazioni non dissimili, ha tra l'altro gia' previsto e disciplinato
con  l'art.  1056  del  codice  civile la disciplina del passaggio di
condutture  elettriche,  e  con  il  titolo  III,  capo  II, del r.d.
n. 1775/1933 (articoli da 119 a 129), le servitu' di elettrodotto.
Cosi'  disponendo,  quindi,  la  norma regionale invade la competenza
legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  ordinamento civile,
violando l'art. 117, secondo comma, lett. i) della Costituzione.
                              P. Q. M.
   Chiede   che   codesta   Corte  costituzionale  voglia  dichiarare
illegittimi e quindi annullare gli articoli 39 e 74 della legge della
Regione Abruzzo n. 34 del 5 ottobre 2007.
   Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
     1)  estratto  della deliberazione del Consiglio dei ministri del
16 novembre 2007 e della relazione allegata al verbale;
     2) copia della legge regionale impugnata.
     Roma, addi' 30 novembre 2007
                L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena