N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 novembre - 10 dicembre 2007
Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacita' non superiore a 13 m.c. - Installazione di nuovi depositi - Comunicazione all'ufficio urbanistico del Comune di competenza, con allegazione di dati e documenti - Ricorso del Governo - Lamentata eccessiva onerosita' della documentazione a corredo - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di semplificazione dell'attivita' amministrativa, disparita' di trattamento rispetto al restante territorio nazionale, lesione dei principi di liberta' di iniziativa economica e di concorrenza, lesione della competenza statale in materia di concorrenza. - Legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, art. 39. - Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 214. Energia - Norme della Regione Abruzzo - Costruzione ed esercizio di impianti solari fotovoltaici ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione - Facolta' attribuita ai soli soggetti pubblici - Moratoria per la realizzazione degli impianti nei centri urbani - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e irrazionalita' dell'esclusione dei soggetti privati, ostacolo al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili, surrettizia istituzione della disciplina di «servitu' di fotovoltaico» - Denunciata disparita' di trattamento, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, violazione della libera concorrenza nel mercato dell'energia, violazione dei principi fondamentali nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di competenza concorrente, violazione degli impegni internazionali assunti dallo Stato e delle norme comunitarie, violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, art. 74. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lett. a), e), i), e terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. c) e d); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 7 e 10, comma 3; decreto del ministro dello sviluppo economico 28 luglio 2005; decreto del ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2006; decreto del ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007; protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006.(GU n.50 del 27-12-2007 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rapp. e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 39 e dell'art. 74 della legge della Regione Abruzzo del 1° ottobre 2007, n. 34, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 6 straordinario del giorno 5 ottobre 2007 recante «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettera a), lettera e) e lettera l), e terzo della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 16 novembre 2007. 1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 straordinario del 1° ottobre 2007, risulta pubblicata la legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34, recante «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture». L'art. 39 della legge regionale in esame apporta modifiche alla legge regionale 25 giugno 2007, n. 16, e contiene una serie di disposizioni che, per migliore comprensione e completezza, vengono qui riportate. Art. 39. Modifiche alla l.r. n. 16/2007 1. - L'art. 2 della l.r. 25 giugno 2007, n. 16 (Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacita' complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al d.m. 23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti dal d.m. n. 329/2004 del Ministero delle attivita' produttive) e' sostituito dal seguente:«Art. 2. (Comunicazione di nuove installazioni) - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL, con capacita' complessiva non superiore ai 13 mc. inoltrano semplice comunicazione all'ufficio urbanistico del comune di competenza. La comunicazione e' corredata dalla seguente comunicazione: a) indicazione del soggetto installante; b) localita' ed ubicazione del deposito; c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista abilitato; il progetto non e' necessario per serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 mc. d) dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 relativo: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; c) dichiarazione dell'interessato di aver gia' inviato, all'Assessorato regionale alla sanita', i dati e la documentazione previsti ed indicati dalle lett. da a) a d) del presente articolo. 2. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lett. e), l'amministrazione comunale provvede ad inviare i dati e la documentazione all'Assessorato regionale alla sanita'. 3. In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) l'Assessorato alla Sanita' procede d'ufficio per il tramite del proprio servizio a reperire i dati necessari». 2. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 16/2007 le parole da «nonche' quelle» fino a «Attivita' Produttive» sono soppresse. 2. - Con riferimento alla legge regionale n. 16 del 2007 (ora modificata dall'art. 39 della legge regionale n. 34 dello stesso anno), si fa presente che con ricorso a codesta Corte, depositato in cancelleria il 17 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 10 ottobre 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha gia' denunciato per sospetta illegittimita' costituzionale gli articoli 2, comma 2; 3, 4, comma 2, 5 e 6, in relazione agli art. 3, 41, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione. Tale impugnazione si e' a suo tempo resa necessaria perche' la citata (legge regionale n. 16/07, ponendosi in contrasto con gli articoli della Costituzione sopraindicati, ha previsto l'obbligo di denuncia di inizio di attivita' (DIA) per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) di capacita' complessiva non superiore a 13 metri cubi, l'obbligo della redazione del progetto ai fini delle disposizioni relative alla prevenzione degli incendi, nonche' l'obbligo di presentazione di una notevole quantita' di documenti da allegare alla DIA. 3. - L'art. 39 della legge regionale n. 34/2007 con le modifiche apportate all'art. 2 della legge regionale n. 16/2007 sostituisce l'obbligo di denuncia di inizio dell'attivita' di installazione di nuovi depositi di GPL con quello di comunicazione. Esso, tuttavia, lascia assolutamente uguali il numero e il tipo di dichiarazione e di documenti che e' necessario allegare a tale dichiarazione. Detto art. 39, pertanto, mentre recepisce il rilievo, formulato dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso innanzi a codesta Corte, in merito all'incostituzionalita' dell'obbligo della DIA, per altro verso non alleggerisce l'onerosa necessita' di produrre una corposa documentazione. La modifica normativa, pertanto, mentre per un verso elimina una denunciata censura di incostituzionalita', precisamente nella parte in cui trasforma l'obbligo di denuncia in quello di comunicazione, per altro verso non si sottrae ai dubbi di illegittimita', nella parte in cui non modifica la documentazione richiesta a corredo della comunicazione. Anche per il comma 1 dell'art. 39 della citata legge regionale n. 34/2007, quindi, vale l'osservazione formulata nei confronti dell'art. 2 della gia' impugnata legge regionale n. 16/2007, ossia che tale disposizione si pone in contrasto con principi fondamentali della normativa statale e con l'art. 97 della Costituzione il quale prevede che tutta la pubblica amministrazione deve operare in attuazione del principio di buon andamento e di semplificazione dell'azione amministrativa. Nella fattispecie, invero, si riscontra un evidente contrasto sia con l'art. 17 del d.lgs. n. 128/2006, il quale dispone che l'installazione dei depositi di GPL e' considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, un'attivita' edilizia libera, sia con l'art. 1, comma 2 della legge n. 241/1990 che prevede il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento amministrativo. A cio' si aggiunga che la notevole corposita' della documentazione richiesta comporta oneri burocratici gravosi per i soggetti operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparita' di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono gpl nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell'articolo 3 Cost., sia dei principi di liberta' di iniziativa economica di cui all'art.41 Cost., sia conseguentemente del principio di concorrenza la cui tutela e' riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Per quanto concerne, in particolare, l'articolo 39, comma 1, lett. c), della legge in esame, relativo al «progetto esecutivo» occorre inoltre sottolineare che in ambito nazionale il d.P.R. n. 214/2006 ha eliminato l'obbligo di adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi di serbatoi di gpl, tenendo conto di evidenti necessita' di semplificazione e snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione. Risultano dunque evidenti il contrasto con la legislazione nazionale e la conseguente lesione dei sottesi principi costituzionali. 4. - La legge della Regione Abruzzo n. 34 del 1° ottobre 2007, inoltre, contiene anche un'altra norma che appare sospetta di incostituzionalita' e per la quale pertanto si propone ricorso a codesta Corte costituzionale. Trattasi dell'art. 74, il cui testo viene qui riportato. Art. 74. Realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica 1. - La Regione Abruzzo al fine di conservare i luoghi urbani e rurali e garantire una migliore qualita' della vita quale corretto rapporto tra ambiente interno inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l'abitazione, consente, nel rispetto delle normative vigenti, a soggetti pubblici la realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione. L'articolo 74 della legge in esame disciplina le modalita' per la costituzione e l'esercizio degli impianti solari fotavoltaici ed introduce, ai fini della salvaguardia di talune finalita' di conservazione dei luoghi urbani e rurali richiamate nella prima parte dello stesso articolo, le seguenti previsioni: a) per i soggetti pubblici e' consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici purche' a una distanza minima di 0,5 Km. da ogni abitazione; b) per gli altri soggetti, non e' prevista alcuna disciplina: pertanto ai soggetti privati sembra integralmente preclusa la realizzazione degli impianti. Tale irragionevole ed irrazionale esclusione dei soggetti privati da coloro che possono realizzare impianti fotovoltaici, peraltro, configura una ingiustificata disparita' di trattamento, violando gli articoli 3 e 97 della Costituzione. La preclusione di cui sopra, inoltre, fa si' che la norma contrasti con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiche' limita il libero accesso al mercato dell'energia, creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa. Con l'occasione, si osserva che la disposizione in esame introduce (una moratoria per la realizzazione di tali impianti in tutti i centri urbani (verosimilmente, perche' in questi risulta di difficile applicazione la condizione della distanza di 0,5 Km da ogni abitazione). Ad ogni modo, la materia in cui ricade la disciplina dell'art. 74 della legge in esame - produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - rientra nella competenza concorrente regionale, in cui lo Stato deve emanare i principi fondamentali. Con riferimento alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, i principi fondamentali possono essere rintracciati nel d.lgs. n. 387/2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita». Tale decreto, oltre a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabii alla produzione di elettricita' nel relativo mercato italiano e comunitario, favorisce lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'articolo 7 dello stesso decreto detta disposizioni specifiche per il «solare»e prevede che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. In attuazione di tale disposizione e' stato emanata una serie di decreti ministeriali, l'ultimo dei quali, il d.m. de1 19 febbraio 2007, prevede che: gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici; gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale in ragione dei predetti criteri di integrazione, e' privilegiata l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza, nonche' di alcune applicazioni specifiche; possono beneficiare delle tariffe agevolate: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici. Tali disposizioni, come risulta evidente, non possono non essere considerate principi fondamentali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabli. L'art.10, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, inoltre, con riferimento agli obiettivi regionali, prevede espressamente che le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali. Viceversa, l'impugnata norma introdotta dal legislatore regionale si muove in senso limitativo e riduttivo rispetto alla normativa nazionale vigente. Cosi' come formulata, invero, la norma regionale incide sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando i principi fondamentali in materia di cui al d.lgs. n. 387/2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita» in particolare gli articoli 7 e 10, nonche' i decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007. La norma censurata, inoltre, contrasta con l'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, perche' impedisce di fatto il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (prot. di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, direttiva 2006/32/CE, direttiva 2006/32/CE). In particolare, la moratoria introduttiva potrebbe alla mancata realizzazione degli impianti fotovoltaici, previsti per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 387/2003. Il decreto legislativo prevede infatti che, con decreto ministeriale, sia individuato l'obiettivo della potenza nominale da installare a livello nazionale, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili. Appare pertanto chiaro che la moratoria generale introdotta dalla Regione Abruzzo con la norma citata, rende di difficile raggiungimento l'obiettivo italiano, quantificato con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 e pari a 3.000 MW entro l'anno 2016. Si rappresenta infine che la norma in esame, cosi' come formulata, consentendo ai soggetti pubblici di realizzare impianti per la produzione ad energia tramite la conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione (intesa, ai sensi dello stesso articolo, quale ambiente interno, istituisce implicitamente la disciplina di una servitu' di «fotovoltaico». La norma, infatti, distingue tra ambiente interno, inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l'abitazione, e autorizza i soggetti pubblici ad installare i suddetti impianti a una distanza minima di 500 metri da ogni abitazione, nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto pubblico quindi potrebbe, di fatto, incidere sulla proprieta' privata, obbligando a dare il passaggio sulla proprieta' altrui, e disciplinando cosi' materie, quali la proprieta' e la servitu', riservate in via esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lett i) della Costituzione, al legislatore nazionale che, in situazioni non dissimili, ha tra l'altro gia' previsto e disciplinato con l'art. 1056 del codice civile la disciplina del passaggio di condutture elettriche, e con il titolo III, capo II, del r.d. n. 1775/1933 (articoli da 119 a 129), le servitu' di elettrodotto. Cosi' disponendo, quindi, la norma regionale invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violando l'art. 117, secondo comma, lett. i) della Costituzione.
P. Q. M. Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimi e quindi annullare gli articoli 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 5 ottobre 2007. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2007 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 30 novembre 2007 L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena