N. 817 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2002- 9 maggio 2003
Ordinanza del 9 maggio 2003 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana sui ricorsi riuniti proposti dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano ed altro contro Fontani Franco ed altro Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso dell'indebito - Termine di decadenza di diciotto mesi dalla data dell'eseguito versamento - Ritenuta inapplicabilita' nei giudizi a quibus del piu' favorevole jus superveniens che ha previsto, anche per i soggetti percipienti somme assoggettate a ritenuta, il piu' elevato termine decadenziale di quarantotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di disciplina rispetto alle istanze di rimborso di ritenute dirette (assoggettate dal previgente art. 37, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 al termine di prescrizione decennale) - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale del contribuente - Riproposizione di questione gia' oggetto dell'ordinanza n. 68/2002 di restituzione atti per jus superveniens. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. - Costituzione, artt. 3 e 25.(GU n.1 del 2-1-2008 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Ha emesso la seguente ordinanza:
sull'appello n. 330/99, depositato il 29 gennaio 1999, avverso
la sentenza n. 592/04/1997 emessa dalla Commissione tributaria
provinciale di Siena proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio
Montepulciano, controparte Fontani Franco, via Trento n. 179 - Pieve
di Sinalunga - 53048 Sinalunga (SI), difeso da Manganelli Mario, via
Pietro Nenni n. 8/5 c/o U.N.M.S. - 53100 Siena, atti impugnati:
silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF;
sull'appello n. 2079/2001, depositato il 14 giugno 2001, avverso
la sentenza n. 127/17/2000 emessa dalla Commissione tributaria
provinciale di Firenze proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate -
Ufficio Firenze 1, controparte Reali Emanuele Francesco, piazza delle
Pallottole n. 1 - 50100 Firenze, difeso da Solazzo rag. Mario, via G.
Salvemini n. 3/E - 50058 Signa (FI), atti impugnati silenzio rifiuto
istanza rimb. S.S.N.; silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N. 1995;
silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N. 1996; silenzio rifiuto istanza
rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1992; silenzio rifiuto istanza
rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1994; silenzio rifiuto istanza
rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1995; silenzio rifiuto istanza
rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1996; silenzio rifiuto istanza
rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1994; silenzio rifiuto istanza
rimb. n. Ist. 28 febbraio 1998 S.S.N. 1995; silenzio rifiuto istanza
rimb. n. Ist. 28 febbraio 1998 S.S.N. 1996.
Questa Sezione 31ª della Commissione tributaria regionale di
Firenze, con ordinanza 17 marzo 2000, iscritta al n. 639 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale dell'anno 2001, promuoveva giudizio di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo e secondo comma
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
La questione era insorta nel corso del giudizio d'appello proposto
dalla D.R.E. di Siena contro la sentenza pronunziata dalla
Commissione tributaria provinciale di Siena sul ricorso alla stessa
inoltrato dal contribuente Fontani Franco e volto ad ottenere il
rimborso di somme indebitamente versate a titolo di IRPEF, sia
mediante ritenuta diretta che per autotassazione.
Il primo giudice aveva accolto, la domanda della parte privata,
donde l'impugnativa, dinanzi a questa commissione tributaria
regionale, dell'Amministrazione finanziaria, la quale aveva richiesta
la riforma della decisione della C.T.P. deducendo la decadenza del
contribuente dal diritto al rimborso, attesoche' la relativa istanza
era stata inoltrata dopo la scadenza del termine di diciotto mesi
previsto dall'art. 38, seconco comma d.P.R. n. 602/1973 cit. (C.T.R.
Firenze, R.G.A. 330/99).
In sostanza, per la remittente Commissione, il problema si poneva nei
termini seguenti:
l'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sottoponeva il diritto al rimborso
degli importi corrisposti all'erario con versamento diretto, al breve
termine decadenziale di 18 mesi;
il versamento per ritenuta diretta, disciplinato dall'art. 37
stesso d.P.R., era, viceversa, ai fini del rimborso, sottoposto alla
prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Donde, l'irragionevolezza di siffatta regolamentazione, con la
conseguenza che o il rimborso previsto dall'art. 38 veniva
interpretato nel senso che anch'esso e' soggetto al termine di
prescrizione e non a quello di decadenza, oppure doveva ritenersi
incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 25 Cost.
Ne' tale dilemma era da considerarsi superato con l'ampliamento del
termine decadenziale da 18 a 48 mesi, come disposto dall'art. 1,
comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, poiche' permaneva pur
sempre una rilevante differenza, in danno dell'avente diritto, tra il
termine di 48 mesi e quello prescrizionale di 10 anni.
Il Collegio remittente, pertanto, dichiarava non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale del ridetto
art. 38, d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione e mandava alla segreteria per gli incombenti di legge.
La ecc.ma Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 28
febbraio/19 marzo 2002, rilevava che:
dopo la pronunzia della ordinanza n. 262 (emessa in altro
giudizio di legittimita' costituzionale su identica questione e
riunito al presente) il testo dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, era
stato modificato due volte: prima, dall'art. 1, comma 5, della legge
13 maggio 1999, n. 133 la quale, ai fini del rimborso dei versamenti
diretti, aveva elevato il termine decadenziale a 48 mesi; e,
successivamente, dall'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, che aveva fissato negli stessi 48 mesi il termine
decadenziale per i rimborsi delle somme assoggettate a ritenuta;
dopo la pronunzia della menzionata ordinanza n. 262 e
dell'ordinanza n. 639 (concernente la fattispecie di cui trattasi),
anche il testo dell'art. 37, d.P.R. n. 602/1973 era stato modificato
dall'art. 34, comma 5, della cit. legge n. 388/2000, i1 quale dispone
che, per i rimborsi dei versamenti effettuati mediante ritenuta
diretta, al termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., e' sostituito
quello decadenziale di 48 mesi.
Ed ha concluso che compete ora alla remittente valutare se le
predette modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio a
quo, e, in caso positivo, se le questioni di legittimita'
costituzionale possano considerarsi ancora rilevanti e non
manifestamente infondate. Cio' posto, in aderenza alla propria
giurisprudenza (ordinanza n. 284/2001 e n. 102/1999) ha, ordinato la
restituzione degli atti al giudice a quo.
Durante la pendenza del giudizio dinanzi a codesta ecc.ma Corte, e
definito come sopra, si, e' proposta, a questo Collegio altra
questione, imperniata sulla medesima disposizione di legge oggetto
del menzionato procedimento.
Se ne riferiscono i fatti.
Reali Emanuele Francesco ricorse alla Commissione tributaria
provinciale di Firenze contro il diniego al rimborso, da parte
dell'Ufficio IIDD di Firenze 1°, del contributo al Servizio Sanitario
Nazionale versato negli anni l992 - 94 - 95 e 96, per complessive L.
14.462.000, quale medico ambulatoriale della ex USL.
Espose di avere proposto l'istanza di rimborso 28 febbraio 1998 sia
all'ufficio IIDD, sia alla Direzione regionale delle Entrate per la
Toscana, a seguito della risoluzione ministeriale n. 193, del 27
agosto 1997, con la quale il Ministero delle finanze chiariva che i
redditi dei medici specialistici ambulatoriali dovevano essere
indicati nel quadro «C» della denunzia annuale dei redditi (quali
redditi da lavoro dipendente) ed erano percio' esenti dal contributo
SSN. L'Ufficio IIDD, in risposta all'istanza, comunico'
l'inammissibilita' del rimborso per gli anni '92 - 94 - 95 essendo
tardiva la richiesta ai sensi del secondo comma, art. 38 d.P.R.
n. 602/1973 e, quanto al 1996, la disponibilita' all'esame, in sede
di liquidazione della dichiarazione afferente a quell'anno, ex art.
36-bis, d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente rilevo' come, sino
all'interpretazione fornita dal Ministero delle finanze, l'obbligo
del contributo fosse pacifico, sicche' i versamenti da lui
effettuati, non erano stati frutto d'errore: indiscutibile, quindi,
il proprio diritto al rimborso, per il quale richiese all'adita CTP
pronunzia di condanna dell'Amministrazione finanziaria.
L'Ufficio, costituendosi nel giudizio, nego' la propria competenza al
rimborso, in quanto riservata esclusivamente alla D.R.E., affermando
altresi' l'improponibilita' del ricorso, per carenza di provvedimento
impugnabile, od, in alternativa, l'inammissibilita' per mancanza di
legittimazione passiva di esso Ufficio.
Il primo giudice rilevo' che il d.m. 11 giugno 1993, n. 217, che
detta le disposizioni relative al S.S.N., stabilisce - all'art. 5 -
che sia la p.a. a provvedere, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, al
ricupero di quanto dovuto e non versato ed al rimborso di quanto
corrisposto in eccedenza dal contribuente.
Talche' era da considerarsi illegittimo il rifiuto dell'ufficio a
rifondere somme indebitamente riscosse e la cui non debenza era stata
riconosciuta da provvedimento ministeriale.
Accolse dunque il ricorso e dispose il rimborso, in favore della
parte privata, della somma di L. 14.466.462. Compenso' le spese.
Nell'appello proposto a questa, Commissione tributaria regionale (RGA
2079/01), la p.a., oltre ad altri e diversi motivi, ha censurata la
sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa
applicazione dell'art. 38, d.P.R. n. 602/1973, deducendo
l'inammissibilita' del ricorso per tardiva presentazione della
domanda di rimborso: essendo stata tale domanda inoltrata il 28
febbraio 1998, e - percio' oltre i 18 mesi previsti dal secondo
comma, art. 38 cit., il contribuente e' decaduta da ogni pretesa
restitutoria per i versamenti effettuati antecedentemente al 28
febbraio 1997, ossia in epoca anteriore ai 18 mesi dalla proposizione
dell'istanza di rimborso.
Trattandosi, come precisato, di controversia vertente sullo stesso
art. 38, d.P.R. n. 602/1973, gia' venuto in questione nella vertenza
Fontani e sottoposta all'esame di codesta ecc.ma Corte, questo
Collegio, con ordinanza 7 giugno 2002, ha disposto la riunione del
presente procedimento (n. 2079/2001 RGA) a quello n. 330/1999 RGA
inerente, appunto, alla posizione Fontani, ed espone ora le deduzioni
valutative di cui alla ordinanza n. 68/2002 della Corte ecc.ma.
Deduzioni, che si estendono anche alla vertenza Reali, per le ragioni
innanzi spiegate.
Premesso questo, osserva il Collegio rimettente che le modificazioni
apportate rispettivamente dalla legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale), art. 1, comma 5, al testo dell'art. 38, primo
comma. Il d.P.R. n. 602/1973 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale plurriennale
dello Stato) con l'art. 34, sesto comma, al comma secondo del ridetto
art. 38, d.P.R. n. 602/1973, non appaiono applicabili alle
fattispecie di cui ai due giudizi di che trattasi, se non, in minima
parte, per quanto attiene alla posizione del contribuente Reali.
Invero, devesi considerare che, rientrando entrambi i casi in esame
nella disciplina normativa antecedente alle menzionate modifiche
legislative, si e' gia' verificata la decadenza comminata dal testo
originario dell'art. 38, per il decorso del termine dei diciotto
mesi: e cio' integralmente, per quel che attiene al Fontani, mentre,
in ordine al Reali, da tale decadenza potrebbe, al piu', ritenersi
escluso, ai fini del rimborso, il solo versamento effettuato
nell'armo 1996 (ma non quelli inerenti agli anni 92-94 e 95).
In altre parole - e con la limitatissima eccezione afferente alla
posizione Reali - ci troviamo dinanzi a rapporti giuridici esauriti.
E poiche' la nuova normativa non contiene alcuna espressa
dichiarazione di retroattivita', ne' essa ha disposto veruna
rimessione in termini, ne risultano chiare l'inapplicabilita' e
l'inefficacia rispetto ai versamenti, per i quali all'epoca delle
menzionate leggi modificatrici, si era gia' verificata la decadenza
prevista dalla norma previdente.
Pertanto, salva sempre l'eccezione del versamento 1996 effettuato dal
Reali, le due fattispecie in oggetto sono sottratte al beneficio del
maggior termine statuito dalla legge 13 maggio 1999, n. 193.
Concludendo, la ecc.ma Corte ha ritenuto di eliminare la palese
incostituzionalita' insita nella discordanza tra gli artt. 37 e 38
del d.P.R. n.602/1973, per quanto afferente ai termini prescrizionale
e decadenziale rispettivamente da tali norme previsti, disponendo,
per entrambi, la medesima natura decadenziale, e l'identica durata di
48 mesi.
Ma, a rispettoso avviso di questo Collegio, e per i motivi esposti
sopra, le predette modifiche legislative non sono applicabili,
specificatamente, nei giudizi di cui trattasi, ed, in linea generale,
rimangono altresi' irrisolti in sfavore del contribuente, e tutt'ora
viziati d'incostituzionalita', i casi concreti della natura di quelli
in oggetto.
P. Q. M.
Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 38, d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art.
37 dello stesso d.P.R. ed in relazione agli articoli 3 e 25 della
Costituzione.
Firenze, addi' 7 giugno 2002
Il Presidente: Pekelis
Il giudice estensore: Sinatti