MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2007 

Determinazione  per  l'anno  2007  della misura del contributo dovuto
alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. -
Gestione  autonoma  del  «Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
caccia».
(GU n.3 del 4-1-2008)

                          IL VICE MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  codice  delle  assicurazioni  private  di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Visti  in particolare gli articoli 303 e 354, comma 4, del predetto
Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 303 del citato Codice delle
assicurazioni  private, occorre determinare per l'anno 2007 la misura
del   contributo   dovuto   alla   CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi  pubblici  S.p.A.  -  Gestione  autonoma  del  «Fondo di
garanzia   per   le   vittime  della  caccia»,  da  ciascuna  impresa
autorizzata  all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita'
venatoria;
  Visto  il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per le vittime della caccia» per l'anno 2006, approvato dal Consiglio
di amministrazione della CONSAP S.p.A. in data 26 settembre 2007;
  Vista  la  lettera n. 09-07-009118 del 7 dicembre 2007 con la quale
l'ISVAP  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota  del contributo da
versare  al  predetto  Fondo  per l'anno 2007 possa essere confermata
nella misura del 5%;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  determinare per il 2007 la misura del
contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
                              Decreta:
  Per  l'anno 2007 il contributo di cui all'art. 303 del Codice delle
assicurazioni  private,  e' determinato nella misura del 5% dei premi
incassati  nello  stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la
responsabilita'   civile   verso   terzi   derivante,  nell'esercizio
dell'attivita'  venatoria,  dall'uso  delle armi o degli arnesi utili
all'attivita'  stessa,  al  netto  della  detrazione per gli oneri di
gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 2007
                                           Il vice Ministro: D'Antoni