REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 26 

Modifica  alla  legge  regionale 16 aprile 1985, n. 33, «Norme per la
tutela  dell'ambiente»  e  successive  modificazioni,  ai  fini della
attuazione   del   decreto   legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59
«Attuazione   integrale   della   direttiva  96/61/CE  relativa  alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».
(GU n.1 del 5-1-2008)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del
                           21 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento  dell'art. 5-bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n.
 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni»

1.  Dopo  l'art.  5  della  legge  regionale  16 aprile 1985, n. 33 e
successive  modifiche  ed integrazioni e' aggiunto il seguente: «Art.
5-bis  (Disposizioni  per  l'attuazione  del  decreto  legislativo 18
febbraio  2005,  n. 59 «Attuazione della direttiva 96/61/ CE relativa
alla  prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»). -- 1. La
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di
evitare,  oppure,  qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni
nell'aria,  nell'acqua  e  nel  suolo,  i rifiuti ed il consumo delle
risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della
salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
2.  La  Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del consiglio,
del  24  settembre  1996,  relativa  alla  prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale
della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione  e  riduzione
integrate    dell'inquinamento   e   successive   modificazioni,   di
recepimento  della  direttiva stessa esponendo ulteriori prescrizioni
in  ordine  al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione
integrata  ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come
tali  dall'art.  2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo
n. 59/2005.
3.   Il  rilascio,  il  rinnovo  ed  il  riesame  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  degli  impianti  nuovi  ed esistenti di cui al
presente   articolo   si  riferiscono  alle  categorie  di  attivita'
industriali di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005,
salvo  quelle  ricomprese  anche nell'allegato V del medesimo decreto
legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.
4.  Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo
n. 59/2005, la Regione individua le autorita' competenti al rilascio,
al  rinnovo  ed  al  riesame dell'autorizzazione integrata ambientale
degli  impianti  nuovi  ed  esistenti  di  cui  al presente articolo,
tenendo  conto  dell'esigenza  di  definire  un unico procedimento di
autorizzazione integrata ambientale.
5. Le autorita' competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:
a)  la  Regione,  quanto  agli impianti esistenti e nuovi individuati
dall'allegato  A,  «Categorie  di impianti soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale regionale», della presente legge;
b)  le  province,  quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati
dall'allegato  B,  «Categorie  di impianti soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale provinciale», della presente legge.
6.  La  Regione  e  le  province  applicano  la procedura ai fini del
rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale,
ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalita'
di  presentazione  della  stessa, secondo le disposizioni del decreto
legislativo  n.  59/2005.  Con  provvedimento  della giunta regionale
viene  definita  ed  approvata la modulistica necessaria all'omogenea
predisposizione  delle  domande  da  parte dei gestori degli impianti
soggetti  all'autorizzazione  integrata  ambientale;  con il medesimo
provvedimento  la  giunta  regionale  approva  altresi' il calendario
delle    scadenze    per   la   presentazione   delle   domande   per
l'autorizzazione    integrata    ambientale,    conformemente    alle
disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n.
59/2005.
7.  Coerentemente  alle  disposizioni  di  cui all'art. 197, comma 1,
lettera-  b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in
materia  ambientale»,  le province competenti per territorio svolgono
le  funzioni  di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi,
gli  accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all'istruttoria delle
domande   di  autorizzazione  integrata  ambientale,  per  l'avvio  e
l'esercizio  degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli
allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).
8.  Le  funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7
sono riferite all'esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti
nonche'  alla  modifica  sostanziale e all'adeguamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono
svolte, con l'avvalimento dell'agenzia regionale per la prevenzione e
protezione  ambientale del Veneto (ARPA V), secondo le procedure ed i
criteri definiti con provvedimento della giunta regionale.
9.  Coerentemente  alle  disposizioni  di  cui all'art. 197, comma 1,
lettera   b)   del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  le  province
competenti  per  territorio  svolgono le funzioni di cui all'art. 11,
commi  9,  lettere a), b), c) e 10 e all'art. 16, comma 8 del decreto
legislativo  n.  59/2005,  rispetto  agli  impianti  di  gestione dei
rifiuti  individuati  dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere
a)  e  b),  anche  avvalendosi  per  i rilievi, gli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari, dell'ARPAV».
2.   La   legge   regionale  16  aprile  1985,  n.  33  e  successive
modificazioni  e'  integrata  dagli allegati A «Categorie di impianti
soggetti  ad  autorizzazione  integrata  ambientale  regionale»  e  B
«Categorie   di   impianti   soggetti   ad  autorizzazione  integrata
ambientale provinciale».
3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente   legge,   la   giunta   regionale   definisce  con  proprio
provvedimento  la procedura ed i criteri in base ai quali le province
svolgono  l'attivita'  di  verifica e controllo preventivo necessaria
all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
per  l'avvio  e  l'esercizio  degli  impianti di gestione dei rifiuti
individuati  dagli  allegati  A  e  B  di  cui  al comma 2, nonche' i
rilievi,  gli  accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e
all'art.  16, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
«Attuazione   integrale   della   direttiva  96/61/CE  relativa  alla
prevenzione  e  riduzione  integrate dell'inquinamento». Col medesimo
provvedimento  la  giunta regionale, nelle more dell'approvazione del
decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  18,  comma  2  del  decreto
legislativo   n.   59/2005,   approva   apposito  tariffario  per  la
determinazione delle somme che i soggetti gestori degli impianti sono
tenuti  a  versare  all'autorita'  competente per l'istruttoria delle
domande di autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 5
e  9  del  decreto  legislativo  n.  59/2005  stesso  e  definisce le
modalita' di versamento delle somme medesime.
La  presente  legge  sara'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Veneta.
Venezia, 16 agosto 2007
                                GALAN