MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2007 

Approvazione  della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine
dei  giornalisti  concernente  la  misura del contributo dovuto dagli
iscritti per l'anno 2008.
(GU n.12 del 15-1-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Esaminata  la  deliberazione  in  data  3  ottobre  2007 con cui il
Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei giornalisti ha determinato per
l'anno  2008  la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per
le  spese  del  suo  funzionamento, nonche' quella del limite massimo
delle  quote  annuali  per  il biennio 2008-2009 dovute ai rispettivi
Consigli  regionali  o  interregionali  dagli  iscritti negli elenchi
dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali;
  Considerato,  che  entrambe  le misure rimaste invariate rispetto a
quelle  fissate  rispettivamente  per  l'anno  2007  e per il biennio
2006/2007, devono ritenersi congrue;
  Visto  l'art. 20 (commi f e g) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e
gli  articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
4 febbraio 1965, n. 115 e successive modificazioni;
                              Decreta:
  E'  approvata  la  deliberazione in data 3 ottobre 2007, con cui il
Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti ha determinato in
Euro  50  le  quote  annuali  dovute  per  l'anno  2008  al Consiglio
nazionale   dell'ordine   dei   giornalisti  per  le  spese  del  suo
funzionamento  dagli  iscritti  negli elenchi dell'albo, nel registro
dei praticanti e negli elenchi speciali; nonche' in Euro 50 il limite
massimo  delle  quote  annuali  dovute,  per il biennio 2008-2009, ai
rispettivi  Consigli  regionali o interregionali dagli iscritti negli
elenchi  dell'albo,  nel  registro  dei  praticanti  e  negli elenchi
speciali;  ed  ha  altresi'  disposto  che le quote suddette, a norma
dell'art.  28  del  Regolamento,  sono  ridotte  alla  meta'  per gli
iscritti  che  fruiscono  di pensione di vecchiaia o invalidita', con
decorrenza  dall'anno  successivo  a  quello in cui hanno maturato il
diritto alla pensione intera.
  Inoltre  sulle  quote  versate dagli iscritti successivamente al 31
gennaio  di  ciascun  anno  e' dovuta una indennita' per il ritardato
pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art.
29  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e
successive modificazioni).
    Roma, 19 dicembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa