N. 830 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2007
Ordinanza del 3 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Gragnano nel procedimento promosso da Cesarano Savino contro G.O.R.I. S.p.A. Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Destinazione dei relativi proventi ad un fondo vincolato per la realizzazione e gestione degli impianti - Incidenza sul diritto inviolabile dell'individuo ad essere considerato soggetto di diritto - Discriminazione in danno dei cittadini che versano il canone senza fruire del servizio di depurazione - Lesione del diritto alla salute - Violazione dei limiti costituzionalmente imposti all'esplicazione dell'iniziativa economica privata - Imposizione di una sorta di tassa sine titulo per finalita' generica ed astratta. - Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, come modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179. - Costituzione, artt. 2, 3, 32, 41 e 97.(GU n.3 del 16-1-2008 )
IL GIUDICE DI PACE
Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 5877/04 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2004 tra
Cesarano Savino, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore
Caligiuri e Alessandro Indipendente, presso cui elettivamente
domicilia in Gragnano, alla via Vittorio Veneto n. 146, giusta
procura alle liti, attore e Gori S.p.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Sorrento alla
via Fuorimura n. 20/b, presso lo studio degli avv. Ferdinando Pinto,
Giulio Renditiso e Rosa Persico dai quali e' rapp.ta e difesa giusta
procura alle liti, convenuta.
Letti gli atti di causa;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 17 novembre
2004, il sig. Cesarano Savino evocava innanzi a questo giudice la
G.O.R.I. S.p.A., esponendo in fatto che, essendo egli titolare
dell'utenza idrica n. 2401 03778, relativa all'immobile sito a
Gragnano, in via San Giacomo n. 25, aveva provveduto al pagamento
della somma di € 70 a titolo di canone di depurazione per l'anno
2003, a mezzo versamento sul c.c. postale n. 39268578 intestato alla
GORI S.p.A., societa' subentrata nella gestione del servizio idrico
integrato al Comune di Gragnano.
L'attore, sempre in punto di fatto, affermava che la societa'
convenuta aveva richiesto il pagamento del canone di depurazione
nella fattura n. 003460A/G del 26 luglio 2004, pur non avendo
effettuato ne' potendo effettuare il servizio di depurazione delle
acque reflue, per essere notoriamente carente degli appositi
impianti.
In diritto, l'attore asseverava la giurisdizione dell'Autorita'
giudiziaria ordinaria in quanto, come peraltro confermato da diverse
pronunce della Cassazione, SS.UU. (ex plurimis Cass., SS. UU.
8522/02), a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 258/2000 (di
correzione ed integrazione del precedente d.lgs. n. 152/1999), e,
piu' specificamente, a seguito dell'introduzione dell'art. 24 del
cennato d.lgs. n. 258/2000 di modifica ed integrazione dell'art. 62,
d.lgs. n. 152/1999, a partire dal 3 ottobre 2000, il canone di
depurazione aveva perso la natura tributaria, sicche', dalla suddetta
data, aveva assunto valore di corrispettivo di diritto privato.
L'attore, continuando la sua prospettazione giuridica, soggiungeva
che il canone di depurazione, essendo sprovvisto di connotazione
tributaria, rappresentava ormai il corrispettivo di una prestazione
complessa correlata all'approvvigionamento idrico civilisticamente
sussumibile nella disciplina del contratto di somministrazione, e
che, proprio in virtu' della fisionomia tariffaria del canone di
depurazione, in assenza della fruizione del servizio per la
depurazione delle acque reflue, non poteva che aversi diritto alla
restituzione delle somme pagate a tale titolo.
A sostegno delle sue tesi, l'attore ribadiva che tale principio di
diritto privatistico era stato fatto proprio anche dalla
giurisprudenza tributaria, menzionando all'uopo la sentenza
n. 319/2001 della Commissione tributaria di Milano, nella quale
veniva statuito che «nessuno e' tenuto al pagamento di un tributo
quale corrispettivo di un servizio non reso e non ha rilievo
sostenere che il corrispettivo sarebbe comunque dovuto per la
raccolta di fondi per attirare detto servizio in futuro».
Per tutto quanto detto, l'attore chiedeva alla giustizia adita che
venisse accertata per l'anno 2003, la non debenza della quota del
servizio idrico integrato corrispondente al canone di depurazione
delle acque reflue, e che, per l'effetto, la societa' convenuta
venisse condannata alla restituzione delle somme pagate a tale
titolo.
Costituitasi in giudizio, la societa' convenuta chiedeva innanzitutto
che il giudice di pace, al lume delle innovazioni introdotte dal d.l.
n. 18/2003, decidesse la controversia secondo diritto e non secondo
criteri equitativi.
La societa' convenuta poi, citando giurisprudenza al riguardo,
resisteva in giudizio asserendo che anche in assenza del depuratore,
in base alla disposizione di cui all'art. 14, comma 1 della legge
n. 36/1994 (legge Galli), quand'anche si fosse avuta la
trasformazione della natura del canone di depurazione da tributaria
in tariffaria, l'obbligazione di corrispondere il canone risultava
comunque inderogabile per espressa previsione di legge, e cio'
indipendentemente dalla sussistenza o meno di un servizio
corrispettivo.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea in quanto
infondata.
Nel corso del giudizio, il giudice di pace, con ordinanza del 14
marzo 2005, sospendeva il giudizio in virtu' della sollevazione in un
altro giudizio analogo, della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994.
Con ordinanza n. 262/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12
luglio 2006, la Corte costituzionale rigettava la questione per
manifesta infondatezza, a causa della insufficiente descrizione della
fattispecie posta alla sua attenzione.
In seguito a tempestivo atto di prosecuzione del giudizio, l'attore
proseguiva la causa incardinata, per la quale veniva fissata
l'udienza del 6 marzo 2007.
Nel corso delle predetta udienza, il giudice di pace si riservava
sulla richiesta di parte attrice di sollevazione della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994,
come modificato dall'art. 28, legge n. 179/2002.
Con il presente provvedimento, sciogliendo la riserva, il giudice
adito, vagliate approfonditamente le motivazioni della richiesta
attorea, solleva la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 1 della legge n. 36/1994, come modificato
dall'art. 28, legge n. 179/2002, nella parte in cui stabilisce che
«la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di
depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura
sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi
siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai
sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della
delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a
disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la
cui utilizzazione e' vincolata alla attuazione del piano d'ambito».
Rilevanza della questione
In primis, si ribadisce che il giudice rimettente e' assolutamente
competente a sollevare la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, come modificato dall'art.
28, legge n. 179/2002, in relazione alla sussistenza della
giurisdizione ordinaria per la lite introdotta dall'attore.
Difatti, per giurisprudenza costante, sussiste la giurisdizione del
giudice ordinario e non piu' quella delle commissioni tributarie (per
tutte Cass., sez. unite n. 6418/2005), ogni qualvolta la lite
giudiziaria sia relativa alla non debenza o alla restituzione del
canone di depurazione per un periodo successivo al 3 ottobre 2000,
sino alla quale data il canone ha conservato la natura di tributo.
Pertanto, siccome la controversia sottoposta all'attenzione del
giudice di pace adito, ha ad oggetto la non debenza e la conseguente
restituzione del canone di depurazione pagato per l'anno 2003, questo
giudice di pace e' assolutamente competente ad invocare l'intervento
della Corte costituzionale.
Cio' detto, la definizione del giudizio di costituzionalita'
dell'art. 14, legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 28, 31
luglio 2002, n. 179, e' assolutamente rilevante per la risoluzione
della controversia, in quanto la predetta norma rappresenta sia la
disposizione che dovra' essere applicata in giudizio, sia il
riferimento normativo indispensabile per il merito della
controversia.
In ordine alla sua applicazione in giudizio, occorre dire che la
materia del canone di depurazione era disciplinata fino al 2 ottobre
2000, dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
mantenuti in vigore per tale periodo dall'art. 62, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Dal 28 agosto 2002 fino al 28 aprile 2006, il canone di depurazione
e' stato invece regolamentato dall'art. 14, comma 1, legge
n. 36/1994, come modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002,
n. 179 successivamente abrogato con decorrenza dal 29 aprile 2006,
dall'art. 175, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, (v. Corte cost. ord. 262/2006).
Di conseguenza, visto che nel caso di specie si chiede la non debenza
e la restituzione del canone di depurazione pagato l'anno 2003, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge
n. 36/1994, come modificato dall'art. 28, legge n. 179/2002, e'
oltremodo rilevante, sia perche' e' la predetta disposizione
normativa ad essere applicata nella controversia, attesa la sua sfera
di operativita' al periodo intercorrente tra il 28 agosto 2002 al 28
aprile 2006, sia perche' nel merito della lite, e' ad essa che
occorre far riferimento per la decisione della causa.
Non manifesta infondatezza della questione
La presente questione di legittimita' costituzionale non e'
manifestamente infondata, visto che la disposizione di legge di cui
si chiede lo scrutinio, appare in evidente contrapposizione con i
dettami costituzionali, per tutti i motivi che appresso si elencano:
1) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.
Una disposizione di legge ordinaria che imponga il pagamento di una
prestazione anche in assenza dell'erogazione del servizio per il
quale essa e' chiesta, importa l'aggressione del diritto inviolabile
alla qualificazione dell'individuo come soggetto di diritto, dotato
in quanto tale, ai sensi dell'art. 2 Cost., di una fascia di diritti
inalienabili e irriducibili nei riguardi sia della pubblica
amministrazione che dei soggetti privati.
Orbene, l'art. 14, comma 1 della legge n. 36/1994, statuendo il
pagamento del canone di depurazione senza che ad esso sia sotteso il
relativo servizio, nonostante sia la stessa trasformazione del canone
da tributo in tariffa ad esigere una prestazione economica dal
cittadino solo in cambio di una controprestazione, contrasta con la
garanzia di soggetto di diritto che l'art. 2 della Costituzione
riconosce ad ogni cittadino.
La predetta norma costituzionale, difatti, affermando la posizione
giuridica della persona umana in quanto soggetto di diritto, ne
esclude la soggezione ad ogni forma di potere arbitrario e
persecutorio, compreso quello che impone una prestazione patrimoniale
in assenza della relativa controprestazione.
Pertanto, come formulato, l'art. 14, comma 1 della legge n. 36/1994
soppianta l'irrinunciabile dignita' di soggetto di diritto in favore
dell'impotenza del suddito, vessato dall'imposizione iniqua di poteri
autoritari.
Ne' puo' dirsi in contrario che l'art. 14 della legge n. 36/1994,
stabilendo che i proventi del canone di depurazione «affluiscono a un
fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio
idrico integrato la cui utilizzazione e' vincolata alla attuazione
del piano d'ambito», contribuisca a far si' che il cittadino, un
giorno!!!!, possa avere i servizi che gli competono dietro pagamento
del corrispettivo in denaro.
Difatti, ragionare in tal modo, significa differire sine die la
realizzazione della qualita' di soggetto di diritto, in quanto il
testo originario dell'art. 14 della legge n. 36/1994, non prevedendo,
per legge, un limite temporale oltre il quale non sia possibile
procedere alla riscossione del canone di depurazione in assenza del
servizio, rimette al mero arbitrio degli amministratori locali,
deputati all'applicazione della norma, la cessazione del pagamento
del canone in assenza del depuratore.
Questo perche' l'art. 14 della legge n. 36/1994, nel testo
originario, sottraendo alla legge-controllo sul rispetto delle
garanzie di cui all'art. 2 Cost., deferisce alle valutazioni di
«convenienza» degli amministratori locali, sia la durata dei
sacrifici dei cittadini costretti a pagare il canone in assenza del
depuratore; sia il tempo di realizzazione del diritto dei cittadini
stessi a godere dei servizi pubblici; sia in definitiva, la
concretizzazione della garanzia costituzionale di soggetto di diritto
propria di ciascun cittadino.
Quanto prospettato, si e' concretamente verificato nel Comune di
Gragnano e in tanti altri ancora, ove dopo quindici anni di
riscossione del canone di depurazione, non si e' ancora provveduto
alla costituzione del depuratore e all'erogazione del relativo
servizio.
Conseguentemente, il testo originario dell'art. 14, comma 1 della
legge n. 36/1994 e' in contrasto con l'art. 2 della Costituzione,
visto che la suddetta norma, sia nel presente che nel futuro, non
garantisce la dignita' di soggetto di diritto al cittadino, che, pur
pagando il canone di depurazione, non fruisce del relativo servizio.
2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
L'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, nel prescrivere l'obbligo di
corresponsione della tariffa per la depurazione nonostante siano
carenti o non funzionanti i relativi impianti, attua una
inaccettabile discriminazione tra coloro che pagano la tariffa in
presenza di un impianto di depurazione e coloro che, pur pagando, non
godono del relativo servizio perche' non funzionante o inesistente.
Per cui, ne risulta chiaro il contrasto della suddetta disposizione
normativa, sia con la posizione di uguaglianza dei cittadini innanzi
alle legge; sia con il principio di pari dignita' sociale, sia con la
necessita' di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana in quanto tale,
vale a dire come soggetto di diritto.
Ne' vale argomentare che il principio di uguaglianza e' assicurato
dal fatto che il pagamento della tariffa in assenza di un servizio
attuale, consentira' di reperire i fondi per la futura esecuzione dei
servizi di depurazione in favore di coloro che attualmente non ne
fruiscono, che cosi' risulteranno parificati a quelli che attualmente
godono del servizio del depuratore in cambio del canone corrisposto.
Difatti, i cittadini costretti a pagare per avere in futuro il
servizio di depurazione, inevitabilmente verrebbero trattati in
maniera diseguale rispetto agli altri cittadini che pagando,
fruiscono attualmente del corrispondente servizio.
Inoltre, l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 come modificato nel
2002, non prevedendo alcun limite temporale alla cessazione del
pagamento della tariffa senza il corrispondente servizio, non crea
nemmeno per il futuro le garanzie giuridiche per colmare
l'ineguaglianza attuale.
Questo perche' l'eliminazione di ogni sperequazione tra i cittadini
che godono del servizio in cambio del pagamento del canone, e quelli
che pur pagando, non ricevono il servizio, e' rimessa dall'art. 14
della legge Galli alla mera discrezionalita' degli amministratori
locali deputati all'applicazione della norma, che, in tal modo,
risultano gli unici arbitri sia della durata dei sacrifici dei
cittadini, costretti a pagare il canone in assenza del depuratore,
sia del tempo di realizzazione del diritto dei cittadini stessi a
godere dei servizi pubblici.
Conseguentemente, l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994, nel testo
originario, e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche'
sia nel presente che nel futuro, non garantisce la realizzazione del
principio di uguaglianza dei cittadini.
3) Violazione dell'art. 32 della Costituzione.
L'art. 14, legge n. 36/1994 viola anche il disposto di cui all'art.
32 Cost., che sancisce il diritto alla salute dell'individuo.
La sua formulazione incoraggio il lassismo degli enti locali a spese
della salute dei cittadini e delle future generazioni danneggiate
dall'inquinamento che ne scaturisce.
4) Violazione dell'art. 41 della Costituzione.
Considerando che la gestione delle risorse idriche, come nel caso di
specie, puo' essere affidata anche ad un ente privato, e' inevitabile
che l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 come modificato nel 2002 sia
ulteriormente illegittimo, in quanto, la GORI S.p.A., imponendo il
pagamento di una tariffa pur in assenza del servizio di depurazione,
espleta una attivita' economica in contrasto con la dignita' umana e
l'utilita' sociale.
Oltretutto, i valori intangibili della dignita' umana e dell'utilita'
sociale di cui sopra, risultano ancor di piu' compromessi dalla
mancata previsione normativa di un limite temporale alla cessazione
del pagamento della tariffa senza il corrispondente servizio, oltre
che dalla rimessione del predetto limite temporale esclusivamente
alla mera discrezionalita' degli amministratori locali deputati
all'applicazione della norma, che in tal modo, risultano gli unici
arbitri sia della durata dei sacrifici dei cittadini, costretti a
pagare il canone in assenza del depuratore; sia del tempo di
realizzazione del diritto dei cittadini stessi a godere dei servizi
pubblici; sia in definitiva, della dignita' umana di ogni cittadino.
Violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Il tenore dell'art. 14 legge n. 36/1994 come modificato nel 2002,
consente d'imporre ai cittadini una sorta di tassa sine titulo la cui
finalizzazione ad una futura esecuzione degli impianti appare
generica ed astratta (ancora oggi, dopo quindici anni, si attende
quantomeno la predisposizione del sevizio di depurazione).
P. Q. M.
Sospende il presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione, a
cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale, per la
decisione della questione di legittimita' come sopra sollevata; Manda
alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Gragnano, il 12 aprile 2007.
Il giudice di pace: Di Somma