N. 844 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2006
Ordinanza del 19 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da C. E. contro D. D. Patrocinio a spese dello Stato - Azione di disconoscimento della paternita' proposta dalla madre ammessa al gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Previsione legislativa dell'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico (nella specie, esecuzione di esami di laboratorio) - Omesso pagamento dell'importo - Impossibilita' di porre le dette spese a carico del convenuto - Irragionevolezza di un'eventuale anticipazione a carico del c.t.u. - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Lesione del principio di ragionevole durata del processo. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 4, lett. c). - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.4 del 23-1-2008 )
IL TRIBUNALE Ha emanato la seguente ordinanza nel procedimento sub n. 5777/05 r.g., pendente tra: C. E., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Claudio Antonucci, domiciliatario, attore; e D. D., contumace, convenuto; e pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo tribunale, intervenuto. Premesso che nella presente causa l'attrice chiede accertarsi che il convenuto D. D., dal quale e' separata giusto decreto di omologa dd. 18 marzo 2005 di questo tribunale, non e' padre di D. G. L. nata dall'unione dell'attrice con un terzo il 1 luglio 2005 e pertanto entro i trecento giorni dalla data della separazione; che l'attrice, con atto dd. 11 agosto 2005 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato; che in corso di causa veniva disposta c.t.u. al fine di accertare o escludere la paternita' del convenuto nei confronti della piccola D. G. L.; che il c.t.u. faceva presente che puo' procedersi all'esame ematologico necessario solo dietro pagamento all'ASL di competenza della somma di € 1.572,62, corrispondente alle spese di laboratorio; che pertanto il g.i., con ordinanza dd. 8 marzo 2006, disponeva liquidazione dell'acconto sul compenso del c.t.u. a carico dell'Erario e anticipazione a carico di quest'ultimo di detta spesa di laboratorio; che successivamente, con comunicazione dd. 5 maggio 2006, agli atti, si faceva presente non essere stato ancora pagato l'importo necessario per procedere all'esame. Rilevato che l'art. 131, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l'onorario spettante al c.t.u. venga prenotato a debito; che l'art. 131, quarto comma, lett. c) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento alle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico, prevede che le stesse siano anticipate dall'Erario; che quindi con ordinanza dd. 24 maggio 2006, resa fuori udienza, il g.i. - nel rilevare che «con riferimento alle "spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico"», l'anticipazione prevista per tali spese si risolve nel pagamento nelle mani del c.t.u. al termine della definizione della controversia; che pertanto tali spese, nella fattispecie, dovrebbero essere anticipate di tasca propria dal c.t.u., cui poi spetterebbe diritto di rimborso che, per quanto si possa azzardare la certezza nell'an, si presenta quantomeno incerto nel quando, stante l'esperibilita' dei noti mezzi di gravame; che comunque non vi sono ragioni per porre onorario e spese a carico di parte convenuta; che pertanto l'ordinanza dd. 8 marzo 2006, nelle parti sopra richiamate, va revocata...» -- provvedeva a revocare l'ordinanza dd. 8 marzo 2006 e rinviava per chiarimenti in ordine all'intenzione del c.t.u. di anticipare detta spesa; che quindi, con comunicazione dd. 29 maggio 2006 agli atti, il c.t.u. chiedeva di essere esonerato dall'incarico; che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per porre a carico del convenuto le spese occorrenti per procedere all'esame devoluto al c.t.u., ne' puo' ragionevolmente e giuridicamente pretendersi che detta spesa sia anticipata dal c.t.u., posto che la tutela dei non abbienti prevista dal citato t.u. contempla patrocinio a spese dello Stato e non dell'ausiliario del giudice; che questo Collegio intende rilevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, quarto comma, lett. c) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in ordine agli artt. 24 e 111 Cost.; Ritenuto che la disposizione de qua, ove comporti, di fatto, anticipazione di spesa a carico dell'ausiliario del giudice, viola gli artt. 24 e 111 Cost., posto che la tutela dei non abbienti deve essere realmente a carico dello Stato e non di altri soggetti, mentre il giusto processo non puo' risolversi in strumento di tutela del non abbiente a ingiusto discapito di altro cittadino; che ove invece si pretenda che per effetto della disposizione in esame, l'ausiliario del giudice attenda la liquidazione delle spese necessarie per procedere all'indagine tecnica devolutagli, si violerebbe il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost.; stante le note lungaggini che la procedura comporta; che la rilevanza della questione e' in re ipsa;
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti di Camera e Senato. Cosi' disposto in Bolzano, addi' 29 settembre 2006 Il Presidente: Roilo