N. 845 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2008

  Ordinanza  del  13  luglio  2007  emessa dal Tribunale di Parma nel
procedimento  civile  promosso  da  Chiesi Farmaceutici S.p.A. contro
I.N.A.I.L. ed altro

  Previdenza e assistenza sociale - Determinazione della retribuzione
  soggetta  a  contribuzione previdenziale - Rinvio alle disposizioni
  contenute  nel  testo  unico delle imposte sui redditi - Esclusione
  dalla base imponibile delle somme erogate dal datore di lavoro alla
  generalita'   dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per
  frequenza  di  asili nido - Omessa previsione dell'esclusione dalla
  base  imponibile  anche  delle  somme che il datore di lavoro eroga
  alla  generalita'  dei  dipendenti  o a categorie di dipendenti per
  frequenza  di  scuole  materne  (rectius,  scuole  dell'infanzia) -
  Denunciata   violazione   dei   principi   di   uguaglianza   e  di
  ragionevolezza  sotto  il profilo dell'ingiustificata disparita' di
  trattamento  di  situazioni normativamente assimilabili - Incidenza
  sul   diritto   al   lavoro   -   Asserita   lesione  dei  principi
  costituzionali in materia di tutela della famiglia.
  -  Legge  30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 2, come sostituito
  dall'art.  6,  comma  2,  del decreto legislativo 2 settembre 1997,
  n. 314,  in  combinato  disposto  con  l'art. 48 (ora 51), comma 2,
  lett.   f-bis),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22
  dicembre  1986,  n. 917,  introdotta  dall'art.  13,  comma  1, del
  decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505.
  - Costituzione, artt. 3, 4 e 31.
(GU n.4 del 23-1-2008 )
                            IL TRIBUNALE
Visti  gli  atti  del  proc.  n. 376/2006  r.g.  promosso  da: Chiesi
Farmaceutici  S.p.A.,  in  persona  del  procuratore  speciale  dott.
Arnaldo Ghiretti (avv. Banzola);
Contro  Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  e Societa di
Cartolarizzazione  dei  Crediti INPS (S.C.C.I. S.p.A.) in persona dei
rispettivi  legali rappresentanti pro tempore (avv. Manzi e Giroldi);
Istituto  Nazionale  per  l'Assicurazione  contro  gli  Infortuni sul
Lavoro (INAIL) in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.
Catamo).
A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza.
Parte   ricorrente   ha   sollevato   la  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art. 12, secondo comma
della  legge  30  aprile  1969,  n. 153 (come sostituito dall'art. 6,
d.lgs.  n. 314  del  2 settembre 1997) e dell'art. 48 del Testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, con specifico riferimento al
secondo  comma,  lett.  f-bis)  di  tale  articolo,  come  introdotto
dall'art. 13 del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
Piu'  specificatamente  dal  combinato disposto di tali norme risulta
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e quindi
non  sono  soggette  al  calcolo  dei  contributi  di  previdenza  ed
assistenza  «le  somme  erogate dal datore di lavoro alla generalita'
dei  dipendenti  o  categoria di dipendenti per la frequenza di asili
nido...».
Parte  ricorrente  ha sollevato la predetta questione di legittimita'
costituzionale  con  riferimento alla parte in cui tale normativa non
prevede  che  anche  le  somme  erogate  dal  datore  di  lavoro alla
generalita'  dei  dipendenti  o  a  categoria  di  dipendenti  per la
frequenza  di scuole materne (rectius scuole di infanzia, v. art. 19,
d.lgs.  19  febbraio  2004, n. 59) non concorrono alla formazione del
reddito di lavoro dipendente con la conseguenza che tali somme devono
essere   soggette   al   calcolo  dei  contributi  di  previdenza  ed
assistenza.
La  questione  di cui sopra appare rilevante ai fini del decidere dal
momento  che  parte  ricorrente  ha  promosso  azione di accertamento
negativo   (che   appare  ammissibile  avendo  parte  ricorrente  uno
specifico  interesse in tale senso anche per impedire la iscrizione a
ruolo  dei  crediti  vantati nei suoi confronti) volta proprio a fare
dichiarare  la  non  fondatezza  dell'accertamento ispettivo INPS (v.
verbale   di   accertamento  n. 514  Isp  in  data  22  aprile  2005,
integralmente  fatto proprio anche da INAIL con conseguente richiesta
di  integrazione di premio pari ad € 287,88) e della conseguente
pretesa  creditoria  di  tali Istituti che si fondano sulla affermata
assoggettabilita'   al   calcolo   dei  contributi  di  assistenza  e
previdenza  delle  somme  che  la  societa' ricorrente ha erogato (il
fatto  non  costituisce oggetto di alcuna contestazione tra le parti)
ai  propri  dipendenti  (periodo  1  aprile  2000 - 28 febbraio 2005;
importo  totale  pari ad € 41.237,00) a titolo di contributo per
le  rette  di  frequenza  delle  scuole  materne  dei  figli  di tali
dipendenti e cio' in forza degli accordi integrativi aziendali meglio
specificati in atti.
La  predetta  questione  di legittimita' costituzionale appare essere
non manifestamente infondata.
Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate risulta, infatti,
che  non  concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (e quindi
non  sono  assoggettate  al  calcolo  dei contributi di previdenza ed
assistenza)  unicamente  le  somme  che  il  datore  di lavoro id est
l'attuale  societa'  ricorrente)  eroga  alla  generalita' dei propri
dipendenti  solo  per  la frequenza degli asili nido, con esclusione,
quindi,  delle  somme  che  eroga anche per la frequenza delle scuole
materne (id est scuole d'infanzia).
La  parte ricorrente dubita della legittimita' costituzionale di tale
previsione  legislativa  nella  parte  in cui non prevede un identico
trattamento  normativo sia per le somme che il datore di lavoro eroga
alla  generalita'  dei propri dipendenti per la frequenza degli asili
nido  sia  per  le  somme  che  tale  datore  di  lavoro  eroga  alla
generalita'  dei  propri  dipendenti  per  la  frequenza delle scuole
materne (id est scuole di infanzia).
Quanto eccepito al riguardo appare essere condivisibile.
Infatti  la  ratio  della  previsione  legislativa  di  cui sopra con
riferimento alle somme che il datore di lavoro eroga alla generalita'
dei  propri dipendenti per la frequenza degli asili nido va ravvisata
nella  necessita'  di  incentivare l'attribuzione alle famiglie di un
sostegno  di  natura economica per la frequenza da parte dei figli in
eta'  compresa tra i tre mesi ed i tre anni di adeguate strutture che
da  un lato consentano la formazione e l'apprendimento dei bambini e,
dall'altro, agevolino i genitori nelle loro necessita' di lavoro, con
specifico  riferimento  alle  madri  di  norma piu' penalizzate dalle
esigenze di accudire i figli minori.
Tale  ratio  (che  trova un riscontro nelle previsioni della legge 28
dicembre  2001,  n. 448, v. in particolare l'art. 70, commi secondo e
quinto  nonche'  in  decisioni  della  Corte  costituzionale,  v.  22
novembre  2002,  n. 467)  appare  pienamente  ravvisabile  anche  nei
contributi  che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti per il
pagamento  di  rette di frequenza di scuole materne (id est scuole di
infanzia)   sia  con  riferimento  alle  finalita'  di  educazione  e
formazione  dei  bambini/bambine  che frequentano tali scuole (a tale
riguardo  e'  sufficiente  richiamare quanto si legge nell'art. 1 del
d.lgs.  n. 59  del 2004 che prende espressamente in considerazione le
finalita' della scuola di infanzia) sia con riferimento alla funzione
di  sostegno  alle  famiglia  nella  cura dei figli e di supporto per
facilitare   l'accesso  dei  genitori  al  lavoro  che  parimenti  va
riconosciuta  nel servizio prestato da tali scuole materne (id est di
infanzia).
Su  cio'  del  resto  concorda anche la articolata difesa di INPS che
riconosce  che  la  comunanza  di  ratio sottesa alle due fattispecie
sopra  ricordate  e tale da giustificare l'adozione di norme intese a
favorire  la  creazione  di  una rete di supporto e di assistenza dei
genitori  lavoratori tali da consentire la creazione e la cura di una
famiglia,  contemperandone  le  esigenze  con  quelle  lavorative dei
genitori.
La  difesa di INPS non appare, pero', condivisibile quando giustifica
il  diverso  trattamento legislatore sopra ricordato sulla base della
considerazione   che,   mentre  per  l'accesso  agli  asili  nido  e'
necessario  provvedere  ad  una  retta di frequenza, invece l'accesso
alla scuola materna e' di norma gratuito potendo i genitori usufruire
delle  strutture scolastiche predisposte dallo Stato per le quali non
sarebbero previsti costi di accesso e frequenza.
Tale  affermazione  non  appare essere meglio riscontrata in causa e,
nel  contempo,  smentita  dalla copiosa documentazione prodotta dalla
difesa di parte ricorrente.
Tale  difesa appare, quindi, condivisibile quando mette in risalto la
circostanza  che non si ravvisano giustificati motivi per spiegare il
diverso  trattamento  normativo  riservato  dal  legislatore alle due
situazioni sopra viste, che appaiono essere pienamente sovrapponibili
di  modo  tale che la scelta legislativa operata in favore delle sole
somme  erogate  dal  datore  di  lavoro  ai  propri dipendenti per la
frequenza  di asili nido non appare razionale e coerente non solo con
i principi costituzionali di parita' di trattamento (art. 3 Cost.) ma
anche di tutela della famiglia (art. 31 Cost.) e di pari opportunita'
di  accesso  al  lavoro  (art.  4),  tenuto  altresi' conto di quanto
previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  3  Cost.  di  rimuovere gli
ostacoli  di  ordine  economico  e sociale che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della   persona   umana  e  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i
lavoratori  all'organizzazione  politica,  economica  e  sociale  del
Paese.
A  tale  ultimo  riguardo  non  appare  essere  casuale, al contrario
risultando   particolarmente   significativa,   la   circostanza  che
l'allegato A previsto dall'art. 2, comma 12 del d.lgs. n. 59 del 2004
afferma  espressamente  che  la  scuola di infanzia contribuisce alla
realizzazione del principio di uguaglianza delle opportunita' ed alla
rimozione dei predetti ostacoli, riprendendo alla lettera il disposto
del prec. art. 3, secondo comma, Cost.
                              P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
   Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto  dall'art. 12,
comma   secondo,  legge  30  aprile  1969,  n. 153  (come  sostituito
dall'art.  6,  comma  secondo  del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) e
dell'art.  48,  comma  secondo,  lett.  f-bis  del  Testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, come introdotto dall'art. 13,
primo  comma  del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, nella parte in cui
non  prevede  che  non  concorrano  a  formare  il  reddito di lavoro
dipendente  anche  le  somme  che  il  datore  di  lavoro  eroga alla
generalita'  dei dipendenti o a categoria di dipendenti per frequenza
di scuole materne (rectius scuole di infanzia);
Dispone   la   sospensione   del   presente  giudizio  con  immediata
trasmissione   degli  atti  alla  Corte  costituzionale;  Manda  alla
cancelleria   per   la  comunicazione  della  presente  ordinanza  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
     Parma, addi' 10 luglio 2007
                   Il giudice del lavoro: Brusati