N. 845 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2008
Ordinanza del 13 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Parma nel procedimento civile promosso da Chiesi Farmaceutici S.p.A. contro I.N.A.I.L. ed altro Previdenza e assistenza sociale - Determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale - Rinvio alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi - Esclusione dalla base imponibile delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido - Omessa previsione dell'esclusione dalla base imponibile anche delle somme che il datore di lavoro eroga alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di scuole materne (rectius, scuole dell'infanzia) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto al lavoro - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di tutela della famiglia. - Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 2, come sostituito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), comma 2, lett. f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505. - Costituzione, artt. 3, 4 e 31.(GU n.4 del 23-1-2008 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del proc. n. 376/2006 r.g. promosso da: Chiesi Farmaceutici S.p.A., in persona del procuratore speciale dott. Arnaldo Ghiretti (avv. Banzola); Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Societa di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. S.p.A.) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (avv. Manzi e Giroldi); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Catamo). A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza. Parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 314 del 2 settembre 1997) e dell'art. 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con specifico riferimento al secondo comma, lett. f-bis) di tale articolo, come introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505. Piu' specificatamente dal combinato disposto di tali norme risulta che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e quindi non sono soggette al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza «le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o categoria di dipendenti per la frequenza di asili nido...». Parte ricorrente ha sollevato la predetta questione di legittimita' costituzionale con riferimento alla parte in cui tale normativa non prevede che anche le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categoria di dipendenti per la frequenza di scuole materne (rectius scuole di infanzia, v. art. 19, d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente con la conseguenza che tali somme devono essere soggette al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza. La questione di cui sopra appare rilevante ai fini del decidere dal momento che parte ricorrente ha promosso azione di accertamento negativo (che appare ammissibile avendo parte ricorrente uno specifico interesse in tale senso anche per impedire la iscrizione a ruolo dei crediti vantati nei suoi confronti) volta proprio a fare dichiarare la non fondatezza dell'accertamento ispettivo INPS (v. verbale di accertamento n. 514 Isp in data 22 aprile 2005, integralmente fatto proprio anche da INAIL con conseguente richiesta di integrazione di premio pari ad € 287,88) e della conseguente pretesa creditoria di tali Istituti che si fondano sulla affermata assoggettabilita' al calcolo dei contributi di assistenza e previdenza delle somme che la societa' ricorrente ha erogato (il fatto non costituisce oggetto di alcuna contestazione tra le parti) ai propri dipendenti (periodo 1 aprile 2000 - 28 febbraio 2005; importo totale pari ad € 41.237,00) a titolo di contributo per le rette di frequenza delle scuole materne dei figli di tali dipendenti e cio' in forza degli accordi integrativi aziendali meglio specificati in atti. La predetta questione di legittimita' costituzionale appare essere non manifestamente infondata. Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate risulta, infatti, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (e quindi non sono assoggettate al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza) unicamente le somme che il datore di lavoro id est l'attuale societa' ricorrente) eroga alla generalita' dei propri dipendenti solo per la frequenza degli asili nido, con esclusione, quindi, delle somme che eroga anche per la frequenza delle scuole materne (id est scuole d'infanzia). La parte ricorrente dubita della legittimita' costituzionale di tale previsione legislativa nella parte in cui non prevede un identico trattamento normativo sia per le somme che il datore di lavoro eroga alla generalita' dei propri dipendenti per la frequenza degli asili nido sia per le somme che tale datore di lavoro eroga alla generalita' dei propri dipendenti per la frequenza delle scuole materne (id est scuole di infanzia). Quanto eccepito al riguardo appare essere condivisibile. Infatti la ratio della previsione legislativa di cui sopra con riferimento alle somme che il datore di lavoro eroga alla generalita' dei propri dipendenti per la frequenza degli asili nido va ravvisata nella necessita' di incentivare l'attribuzione alle famiglie di un sostegno di natura economica per la frequenza da parte dei figli in eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni di adeguate strutture che da un lato consentano la formazione e l'apprendimento dei bambini e, dall'altro, agevolino i genitori nelle loro necessita' di lavoro, con specifico riferimento alle madri di norma piu' penalizzate dalle esigenze di accudire i figli minori. Tale ratio (che trova un riscontro nelle previsioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, v. in particolare l'art. 70, commi secondo e quinto nonche' in decisioni della Corte costituzionale, v. 22 novembre 2002, n. 467) appare pienamente ravvisabile anche nei contributi che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti per il pagamento di rette di frequenza di scuole materne (id est scuole di infanzia) sia con riferimento alle finalita' di educazione e formazione dei bambini/bambine che frequentano tali scuole (a tale riguardo e' sufficiente richiamare quanto si legge nell'art. 1 del d.lgs. n. 59 del 2004 che prende espressamente in considerazione le finalita' della scuola di infanzia) sia con riferimento alla funzione di sostegno alle famiglia nella cura dei figli e di supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro che parimenti va riconosciuta nel servizio prestato da tali scuole materne (id est di infanzia). Su cio' del resto concorda anche la articolata difesa di INPS che riconosce che la comunanza di ratio sottesa alle due fattispecie sopra ricordate e tale da giustificare l'adozione di norme intese a favorire la creazione di una rete di supporto e di assistenza dei genitori lavoratori tali da consentire la creazione e la cura di una famiglia, contemperandone le esigenze con quelle lavorative dei genitori. La difesa di INPS non appare, pero', condivisibile quando giustifica il diverso trattamento legislatore sopra ricordato sulla base della considerazione che, mentre per l'accesso agli asili nido e' necessario provvedere ad una retta di frequenza, invece l'accesso alla scuola materna e' di norma gratuito potendo i genitori usufruire delle strutture scolastiche predisposte dallo Stato per le quali non sarebbero previsti costi di accesso e frequenza. Tale affermazione non appare essere meglio riscontrata in causa e, nel contempo, smentita dalla copiosa documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente. Tale difesa appare, quindi, condivisibile quando mette in risalto la circostanza che non si ravvisano giustificati motivi per spiegare il diverso trattamento normativo riservato dal legislatore alle due situazioni sopra viste, che appaiono essere pienamente sovrapponibili di modo tale che la scelta legislativa operata in favore delle sole somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per la frequenza di asili nido non appare razionale e coerente non solo con i principi costituzionali di parita' di trattamento (art. 3 Cost.) ma anche di tutela della famiglia (art. 31 Cost.) e di pari opportunita' di accesso al lavoro (art. 4), tenuto altresi' conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 Cost. di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. A tale ultimo riguardo non appare essere casuale, al contrario risultando particolarmente significativa, la circostanza che l'allegato A previsto dall'art. 2, comma 12 del d.lgs. n. 59 del 2004 afferma espressamente che la scuola di infanzia contribuisce alla realizzazione del principio di uguaglianza delle opportunita' ed alla rimozione dei predetti ostacoli, riprendendo alla lettera il disposto del prec. art. 3, secondo comma, Cost.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dall'art. 12, comma secondo, legge 30 aprile 1969, n. 153 (come sostituito dall'art. 6, comma secondo del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) e dell'art. 48, comma secondo, lett. f-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dall'art. 13, primo comma del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, nella parte in cui non prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalita' dei dipendenti o a categoria di dipendenti per frequenza di scuole materne (rectius scuole di infanzia); Dispone la sospensione del presente giudizio con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Parma, addi' 10 luglio 2007 Il giudice del lavoro: Brusati