N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 - 31 dicembre 2007

  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  31  dicembre  2007 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

  Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Basilicata - Procedure
  autorizzatorie  semplificate  in  aree  vincolate  -  Interventi di
  trasformazione  del  territorio  da  effettuarsi a regime ordinario
  nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, a condizione
  che  siano  conformi  allo  strumento  urbanistico  regionale  o in
  variante  allo  strumento  urbanistico generale purche' riferiti ad
  interventi  pubblici  di  interesse  pubblico  - Mancata preventiva
  verifica  di  compatibilita'  tra  la  pianificazione paesaggistica
  regionale  e  i  principi  fissati all'art. 143 del Codice dei beni
  culturali  e  del  paesaggio,  nonche'  carenza  di  intesa  con il
  Ministero - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta'
  legislativa   esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  del
  paesaggio,  lesione del principio di leale collaborazione fra Stato
  e  regioni,  subordinazione  del  valore primario ed assoluto della
  tutela del paesaggio al governo del territorio.
  - Legge della Regione Basilicata 22 ottobre 2007, n. 17, art. 1.
  -  Costituzione,  artt. 9, comma secondo, 117, comma secondo, lett.
  s),  118,  comma terzo, e 120; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt.
  143 e 156.
(GU n.4 del 23-1-2008 )
Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui  uffici  ha  legale  domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro  la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  con sede in Potenza, per la declaratoria di
incostituzionalita'  e conseguente annullamento della legge regionale
del  22  ottobre  2007,  n. 17 (pubbl. in B.U.R. n. 50 del 26 ottobre
2007)  recante  «Modifiche  e integrazioni alla l.r 12 febbraio 1990,
n. 3  di  approvazione  dei  Piani  Territoriali  Paesistici  di Area
Vasta»,  con  specifico  riguardo  all'art.  1  di  tale  legge,  per
contrasto  con  gli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett.
s)  e  118,  terzo  comma,  120 Cost., e a cio' a seguito ed in forza
della  determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della
predetta legge regionale assunta nella seduta dell'11 dicembre 2007.
Nel B.U.R. n. 50 del 26 ottobre 2007 risulta pubblicata la epigrafata
legge  della  Regione  Basilicata n. 17/2007, con la quale sono state
apportate  modifiche  e integrazioni alla precedente l.r. 12 febbraio
1990,  n. 3,  in tema di Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta,
in  particolare aggiungendo al comma 4 dell'art. 6 di tale precedente
legge un ulteriore comma 5 del seguente tenore:
     «Nelle  aree  classificate  di  basso  valore paesaggistico, gli
interventi  di trasformazione a regime ordinario (Modalita' C), nelle
more  della  formazione dei Piani Paesistici Esecutivi d'Ambito, sono
ammessi nei seguenti casi:
      a)  siano conformi allo strumento urbanistico regionale, ovvero
non  comportino  variante  allo stesso secondo le procedure definite,
ovvero  non  comportino  variante  allo  stesso  secondo le procedure
definite dalla l.r. 7 agosto 1996, n. 37;
      b)  in  variante allo strumento urbanistico generale, adottando
le  procedure  della  Conferenza di Localizzazione di cui all'art. 27
della  l.r. 11 agosto 1999, n. 23, a condizione che siano riferiti ad
interventi  pubblici  di  interesse  pubblico,  siano compatibili con
eventuali  prescrizioni  progettuali  delle  Schede  d'Ambito e siano
motivati   da   oggettive  ragioni  d'urgenza  valutate  in  sede  di
Conferenza di Localizzazione».
Avverso  la  legge  n. 17/2007, con specifico riguardo all'art. 1, in
quanto ritenuto contrastante col vigente riparto costituzionale (art.
117,  secondo  comma,  lett. s) Cost.) delle competenze in materia di
legislazione  esclusiva  nonche'  di  altri principi desumibili dalla
vigente  Costituzione  (quale  la  tutela  del  paesaggio  e la leale
collaborazione),  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, con il
presente  atto,  ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. e
dell'art.  31  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87 (come sostituito
dall'art.  9,  comma  1, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta
ecc.ma   Corte   costituzionale   per  chiedere  la  declaratoria  di
illegittimita'   costituzionale,   e   quindi  l'annullamento,  della
epigrafata  legge  regionale,  con  specifico  riguardo  al  disposto
dell'art.   1;  e  cio'  sulla  base  delle  seguenti  motivazioni  e
considerazioni.
La  legge  che si impugna detta disposizioni in materia di interventi
di  trasformazione  del territorio da effettuarsi a regime ordinario,
secondo  quanto  previsto dall'art. 4 della l.r. n. 3 del 1990, nelle
aree  classificate  di  basso valore paesaggistico, ai sensi del gia'
citato art. 4 della l.r. n. 3/1990.
E'  da  rilevare  che  gli  interventi  in questione interessano aree
sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico.
Cio' posto, occorre rammentare che lo Stato, per quel che riguarda la
tutela  del paesaggio, ha potesta' legislativa esclusiva, ex art. 117
cit.,  secondo  comma, lett. s), ed in esercizio di detta potesta' ha
dettato,  con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice), regole specifiche
per la verifica di compatibilita' tra la pianificazione paesaggistica
regionale,  ove esistente, ed i principi, cui detta pianificazione si
sarebbe dovuta informare, al momento fissati all'art. 143 del Codice.
Poiche' la Regione Basilicata al momento dell'entrata in vigore della
novella  al Codice (disposta, per quel che riguarda il paesaggio, con
il  d.lgs.  24  marzo  2006,  n. 157)  era dotata di uno strumento di
pianificazione  territoriale  regionale con considerazione dei valori
paesaggistici,  redatto  secondo  le  procedure  dettate  con la l.r.
n. 3/1990,   avrebbe  dovuto  provvedere,  in  conformita'  a  quanto
stabilito  dall'art.  156  del Codice, a verificare la rispondenza di
detta pianificazione alle previsioni dell'art. 143 del Codice stesso.
Solo  a  seguito  di  tale  verifica, e solo qualora essa fosse stata
effettuata  d'intesa con il Ministero, sarebbe stato possibile per la
regione,   negli   ambiti  individuati  d'accordo  con  il  Ministero
medesimo,  prevedere  procedure autorizzatorie semplificate, ai sensi
dei commi 4 e 5 dell'art. 143 del Codice.
Viceversa,  la regione non solo non ha provveduto alla verifica della
propria  pianificazione,  ai  sensi  dell'art.  156 del Codice, ma ha
disposto,   con  l'art.  1  della  legge  n. 17/2007  qui  impugnata,
procedure  autorizzatorie  semplificate,  in  aree  vincolate,  nella
sostanza stabilendo la ammissibilita' di interventi di trasformazione
del territorio a condizione che essi siano conformi al solo strumento
urbanistico  o  addirittura  in  variante  allo strumento urbanistico
purche'  «riferiti  ad interventi pubblici di interesse pubblico» (v.
art.  6, comma 5, lett. b, l.r. n. 1990, come introdotto dall'art. 1,
l.r. n. 17/2007).
Il  che  equivale  ad  ammettere,  sia  pure  in  aree  vincolate  ma
«classtficate  di  basso  valore  paesaggistico» (v. art. 6, comma 4,
principio,  l.r.  n. 3/1990), la equivalenza fra l'interesse pubblico
preordinato   alla   tutela  del  paesaggio  e  l'interesse  pubblico
finalizzato al governo del territorio.
Alla  luce  di  quanto esposto sembrano sussistere diversi profili di
illegittimita'  della  disposizione  richiamata,  sia  in rapporto al
principio  di  leale  collaborazione nei rapporti fra Stato e regioni
(principio  espressamente  enunciato  all'art.  120,  secondo  comma,
Cost.,  con  riguardo  all'esercizio  da parte dello Stato, di poteri
sostitutivi  in  caso  di  inerzia  delle  regioni, ma avente valenza
generale),  sia  in  rapporto  all'art. 117, secondo comma, lett. s),
Cost.  (che  attribuisce potesta' legislativa esclusiva allo Stato in
materia  di tutela del paesaggio, ed in attuazione del quale e' stata
dettata  la  disciplina  del Codice ed in particolare gli artt. 156 e
143,  disattesi  dalla  disposizione regionale qui impugnata), sia in
rapporto  alla  gerarchia  sussistente,  secondo Costituzione, fra la
tutela  del  paesaggio  ed  il  governo del territorio (per la chiara
enunciazione  della  tutela  del  paesaggio  quale valore primario ed
assoluto,   sovraordinato,   fra   l'altro,   anche  al  governo  del
territorio,   v.   la   recentissima   sentenza   di   codesta  Corte
costituzionale n. 367 del 24 ottobre - 7 novembre 2007).
                              P. Q. M.
Chiede  che  la  Corte  ecc.ma  voglia  dichiarare costituzionalmente
illegittimo  e  quindi  annullare  l'art. 1 della legge della Regione
Basilicata   del  26  ottobre  2007,  n. 17.  Si  depositeranno,  con
l'originale notificato del presente corso:
     1)  Estratto  della  deliberazione  del C.d.m. dell' 11 dicembre
2007;
     2) Copia della legge regionale impugnata.
          Roma, addi' 13 dicembre 2007
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino