MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2008 

Modifica del piano dei controlli del vino DOC «Montefalco», approvato
con il decreto 1° dicembre 2003.
(GU n.20 del 24-1-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  4 giugno  1997,  n.  256,  recante  norme sulle
condizioni  per  consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari di
tutela  e  dei  Consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il  decreto  29 maggio  2001,  recante  il  controllo  sulla
produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.);
  Visto  il  decreto  21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello
schema  di  piano  dei  controlli,  delle  relative  istruzioni e del
prospetto   tariffario   ai   fini   dell'applicazione   del  decreto
ministeriale  29 maggio  2001,  recante il controllo sulla produzione
dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° dicembre  2003, concernente il
conferimento  al Consorzio tutela dei vini Montefalco dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001
per  la  DOC  «Montefalco»  e  con il quale, in particolare, e' stato
approvato il relativo piano dei controlli;
  Visto  il  decreto  4 agosto  2006,  concernente  la  vigilanza sul
controllo  della  produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della
produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.);
  Visto  il  decreto  13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello
schema  di  piano  dei  controlli,  del  prospetto  tariffario  e  la
determinazione  dei  criteri per la verifica della rappresentativita'
della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del
decreto   ministeriale   29 marzo   2007,  recante  disposizioni  sul
controllo  della  produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (VQPRD);
  Visto  il  decreto  7 novembre  2007,  concernente  le disposizioni
relative  alla  richiesta  di  fornitura,  alla distribuzione ed alla
contabilizzazione delle fascette per i vini DOC;
  Vista  la  richiesta  presentata  dal citato Consorzio di tutela in
data  5  dicembre  2007, intesa ad apportare la modifica al piano dei
controlli  della  DOC  «Montefalco» approvato con il predetto decreto
ministeriale   1° dicembre  2003,  al  fine  di  prevedere  l'obbligo
dell'apposizione  sui  recipienti  delle  apposite  fascette stampate
dall'Istituto  Poligrafico  dello Stato, secondo il modello approvato
con   il  citato  decreto  ministeriale  13 luglio  2007,  attestanti
l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;
  Vista  la  documentazione agli atti del Ministero ed in particolare
il  parere  favorevole  espresso  dalla regione Umbria sulla predetta
richiesta  di  modifica al piano dei controlli con nota n. 193611 del
12 dicembre 2007;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del  provvedimento  di  approvazione  della  modifica  del  piano dei
controlli  della  DOC  «Montefalco»,  nei  termini sopra specificati,
nonche'  per  apportare  la conseguente modifica all'art. 2, comma 1,
lettera d), del citato decreto ministeriale 1° dicembre 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.   E'   approvata   la   modifica  al  punto  8  della  scheda  1
imbottigliatori  del  piano  dei  controlli  per la DOC «Montefalco»,
approvato  con  il  decreto  ministeriale 1° dicembre 2003 richiamato
nelle premesse, nel testo presentato dal Consorzio di tutela dei vini
Montefalco in data 2 novembre 2006.
  2.   L'art.   2,   comma 2,  lettera d)  del  decreto  ministeriale
1° dicembre 2003 richiamato nelle premesse e' sostituito dal seguente
testo: «d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o
sui  recipienti  di  capacita'  non  superiore a 60 litri le fascette
stampate  dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto
controllo  e  recanti  la numerazione progressiva, secondo il modello
approvato dal Ministero.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2008
                                      Il direttore generale: La Torre