REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2007, n. 233 

   Regolamento sulla concessione di contributi per la realizzazione e
lo  sviluppo  di  progetti  di  innovazione  e  ricerca su processi e
modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie
innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze
nel settore della salute e della protezione sociale. Approvazione.
(GU n.5 del 2-2-2008)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 33 del 16 agosto 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la
«Disciplina  generale in materia di innovazione, ricerca scientifiche
sviluppo tecnologico»;
   Visto,  in  particolare, l'art. 22 della succitata legge regionale
n.   26/2005,   il   quale   prevede  che  «allo  scopo  di  favorire
l'introduzione  dell'innovazione  nei  settori  della  salute e della
protezione  sociale,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata a
proporre  o  a  finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti
operanti  nei  suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su
processi e modalita' di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza
farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica
e assistenza, nonche' l'introduzione di tecnologie innovative qualora
di  interesse  generale  e  il trasferimento delle conoscenze e delle
competenze  nel  sistema  sanitario e sociale. Detti progetti possono
essere  integrati con iniziative piu' ampie di ricerca gia' in essere
o da attivare anche con il supporto dei privati»;
   Visto,   altresi',   il  comma  3  dell'anzidetto  art.  22,  come
sostituito  dall'art.  26,  comma 1, della legge regionale 26 ottobre
2006,  n.  19,  il  quale prevede che con regolamento regionale siano
definite  le  condizioni,  i criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi sopra descritti;
   Visto  l'art.  2  della  succitata  legge regionale n. 26/2005 che
introduce,  tra  le  altre,  le definizioni di innovazione, ricerca e
trasferimento tecnologico;
   Vista  la  «Disciplina  comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore  di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;
   Ritenuto  di  adottare  le  definizioni  di  cui  alla  disciplina
predetta nell'ambito del testo regolamentare;
   Visto l'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale
la  giunta  regionale  definisce e approva, per un periodo triennale,
con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e
lo  sviluppo  dell'innovazione,  delle  attivita'  di  ricerca  e  di
trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;
   Visto  il  conseguente «Programma regionale per la promozione e lo
sviluppo   dell'innovazione,   delle   attivita'   di  ricerca  e  di
trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche»
approvato  con  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2372 del 6
ottobre  2006,  recante,  per  quanto  di  competenza della Direzione
centrale salute e protezione sociale, le schede riguardanti l'art. 22
della legge regionale n. 26/2005;
   Ritenuto   che   sia   preminente  interesse  dell'Amministrazione
regionale,  promuovere  ed  attuare  processi  di innovazione, intesi
quale   attivita'   di  ricerca,  diffusione  e  trasferimento  della
conoscenza,  anche  nel  sistema  della  salute  e  della  protezione
sociale,  al  fine  di realizzare un coordinamento delle iniziative e
delle  professionalita' gia' presenti sul territorio regionale in una
visione  unitaria  che  consenta di impostare una piu' efficace regia
delle attivita' sostenute con risorse pubbliche;
   Considerato  che sia conforme ai principi della legge regionale n.
26/2005 affrontare il tema dell'innovazione in una logica di sistema,
sviluppando  un  coordinamento  anche  con gli interventi delle altre
Direzioni,   in   particolare   con  la  Direzione  centrale  lavoro,
formazione,    universita'   e   ricerca   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia nel comune settore del welfare;
   Precisato,  ai  fini  di  quanto  sopra, che la Direzione centrale
lavoro,  formazione,  universita'  e  ricerca  della Regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia in attuazione, rispettivamente, degli articoli
21  e  23  della  sopra  citata  legge  regionale n. 26/2005, ha gia'
adottato i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Regione
23 marzo 2007, n. 070/Pres. e al decreto del Presidente della Regione
4  maggio  2007,  n.  0120/Pres.  dei  quali si e' tenuto conto nella
elaborazione  del  testo  regolamentare  e  del  documento  sui costi
ammissibili allegato sub 1 al medesimo;
   Esaminato  il  regolamento  e  il  documento sui costi ammissibili
prodotti dalla Direzione centrale salute e protezione sociale;
   Accertata la coerenza con i punti trattati in narrativa;
   Ritenuto,  quindi,  di  approvare  il sopradetto regolamento ed il
documento sui costi ammissibili allegato sub 1 al medesimo;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1766 dd. 20
luglio 2007;
                              Decreta:
   1.  E'  approvato,  per  le  motivazioni  esposte  in premessa, il
«Regolamento  sulla  concessione di contributi per la realizzazione e
lo  sviluppo  di  progetti  di  innovazione  e  ricerca su processi e
modalita' di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie
innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze
nel  settore  della  salute e della protezione sociale» e il relativo
documento sui costi ammissibili allegato sub 1 al medesimo, nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY
   (Omissis)