REGIONE LIGURIA

COMUNICATO

Rinnovo  in sanatoria della concessione mineraria per lo sfruttamento
di  acque  minerali  «Tre  Cannoni»,  in  Ne'  e  trasferimento della
titolarita' a favore della Societa' Minerali Investimenti S.r.l.
(GU n.28 del 2-2-2008)

                         LA GIUNTA REGIONALE
    (Omissis).
                              Delibera:
    Per motivi indicati in premessa di:
    1.  Di  disporre,  ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n.
33/1977,   il  rinnovo  in  sanatoria  della  concessione  mineraria,
denominata  «Tre Cannoni», nel territorio del comune di Ne' (Genova),
relativamente  ad  un'area  pari  a ettari 58, are 12, centiare 62, a
favore   della  Sorgenti  S. Paolo  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante  p.t.,  corrente in Roma, via Costantino Morin, n. 45,
per  una durata di anni venti, gia' assentita con deliberazione della
Giunta regionale n. 3244 del 25 giugno 1987.
    2.  Di autorizzare, ai sensi dell'art. 25, della l.r. n. 33/1977,
il  trasferimento  a  favore  della  «Societa'  Minerali Investimenti
S.r.l.»,  in  persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente
in   Roma,   via   Australia,  23,  Codice  fiscale  09352471008,  in
considerazione  del  programma  di  coltivazione e degli investimenti
economico-finanziari  che intende sostenere, della concessione per lo
sfruttamento   del  giacimento  di  acqua  minerale  denominata  «Tre
Cannoni» in comune di Ne (Genova), per un'area di concessione pari ad
ettari  58,  are  12,  centiare  62, secondo le planimetrie agli atti
dell'ufficio, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel Comune
di  Ne'  (Genova),  fermo  restando quanto previsto all'art. 38 della
l.r. n. 33/1977.
    3.  Di stabilire ch la «Societa' Minerali Investimenti S.r.l.» e'
tenuta:
      a)  corrispondere  alla regione Liguria a noma dell'articolo 23
della  legge  regionale n. 33/1977, citata il canone annuo anticipato
di  euto  301,49 (tecnotiuno/49), pari al diritto proporzionale annuo
di euro 5,11 (cinque/11) per ettaro o frazione di esso, come previsto
dal  decreto  dirigenziale  n.  175  del  25 gennaio 2005, nonche' il
diritto  fisso  di  euto  833,56  (ottocentotrentare/56)  quale tassa
regionale   inerente   il  trasferimento  per  atto  tra  vivi  della
concessione  per  la  coltivazione  di giacimenti di acque minerali e
termali;
      b) ad eseguere il programma generale di coltivazione, trasmesso
ai  sensi  dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
      c) ad  eseguire,  ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente
della regione, la misura della portata delle singole sorgenti;
      d) a  procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati
alla  presenza  di  un  dipendente  regionale,  all'esecuzione  delle
analisi  fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche'
-   almeno   una   volta  all'anno  all'effettuazione  delle  analisi
batteriologiche;
      e) a comunicare periodicamente alla regione i dati statistici e
le  informazioni  che  venissero  richieste,  nonche'  a  fornire, ai
dipendenti  regionali  incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i
luoghi dei lavori;
      f) ad  osservare  le norme di carattere igienico-sanitario e ad
attenersi  alle  prescrizioni  impartite  dalla  regione,  nel  corso
dell'esercizio  della  concessione,  per il regolare sfruttamento del
giacimento di acqua minerale;
      g) ad osservare le vigenti norme in materia mineraria;
      h) a  notificare  il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
17  della  legge  regionale  n. 33/1977, citata, ai proprietari ed ai
possessori   dei   fondi   interessati  dall'area  della  concessione
mineraria,   entro   trenta   giorni   dalla  data  di  consegna  del
provvedimento stesso;
      i) a  far  pervenire alla regione, entro tre mesi dalla data di
consegna  del  presente  provvedimento,  copia autenticata della nota
certificante   l'eseguita   trascrizione   del   predetto  atto  alla
competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformita' con
la  previsione dell'art. 21, comma I, della legge regionale n 33/1977
citata;
    l)  a  comunicare,  nel  termine  di  sei mesi dal rilascio della
concessione,  alla  Azienda  Sanitaria  Locale  n.  4 - Chiavarese, i
risultati  dell'indagine  relativa  al  piano di tutela delle risorse
idriche,   riguardante  le  condotte  di  captazione  delle  sorgenti
denominate  S.  Rita  2'  e S. Rita 3', presentando, successivamente,
alla stessa A.S.L., un piano di bonifica e protezione delle precitate
sorgenti ed a provvedere - altresi' - entro il 31 dicembre 2008, alla
bonifica  dei dreni' risultati contaminati, con piena operativita' di
tutte le sorgenti relative alla concessione mineraria denominata «Tre
Cannoni».
    4.   Di   stabilire,   altresi',  che  l'efficacia  del  presente
provvedimento  sia subordinata alla produzione, alla regione Liguria,
Servizio   Attivita'   Estrattive,   via   D'Annunzio   113,  Genova,
dell'accordo stipulato tra le parti sulle condizioni e patti relativi
al trasferimenio della concessione.
    5.  Il  presente  provvedimento sara' pubblicato, per esteso, nel
Bollettino  ufficiale dela regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  Avverso  il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale della Liguria entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero,
nel   termine  di  centoventi  giorni  dalla  comunicazione,  ricorso
straordinario   al   Presidente   della   Repubblica  per  motivi  di
legittimita'.