N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 gennaio - 29 dicembre 2008
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri - Finalita' di tutela del patrimonio naturale, del patrimonio etnoantropologico e del paesaggio - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, nonche' lesione della competenza statale nella individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. - Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 2, comma 1, lett. a), b), c). - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. s), e 118, comma terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5. Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Parco regionale delle Alpi Liguri - Piano del parco - Individuazione dei casi di interventi da assoggettare o meno al nulla osta regionale e ipotesi in cui il nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, violazione del principio della tutela del paesaggio e della regola dell'intangibilita' del bene tutelato attraverso autocertificazione. - Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 2, lett. b). - Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143 e 146; legge della Regione Liguria 1995, n. 12, art. 18, comma 3. Ambiente - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Parco regionale delle Alpi Liguri - Territori qualificati come «paesaggio protetto» - Non operativita' dei limiti e dei divieti all'attivita' venatoria di cui alle leggi quadro statali relative alle aree naturali protette di protezione della fauna selvatica - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina dettata dalle leggi quadro di protezione della fauna selvatica in aree naturali protette - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 1, lett. c). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21.(GU n.8 del 13-2-2008 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato negli uffici della quale
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge (Delibera
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007); Contro Regione Liguria, in
persona del Presidente pro tempore, domiciliata per legge presso la
sede della Giunta regionale in 16121 Genova, piazza de Ferrari n. 1,
per la dichiarazione di incostituzionalita' dei seguenti articoli
della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34:
a) dell'art. 2, comma 1, lettere a) b) c) per violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed degli
articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/2004 nel testo
vigente, nonche' dell'art. 118, terzo comma della Costituzione;
b) dell'art. 8, comma 2, lett. b) per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lett. s) della Costituzione e degli articoli 135, 143
e 146 del codice dei beni culturali nonche' dell'art. 18, comma 3,
della legge regionale Liguria n. 12 del 1995; nonche' dell'art. 9
della Costituzione;
c) dell'art. 8, comma 1, lett. c) per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera s) Cost. e delle norme interposte contenute
negli artt. 22, comma 6 e 32, commi 3 e 4 della legge n. 394/1991 e
nell'art. 21 della legge 157/1992.
1. -- La legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, recante
«Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri» e' norma
di attuazione della legge quadro sulle aree protette (legge 6
dicembre 1991, n. 394) e della legge regionale di riordino della aree
protette (legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12).
2. -- Sebbene il comma 1 dell'art. 1 ed il comma 1 dell'art. 2
garantiscano espressamente il «rispetto» delle disposizioni del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali
e del paesaggio) talune sue disposizioni non sono in linea con la
disciplina di quest'ultimo provvedimento statale, da considerare come
norma interposta in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s) e
l'art. 118 Cost.
3. -- L'art. 2, comma 1, lettera a), b), c) attribuisce al Parco
naturale regionale lo scopo di «tutelare», oltre che di valorizzare,
il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il
paesaggio. Tali disposizioni contrastano con il disposto degli artt.
3, 4 e 5 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed
integrazioni. Dette norme sono da considerare interposte rispetto
all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione che riserva
allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dei
beni culturali, nonche' con l'art. 118, comma 3, della Costituzione,
che riserva allo Stato la individuazione di forme di intesa e di
coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.
4. -- L'art. 8, comma 2, lett. b), che contempla, tra i contenuti del
Piano del parco, l'individuazione dei «casi di interventi da
assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge
regionale n. 12 del 1995 e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta
possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un
tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il
rispetto di parametri quantitativi e qualitativi previsti nel piano
del parco e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con la
disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio». In
primo luogo, contrasta con gli artt. 135 e 143 del codice che
stabiliscono contenuti e finalita' dei piani paesistici che, per
espressa previsione dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 12
del 1995 il Piano del parco e' destinato a sostituire per l'ambito
territoriale da esso considerato.
In secondo luogo, viola l'art. 146 del codice, che stabilisce la
preminenza dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli atti di
assenso relativi alle trasformazioni di tipo urbanistico-edilizio del
territorio.
Si tratta di disposizioni finalizzate a garantire standards minimi ed
uniformi di tutela sul territorio nazionale, la cui violazione
determina la violazione della competenza esclusiva statale in materia
di tutela dei beni culturali di cui all'art. 117, secondo comma,
lett. s) Cost.
5. -- L'art. 8, comma 2, lett. b), laddove consente il rilascio della
autorizzazione paesaggistica sull'autocertificazione prodotta
dall'interessato, risulta in conflitto con l'art. 9 della
Costituzione che riconosce in capo alla Repubblica la tutela del
paesaggio e stabilisce come regola l'intangibilita' del bene tutelato
rispetto al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura
come deroga. Cosicche', mentre il divieto di immutazione del bene, in
quanto conferma del vincolo, non richiede speciale motivazione,
l'assenso alla modifica, in quanto eccezione alla regola, esige
un'adeguata e puntuale motivazione circa i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che la giustificano nel caso specifico;
motivazione che puo' scaturire soltanto dall'esame delle
caratteristiche tecniche dell'intervento descritte in progetto, non
certo dall'avallo di parametri autocertificativi.
6. -- L'art. 1, comma 2 e 3 della legge regionale Liguria n. 34
stabilisce che i territori individuati per i fini e gli effetti di
tutela, siano classificati «parco naturale regionale» ai sensi
dell'art. 2, comma 2 della legge quadro n. 394/1991 e dell'art. 3,
comma 1, lett. a) della legge regionale n. 12/1995.
Il successivo comma 4 dell'art. 1 dispone che fanno parte del parco
naturale i territori qualificati come «paesaggio protetto».
L'art. 8, comma 1, lett. c), prevede che nei territori qualificati
come «paesaggio protetto» non operano i limiti o i divieti
all'attivita' venatoria di cui alle leggi nn. 194/1991 e 157/1992.
Nei territori costituiti in parco naturale regionale ai sensi della
legge in esame, deve rispettarsi il divieto all'esercizio
dell'attivita' venatoria previsto dagli artt. 22, comma 6 e 32, commi
3 e 4, della legge n. 394/1991 e dall'art. 21 della legge
n. 157/1992.
Le citate norme statali, essendo finalizzate ad assicurare un nucleo
minimo di tutela, che deve costituire standard uniforme nell'intero
territorio nazionale, costituiscono espressione della competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art.
117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.
7. -- L'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 23 ottobre
2007, n. 34, che prevede che nei territori qualificati come
«paesaggio protetto» non operano i limiti ed i divieti all'attivita'
venatoria di cui alle leggi quadro statali relative alle aree
naturali protette di protezione della fauna selvatica n. 394/1991 e
n. 157/1992 eccede la competenza legislativa regionale, competenza
che e' costituzionalmente attribuita allo Stato dall'art. 117,
secondo comma, lett. s) Cost. nonche' dalle leggi quadro di
protezione della fauna selvatica in aree naturali protette
n. 194/1991 e n. 157/1992 che si configurano come norme interposte.
P. Q. M.
Si chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimita'
costituzionale degli:
a) dell'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) della legge
regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed degli artt. 3, 4
e 5 del decreto legislativo n. 42/2004 nel testo vigente, nonche'
dell'art. 118, terzo comma della Costituzione;
b) dell'art 8, comma 2, lett. b) della legge regionale Liguria
23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lett. s) della Costituzione e degli artt. 135, 143 e 146 del codice
dei beni culturali nonche' dell'art. 18, comma 3, della legge
regionale Liguria n. 12 del 1995; nonche' dell'art. 9 della
Costituzione;
c) dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale Liguria
23 ottobre 2007, n. 34, per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lett. s) Cost. e delle norme interposte contenute negli artt. 22,
comma 6 e 32 commi 3 e 4 della legge n. 394/1991 e nell'art. 21 della
legge n. 157/1992.
Roma, addi' 29 dicembre 2007
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli