N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2008

  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale
depositato  in  cancelleria  il  4  febbraio 2008 (del Presidente del
                       Consiglio dei ministri)

  Appalti  pubblici  -  Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina
  per  l'affidamento  dei  servizi  pubblici di rilevanza economica -
  Definizione del requisito della «rilevanza dell'attivita» dell'ente
  concessionario  - Assunzione di criterio solo quantitativo, in base
  al  fatturato  ed  alle  risorse  economiche impiegate, e non anche
  qualitativo  -  Contrasto  con  le  norme comunitarie - Ricorso del
  Governo  -  Denunciata  lesione  delle  norme  statutarie  e  della
  Costituzione  che  impongono  l'osservanza  dei  vincoli  derivanti
  dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
  - Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 3,
  comma 3.
  -  Costituzione,  art.  117,  primo  comma;  Statuto  della Regione
  Trentino-Alto  Adige,  art. 8, comma 1; Trattato CE, artt. 43, 49 e
  86.   Appalti  pubblici  -  Norme  della  Provincia  di  Bolzano  -
  Disciplina  per  l'affidamento  dei  servizi  pubblici di rilevanza
  economica   -  Possibilita'  di  affidamento  diretto  dei  servizi
  pubblici   di  rilevanza  economica  a  soggetti  privati  nei  cui
  confronti  esercitino influenza dominante la Provincia, gli enti da
  essa dipendenti, le comunita' comprensoriali e i Comuni - Contrasto
  con le norme comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata lesione
  delle   norme   statutarie   e  della  Costituzione  che  impongono
  l'osservanza  dei  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
  dagli   obblighi   internazionali,   violazione   della  competenza
  esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».
  - Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 5,
  comma 1.
  -  Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Statuto
  della  Regione  Trentino-Alto  Adige, art. 8, comma 1; Trattato CE,
  artt. 43, 49 e 86.
(GU n.11 del 5-3-2008 )
   Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in carica,
rapp.to  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici e' per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  Provincia  autonoma  di Bolzano, in persona del Presidente
della  Giunta  provinciale  pro  tempore  con sede in Bolzano, per la
declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale   e   conseguente
annullamento,  della  l.p.  16  novembre 2007, n.12 (pubbl. in B.U.R.
n. 48  del  27  novembre  2007),  recante norme sui «Servizi pubblici
locali»,  con  particolare  riferimento agli articoli 3, comma 3 e 5,
comma 1, di tale legge; e cio' per contrasto e violazione degli artt.
8, comma 1, statuto speciale di autonomia e 117, primo comma, nonche'
secondo comma, lett. e) Cost.
   Nel  B.U.R. n. 48/2007 della Provincia autonoma di Bolzano risulta
pubblicata   la  l.p.  n.12/2007,  con  cui  vengono  dettate  alcune
disposizioni  in  merito di affidamento di servizi pubblici locali di
rilevanza economica (cfr. art. 1, comma 1, l.p. cit).
   Alcune delle disposizioni di tale legge presentano diversi profili
di  illegittimita'  costituzionale; per cui, con il presente atto, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, come in epigrafe rapp.to e
difeso,  propone  ricorso  a  codesta ecc.ma Corte ai sensi dell'art.
127, primo comma, Cost.; e cio' per le seguenti motivazioni.
   Si  premette  che  le province autonome, pur avendo una competenza
legislativa  primaria  nella  materia  «assunzione diretta di servizi
pubblici  e  loro  gestione»,  ex  art. 8, comma 2, n. 19, del d.P.R.
n. 670/1972  recante  lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
sono  chiamate  a  disciplinare  tale materia nel rispetto dei limiti
posti  dall'art.  4 del d.P.R. su citato, tra i quali il rispetto del
diritto  internazionale  e  del  vincolo comunitario. In proposito va
considerato  che  la  materia  e'  oggetto  di disciplina del diritto
comunitario.
   Infatti,  nonostante  il  fatto  che i contratti di concessione di
pubblici  servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano
esclusi  dalla  sfera di applicazione della direttiva 92/50, gli enti
aggiudicatori  che  li stipulano sono comunque tenuti a rispettare le
norme fondamentali del Trattato, in generale, nonche' il principio di
non  discriminazione  in base alla nazionalita', sancito dall'art. 12
Trattato  CE.  Le  norme del Trattato piu' specificamente applicabili
alle  concessioni  di  pubblici  servizi comprendono, in particolare,
l'art.  43,  l'art.  49  e  l'art.  86  Tratt.  CE.  Tale e' stata la
posizione assunta dalla Corte di giustizia nella sentenza C-458/2003,
in cui, richiamando la propria giurisprudenza precedente, secondo cui
il principio della parita' di trattamento degli offerenti ha lo scopo
di  consentire  che  tutti  gli  offerenti  dispongano  delle  stesse
possibilita'  nella  formulazione  dei  termini delle loro offerte, a
prescindere   dalla   loro  nazionalita',  ha  precisato  che  questo
principio deve applicarsi anche alle concessioni di pubblici servizi.
In  particolare,  in  tale  sentenza  la Corte, ribadendo quanto gia'
sostenuto   nelle  cause  C--107/98  e  26/03,  ha  statuito  che  la
concessione  di  pubblici  servizi in assenza di gara non e' conforme
con  il disposto degli artt. 43 e 49 Tratt. CE, ne' con i principi di
parita'  di  trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Al
contrario  non  occorre  applicare le norme comunitarie in materia di
appalti pubblici o di concessioni di pubblici servizi nel caso in cui
un'autorita'  pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa
incombenti  mediante  propri  strumenti, amministrativi, tecnici e di
altro tipo, senza far ricorso ad entita' esterne.
   Sulla  base  di tali premesse, si ritiene che la legge provinciale
in  esame  contrasti  con  le  su  citate disposizioni comunitarie e,
pertanto violi l'art. 8, comma 1 dello statuto speciale e l'art. 117,
primo comma, Cost.
   In  particolare  sono  censurabili  le seguenti disposizioni della
legge in esame:
     A) L'art. 3, comma 3 delinea una definizione del requisito della
«rilevanza dell'attivita» dell'ente concessionario difforme da quella
elaborata  dalla Corte di giustizia nella sentenza C-340/04. Infatti,
mentre   la   norma   provinciale   stabilisce   che   la   rilevanza
dell'attivita'  debba essere considerata in base al fatturato ed alle
risorse  economiche impiegate, il giudice comunitario ha statuito che
il requisito della prevalenza debba essere inteso non solo in termini
quantitativi,  ma  anche  e  soprattutto qualitativi, per cui si puo'
ritenere  che  la  societa' concessionaria svolga una parte rilevante
della  sua attivita' con l'ente che la controlla «solo se l'attivita'
di  detta impresa e' principalmente destinata all'ente in questione e
ogni  altra attivita' risulta avere solo un carattere marginale». Una
interpretazione  del  requisito  della «rilevanza dell'attivita» meno
restrittiva  rispetto  a  quella  elaborata  dalla Corte di giustizia
determina  un  ampliamento  dei  casi  in cui e' possibile il ricorso
all'affidamento diretto a societa' a capitale interamente pubblico, e
conseguentemente  comporta  una  effettiva  restrizione del regime di
concorrenza.  Tale  disposizione, quindi, contrastando con i principi
comunitari  in  materia di concorrenza (artt. 43, 49, 86 del Trattato
CE), viola il combinato disposto degli artt. 8, comma 1 dello statuto
e 117, primo comma, Cost.
     B)   L'art.   5,  comma  1,  nella  misura  in  cui  prevede  la
possibilita'  di  un  affidamento  diretto  dei  servizi  pubblici di
rilevanza  economica  a  soggetti  privati purche' nei loro confronti
esercitino  influenza dominante i soggetti di cui all'art. 1, comma 2
della  stessa legge, ossia la Provincia di Bolzano e gli enti da essa
dipendenti  oppure le comunita' comprensoriali ed i comuni, contrasta
con  i  principi  comunitari  riferiti all'affidamento dei servizi ai
privati,   ed   in   particolare   con   requisiti   elaborati  dalla
giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  nelle sentenze su citate
C-107/98  e  C-26/03.  Infatti,  l'affidamento  diretto e' consentito
qualora ricorrano i seguenti requisiti: a) il capitale della societa'
affidataria  sia  interamente pubblico; b) l'amministrazione eserciti
sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui
propri  servizi, ossia un potere assoluto di direzione, coordinamento
e  supervisione  in  modo  tale che l'affidatario non possa ritenersi
terzo    rispetto    all'amministrazione   controllante,   ma   debba
considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa;
c)  il  soggetto  affidatario  svolga  la maggior parte della propria
attivita' in favore dell'ente pubblico di appartenenza. Pertanto, non
essendo  previsti tali requisiti per l'affidamento in house, la norma
in  esame si pone in contrasto con gli artt. 43, 49 e 86 del Trattato
CE  e  conseguentemente  viola  il  vincolo  del rispetto del diritto
comunitario  di  cui agli artt. 8, comma 1 dello statuto e 117, primo
comma,  Cost.  Inoltre,  tale  disposizione  puo' determinare effetti
distorsivi  sulla  libera  concorrenza  e quindi invade la competenza
esclusiva  statale  in materia di «tutela della concorrenza», ex art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.
                              P. Q. M.
   Chiede  che  la  Corte  ecc.ma voglia dichiarare la illegittimita'
costituzionale  degli  art.  3,  comma  3 e 5, comma 1, della l.p. di
Bolzano  n.12/07  per violazione dello statuto speciale di autonomia,
art.8,  comma  1  e dell'art. 117, primo comma nonche' secondo comma,
lett. e) della Costituzione.
   Si depositano i seguenti documenti:
     1) Estratto della deliberazione del C.d.m. del 25 gennaio 2000;
     2) Copia della legge provinciale impugnata.
      Roma, addi' 25 gennaio 2008
               L'avvocato dello Stato: Paolo Cosentino