AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 

Sicurezza   nell'esecuzione   degli  appalti  relativi  a  servizi  e
forniture.  Predisposizione  del  documento  unico di valutazione dei
rischi   (DUVRI)   e   determinazione   dei  costi  della  sicurezza.
(Determinazione n. 3/2008).
(GU n.64 del 15-3-2008)

                            IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
  Con  la  legge  3 agosto  2007,  n.  123 recante «Misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per  il  riassetto  e la riforma della normativa in materia» e' stata
introdotta  la  necessita'  di  redigere,  tra  i documenti a corredo
dell'appalto,  un  «documento  unico  di  valutazione  dei  rischi da
interferenze» (di seguito DUVRI) ed e' stato modificato l'art. 86 del
codice  degli  appalti  relativo  al  «criteri  di  valutazione delle
offerte  anormalmente  basse» soprattutto con riguardo all'esclusione
di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.
  Ai  sensi  dell'art.  1  di  siffatta legge il Governo deve emanare
entro  nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno
o  piu'  decreti  legislativi  per  il  «riassetto e la riforma delle
disposizioni  vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro».
  La  prima  novita'  di  rilievo  operata dalla legge n. 123/2007 e'
contenuta  nell'art. 3, comma 1, lettera a), il quale modifica l'art.
7,  comma 3,  del  decreto  legislativo  16 settembre  1994,  n. 626,
riguardante  il  «miglioramento  della  sicurezza  e della salute dei
lavoratori durante il lavoro».
  La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro
committente  di  promuovere  la  cooperazione ed il coordinamento tra
committente  e appaltatore attraverso l'elaborazione di un «documento
unico  di  valutazione  dei  rischi»  (DUVRI),  che indichi le misure
adottate   per   l'eliminazione  delle  «interferenze».  La  medesima
disposizione  aggiunge  che  «Tale documento e' allegato al contratto
d'appalto  o  d'opera.  Le  disposizioni  del  presente  comma non si
applicano  ai  rischi  specifici  propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».
  Un'altra  importante novita' e' stata introdotta con l'art. 8 della
legge  n.  123/2007,  che  modifica  il  comma 3-bis dell'art. 86 del
decreto  legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che
ora  prevede  che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella
valutazione   dell'anomalia   delle   offerte   nelle   procedure  di
affidamento  di  appalti  di lavori pubblici, di servizi e forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia  adeguato  e  sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo  alla  sicurezza,  il  quale  deve  essere  specificatamente
indicato   e   risultare   congruo   rispetto   all'entita'   e  alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Il citato
art. 8, ha altresi' introdotto un comma 3-ter dell'art. 86 del codice
dei  contratti  pubblici:  «Il costo relativo alla sicurezza non puo'
essere comunque soggetto a ribasso d'asta».
  Dal  delineato  quadro  normativo emerge, quindi, che i costi della
sicurezza  -  sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e
delle   forniture   -   devono   essere   dalla  stazione  appaltante
adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese
dovranno  nelle  loro offerte indicare i costi specifici connessi con
la loro attivita'. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di
tali  offerte,  la stazione appaltante dovra' valutarne la congruita'
rispetto  all'entita'  e  alle caratteristiche del lavoro, servizio o
fornitura.  Viene,  infine,  normativamente  escluso, anche in questo
caso  per  lavori,  servizi  e  forniture data la natura generale del
principio  esposto  all'art.  86,  comma 3-ter,  che  il  costo della
sicurezza sia suscettibile di ribasso.
  Considerata la rilevanza delle questioni e delle problematiche gia'
insorte  nell'applicazione  delle  nuove  disposizioni  in materia di
appalti   di   servizi  e  forniture,  l'Autorita'  ha  proceduto  ad
effettuare  apposite  audizioni  con  i  rappresentanti  dell'ANCI  -
Associazione  nazionale  comuni  italiani,  dell'UPI  -  Unione delle
province  d'Italia,  di  ITACA  -  Istituto  per  l'innovazione  e la
trasparenza   degli  appalti  e  la  compatibilita'  ambientale,  del
Ministero  del  lavoro  e  previdenza  -  Direzione  generale  per le
politiche  previdenziali,  del Ministero della solidarieta' sociale -
Direzione  generale  della  tutela  cond. lav., dell'ANCE - Direzione
generale   relazioni   industriali  e  Direzione  generale  sicurezza
costruzioni, dell'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili, della
CNA  costruzioni  -  Conf. naz. artig. piccola e media impresa, della
CONFAPI,  della CONFINDUSTRIA, dell'Associazione nazionale ingegneria
della sicurezza, della FILCA - CISL, della FILLEA - CGIL, dell'INAIL,
dell'INPS,  di  ASSTRA  -  Associazione trasporti, dell'ANAEPA, della
FILCAMS  - CGIL, della TUCS - UIL, della FISASCT - CISL, della FENEAL
- UIL.
  In  tali  audizioni  e'  emersa  l'importanza  della tematica sulla
sicurezza e l'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorita' che dia
indicazioni  utili  alle  stazioni  appaltanti  ed alle imprese; sono
stati,  inoltre,  forniti  importanti contributi che hanno concorso a
chiarire alcuni aspetti della normativa in materia.
Ritenuto in diritto
  Le  citate novita' introdotte dalla legge n. 123/2007 in materia di
sicurezza  creano  difficolta' operative alle Stazioni appaltanti con
particolare  riguardo  al  settore  dei  servizi  e  delle forniture,
poiche', non c'e', allo stato attuale, una normativa analoga a quella
prevista per gli appalti di lavori (decreto legislativo n. 494/1996 e
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003),  che  dia
indicazioni  specifiche  sia  sulle modalita' di redazione del DUVRI,
sia sulle modalita' di valutazione dei relativi costi.
  Gli  aspetti  che  si  ritiene  di  dover  chiarire  riguardano  in
particolare:
    A.  Esistenza  di  «interferenze»  e  il  conseguente  obbligo di
redazione del DUVRI;
    B. Valutazione dei costi della sicurezza;
    C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
A.  Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione
del DUVRI
  Il  DUVRI  si  configura  quale adempimento derivante dall'obbligo,
previsto  dal  novellato  art. 7, comma 3, del decreto legislativo n.
626/1994,   del   datore  di  lavoro  committente  di  promuovere  la
cooperazione   e   il  coordinamento  tra  lo  stesso  e  le  imprese
appaltatrici  e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da
redigersi   a   cura  delle  stazioni  appaltanti  e  che  deve  dare
indicazioni  operative e gestionali su come superare uno dei maggiori
ostacoli  alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei
cantieri: l'interferenza».
  Si  parla  di  interferenza nella circostanza in cui si verifica un
«contatto  rischioso»  tra  il  personale  del  committente  e quello
dell'appaltatore  o  tra  il personale di imprese diverse che operano
nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
  In  linea  di  principio,  occorre  mettere  in  relazione i rischi
presenti  nei  luoghi  in  cui  verra'  espletato  il  servizio  o la
fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
  Le   Stazioni  appaltanti  hanno  come  unico  riferimento  per  la
redazione  del  DUVRI  l'art.  7  del  citato  decreto legislativo n.
626/1994  riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che
non  fornisce  indicazioni di dettaglio sulle modalita' operative per
la sua redazione.
  Dal  dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere
redatto  solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque,
non  devono  essere  riportati  i  rischi propri dell'attivita' delle
singole  imprese  appaltatrici  o dei singoli lavoratori autonomi, in
quanto  trattasi  di  rischi  per  i  quali  resta immutato l'obbligo
dell'appaltatore  di  redigere un apposito documento di valutazione e
di  provvedere  all'attuazione  delle misure necessarie per ridurre o
eliminare al minimo tali rischi.
  In  assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia
si  ritiene  necessario indicare nella documentazione di gara (bandi,
inviti  e  richieste  di  offerta)  che  l'importo  degli oneri della
sicurezza  e' pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la
valutazione   dell'eventuale   esistenza  di  interferenze  e'  stata
comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
  Per  quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno
di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare
interferenti i seguenti rischi:
    derivanti   da   sovrapposizioni  di  piu'  attivita'  svolte  da
operatori di appaltatori diversi;
    immessi  nel  luogo  di  lavoro del committente dalle lavorazioni
dell'appaltatore;
    esistenti  nel  luogo  di lavoro del committente, ove e' previsto
che   debba   operare  l'appaltatore,  ulteriori  rispetto  a  quelli
specifici dell'attivita' propria dell'appaltatore;
    derivanti   da  modalita'  di  esecuzione  particolari  richieste
esplicitamente  dal  committente  (che comportino pericoli aggiuntivi
rispetto a quelli specifici dell'attivita' appaltata).
  Si  rammenta  che  la  circolare  interpretativa  del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  n.  24 del 14 novembre 2007 ha
escluso  dalla  valutazione  dei  rischi da interferenza le attivita'
che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in
luoghi  sottratti  alla  giuridica  disponibilita' del committente e,
quindi,  alla possibilita' per la Stazione Appaltante di svolgere nei
medesimi luoghi gli adempimenti di legge.
  Appare  utile,  in  ogni  caso,  precisare  come  taluni appalti di
servizi  o  forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove
e'  presente  un  datore  di  lavoro  che non e' committente (scuole,
mercati,  musei,  biblioteche). In tali fattispecie e' necessario che
il  committente  (in  genere  l'ente  proprietario  dell'edificio) si
coordini  con  il  datore  di  lavoro  del  luogo  ove  si  svolgera'
materialmente la fornitura o il servizio.
  Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da
interferenza,   in   particolare   negli   edifici  quali,  a  titolo
esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non
solo   al   personale   interno   ed   ai  lavoratori  delle  imprese
appaltatrici,  ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere
presenti  presso  la  struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed
anche il pubblico esterno.
  Per  gli  appalti  di  seguito  riportati  e'  possibile  escludere
preventivamente  la  predisposizione del DUVRI e la conseguente stima
dei costi della sicurezza:
    la  mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano
necessarie   attivita'   o   procedure   suscettibili   di   generare
interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di
materiali  e  prodotti  nei  luoghi  di  lavoro  o  nei cantieri (con
l'esclusione  di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati
nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
    i  servizi  per  i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno
della   Stazione   appaltante,   intendendo  per  «interno»  tutti  i
locali/luoghi  messi  a  disposizione dalla stessa per l'espletamento
del servizio, anche non sede dei propri uffici;
    i  servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la
stazione appaltante.
  La  citata  circolare  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  ha poi chiarito che il DUVRI e' un documento «dinamico», per
cui  la  valutazione  dei  rischi  effettuata prima dell'espletamento
dell'appalto  deve  essere  necessariamente  aggiornata  in  caso  di
situazioni  mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e
posa  in  opera  o  nel  caso  di  affidamenti a lavoratori autonomi.
L'aggiornamento  della  valutazione  dei  rischi  deve essere inoltre
effettuato  in  caso  di  modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo    resesi    necessarie   nel   corso   dell'esecuzione
dell'appalto o allorche', in fase di esecuzione del contratto, emerga
la  necessita'  di  un  aggiornamento  del  documento.  Nei contratti
rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  decreto legislativo n.
494/1996,  per  i  quali  occorre  redigere  il  Piano di sicurezza e
coordinamento,  l'analisi  dei  rischi  interferenti  e  la stima dei
relativi  costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento
e,  quindi,  in tale evenienza non appare necessaria la redazione del
DUVRI.
  Infine,  si  fa  presente che il DUVRI e' un documento tecnico, che
dovra' essere allegato al contratto di appalto, poiche' l'appaltatore
dovra'  espletare  le attivita' ivi previste, volte alla eliminazione
dei  rischi.  Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle
specifiche  tecniche  (art.  68  del  Codice  contratti pubblici), in
quanto   deve  consentire  pari  accesso  agli  offerenti,  non  deve
comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e
deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.
B. Valutazione dei costi della sicurezza
  Per  quantificare  i  costi  della  sicurezza  da  interferenze, in
analogia  agli  appalti di lavori, si puo' far riferimento, in quanto
compatibili,  alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003  inserite nel DUVRI ed in
particolare:
    a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
    b) le  misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di
protezione   individuale  eventualmente  necessari  per  eliminare  o
ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
    c) gli  eventuali  impianti  di  terra  e di protezione contro le
scariche  atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione  fumi  (se  non  presenti o inadeguati all'esecuzione del
contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
    d) i  mezzi  e servizi di protezione collettiva (come segnaletica
di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
    e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
    f) gli   eventuali   interventi   finalizzati  alla  sicurezza  e
richiesti  per  lo  sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
    g) le   misure   di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva.
  La  stima  dei  costi  dovra' essere congrua, analitica per singole
voci,  riferita  ad  elenchi  prezzi standard o specializzati, oppure
basata   su   prezziari   o   listini   ufficiali  vigenti  nell'area
interessata,  o  sull'elenco  prezzi  delle  misure  di sicurezza del
committente;  nel  caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o
non   sia   disponibile,   la  stima  dovra'  essere  effettuata  con
riferimento  ad  una  analisi  dei  costi  dettagliata  e  desunta da
indagini di mercato.
  Si  precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi
alla  sicurezza  non  devono  essere  soggetti  a  riduzione  e vanno
evidenziati  separatamente  da  quelli  soggetti a ribasso d'asta nel
relativo  contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso,
inoltre,  il  direttore  dell'esecuzione  e'  tenuto a verificare che
l'appaltatore  committente  corrisponda i costi della sicurezza anche
all'impresa subappaltatrice.
  Potrebbe,  infine,  verificarsi la situazione in cui e' prevista la
possibilita'  per  gli  offerenti  di  presentare varianti, quando il
criterio   di   aggiudicazione  della  gara  e'  quello  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  (art.  76 del Codice dei contratti
pubblici)  o  quando  emerge  la  necessita' di modifiche in corso di
esecuzione   del  contratto  derivanti  da  intervenute  esigenze  di
carattere  tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal
codice  (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si
potrebbe  verificare  la necessita' di modificare il DUVRI, attivita'
che puo' comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per
interferenza.  Al  riguardo,  si palesa l'opportunita' da parte della
stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce
relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.
  Non  e'  da  escludere,  infine,  che  nella fase di cooperazione e
coordinamento  che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al
contratto  emerga  la  necessita' di apportare modifiche al documento
gia' posto a base d'appalto.
  In   analogia   a   quanto   previsto  dall'art.  131  del  codice,
relativamente  ai  lavori,  puo',  quindi, prevedersi in tale fase la
possibilita'  per l'appaltatore di presentare proposte integrative al
DUVRI,  proposte  che  naturalmente dovranno rappresentare oggetto di
attenta  valutazione  da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131,
comma 2,  lettera a)  del  codice  prevede  infatti  che entro trenta
giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  della  consegna  dei
lavori,  l'appaltatore  od  il  concessionario  puo'  presentare alle
amministrazioni  aggiudicatrici  eventuali  proposte  integrative del
piano di sicurezza e di coordinamento.
  Si  evidenzia,  quindi,  l'opportunita'  di inserire nel capitolato
d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha
redatto  (o  non  ha  redatto)  il  DUVRI e che tale documento potra'
essere   aggiornato  dallo  stesso  committente,  anche  su  proposta
dell'esecutore  del  contratto,  in  caso  di  modifiche di carattere
tecnico,   logistico   o   organizzativo  incidenti  sulle  modalita'
realizzative;  tale  documento  potra',  inoltre, essere integrato su
proposta   dell'aggiudicatario  da  formularsi  entro  trenta  giorni
dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso
  In  merito  al  novellato  art.  86,  comma 3-bis  del  Codice  dei
contratti  pubblici,  occorre chiarire se i costi della sicurezza non
assoggettabili  a  ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure
preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i
rischi  di  interferenza  oppure  siano  tutti  i  costi  riguardanti
l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza,  ivi  compresi quelli a
carico   dell'impresa   connessi  ai  rischi  relativi  alle  proprie
attivita'.
  Per  risolvere questa problematica e' necessario considerare che le
modifiche  all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano
nell'ambito  dei  «criteri  di valutazione delle offerte anormalmente
basse»,  come  recita espressamente la titolazione della disposizione
citata.  In  quest'ottica,  il  legislatore  ha chiesto alla stazione
appaltante   di  valutare,  nella  verifica  della  congruita'  delle
offerte,  che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al  costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo
costo,  pertanto,  deve  essere  specificamente  indicato e risultare
congruo  rispetto  all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei lavori,
servizi  e  forniture.  D'altro  canto anche l'art. 87, comma 4, allo
stesso  riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella
valutazione  dell'anomalia  la  stazione  appaltante  tiene conto dei
costi  relativi  alla  sicurezza,  che  devono  essere specificamente
indicati  nell'offerta  e  risultare  congrui  rispetto all'entita' e
caratteristiche dei servizi e delle forniture».
  Va  inoltre  considerato  che  la  piu'  volte citata Circolare del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che «..,
per  tutti  gli  altri  rischi non riferibili alle interferenze resta
immutato  l'obbligo  per  ciascuna  impresa  di  elaborare il proprio
documento  di  valutazione  dei rischi e di provvedere all'attuazione
delle  misure  di  sicurezza  necessarie  per  eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici propri dell'attivita' svolta».
  Infine,  occorre  rilevare  che  i  rischi dell'attivita' svolta da
ciascuna  impresa  sono  noti alla stessa in maniera puntuale, mentre
non  e'  possibile  per  la  stazione appaltante conoscere le diverse
realta'   organizzative  delle  imprese  che  si  aggiudicheranno  il
servizio  o  la  fornitura,  realta' cui sono strettamente connessi i
rischi delle relative attivita'.
  Sulla base di quanto sopra discende che:
    1)   per   i   costi   della  sicurezza  afferenti  all'esercizio
dell'attivita'  svolta  da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo
per  la  stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di
provvedere  all'attuazione  delle  misure  necessarie per eliminare o
ridurre   al  minimo  i  rischi.  I  suddetti  costi  sono  a  carico
dell'impresa,   la   quale  deve  dimostrare,  in  sede  di  verifica
dell'anomalia  delle  offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a
quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
    2)  per  quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la
eliminazione  dei  rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti
dall'importo  a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di
verifica  dell'anomalia,  detti  costi  non  sono  oggetto  di alcuna
verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione
appaltante.
  Rispetto  alla  valutazione dei costi a carico delle imprese di cui
al  precedente  punto  1),  si  sottolinea  che la stessa deve essere
effettuata  anche  in  quei  casi in cui non si procede alla verifica
delle   offerte   anomale  (ad  esempio  per  l'affidamento  mediante
procedura negoziata).
Conclusioni
  Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene che:
    A.  per  gli  appalti di seguito riportati e' possibile escludere
preventivamente  la  predisposizione del DUVRI e la conseguente stima
dei costi della sicurezza:
      a) la  mera  fornitura senza installazione, salvo i casi in cui
siano  necessarie  attivita'  o  procedure  suscettibili  di generare
interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di
materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
      b) i   servizi   per  i  quali  non  e'  prevista  l'esecuzione
all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti
i  locali/luoghi  messi  a disposizione dalla stazione appaltante per
l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
      c) i  servizi  di  natura  intellettuale,  anche  se effettuati
presso la stazione appaltante.
    B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze
le  misure,  in  quanto  compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 222/2003 previste nel
DUVRI, richiamate in precedenza.
    C.   Per   i   costi   della  sicurezza  afferenti  all'esercizio
dell'attivita'  svolta  da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo
per  la  stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di
provvedere  all'attuazione  delle  misure  necessarie per eliminare o
ridurre   al  minimo  i  rischi.  I  suddetti  costi  sono  a  carico
dell'impresa,   la   quale  deve  dimostrare,  in  sede  di  verifica
dell'anomalia  delle  offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a
quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. I costi della sicurezza
necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti
distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In
fase  di  verifica  dell'anomalia,  detti  costi  non sono oggetto di
alcuna  verifica  essendo stati quantificati e valutati a monte dalla
stazione appaltante.
      Roma, 5 marzo 2008
                                           Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Moutier