N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 - 25 febbraio 2008
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale
depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 (del Presidente del
Consiglio dei ministri)
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti -
Nozione - Condizioni per le quali i materiali inerti da scavo non
costituiscono rifiuti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione
della competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente, contrasto con la normativa comunitaria, violazione
del vincolo dell'osservanza del diritto comunitario, contrasto con
il codice dell'ambiente che stabilisce standard minimi ed uniformi
di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007,
n. 31, art. 14, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 186; direttiva 75/442/CE del 15 luglio
1975; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti -
Gestione dei materiali inerti da scavo che non costituiscono
rifiuti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, contrasto con
la normativa comunitaria, violazione del vincolo dell'osservanza
del diritto comunitario, contrasto con il codice dell'ambiente che
stabilisce standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente
validi sull'intero territorio nazionale.
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007,
n. 31, art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 186; direttiva 75/442/CE del 15 luglio
1975; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti -
Realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei
materiali inerti da scavo - Esclusione delle procedure
autorizzative di cui al codice dell'ambiente - Ricorso del Governo
- Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia
di tutela dell'ambiente, contrasto con il codice dell'ambiente che
stabilisce standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente
validi sull'intero territorio nazionale.
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007,
n. 31, art. 14, comma 6.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 186.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Rifiuti -
Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Esclusione
dell'autorizzazione e previsione che le operazioni di conferimento
non sono considerate quali operazioni di recupero o di smaltimento
- Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, contrasto con
la normativa comunitaria, violazione del vincolo dell'osservanza
del diritto comunitario, contrasto con il codice dell'ambiente che
stabilisce standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente
validi sull'intero territorio nazionale.
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007,
n. 31, art. 21.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, Allegato B alla parte quarta, punto D15 e
Allegato C alla parte quarta, punto R13; direttiva 2006/12/CE del 5
aprile 2006, Allegato 2 A, punto D15 e Allegato 2 B, punto R13.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
Contro la Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona del
Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2, 3 e
6 e 21 della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007, pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle D'Aosta n. 62
del 18 dicembre 2007 e recante «Nuove disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2008 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
La legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007,
recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili
di illegittimita' costituzionale.
Si premette che, nonostante le regioni abbiano una competenza
legislativa concorrente in materia di «governo del territorio»,
competenza riconosciuta anche alle regioni a statuto speciale
attraverso legge costituzionale n. 3/2001, la materia gestione dei
rifiuti rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili
attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera s) Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori
regionali le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006,
che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente
validi sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in
materia e' intervenuto anche il legislatore comunitario con le
direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la Corte di giustizia delle
Comunita' europee che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed
ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per
quanto concerne la definizione di rifiuto. Si tratta di principi che
non possono essere derogati dalla regione dato il vincolo del
rispetto del diritto comunitario derivante dal combinato disposto
dell'art. 117, primo comma, Cost. e dell'art. 2, primo comma, legge
costituzionale n. 4/1948, recante lo statuto speciale per la Regione
Valle d'Aosta.
Sulla base di tali premesse sono censurabili in quanto in
contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento le
seguenti disposizioni:
L'art. 14 e' censurabile per diversi aspetti. In primo luogo i
commi 1 e 2 che stabiliscono le condizioni al presentarsi delle quali
i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti, contrastano
con i principi comunitari in materia di definizione di rifiuto. In
proposito, la Corte di giustizia ha piu' volte ribadito che, al fine
di individuare quando una sostanza rientri nella nozione di rifiuto
e' necessario effettuare una valutazione «caso per caso». In
particolare, nella sentenza C-9/00, il giudice comunitario ha
precisato che il campo di applicazione della nozione di rifiuto
dipende dal significato del termine «disfarsi», puntualizzando che
l'esecuzione di un'operazione menzionata negli allegati II A o II B
della direttiva non permette, di per se', di qualificazione una
sostanza o un oggetto come rifiuto e che, inversamente, la nozione di
rifiuto non esclude sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo
economico. Non e' possibile - in altri termini - adottare esclusioni
generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di
applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma e' necessario
effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se
l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della
sostanza stessi dal momento che la dir. 2006/12 stabilisce all'art. 1
che per «rifiuto» debba intendersi qualsiasi sostanza o oggetto che
rientri nelle categorie indicate negli allegati e di cui il detentore
si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
Tale contrasto con i principi comunitari determina la violazione
del combinato disposto degli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, comma
1 della legge cost. 4/1948 che impongono il rispetto del diritto
comunitario e conseguentemente della giurisprudenza comunitaria.
Inoltre, le disposizioni in esame contrastano anche con la normativa
statale, che con il decreto legislativo n. 152/2006, disciplina in
modo puntuale le ipotesi in cui le terre e rocce da scavo reimpiegate
in un ciclo produttivo non siano da considerasi quali rifiuti,
subordinando a condizioni e procedure molto dettagliate, la
possibilita' di impiegare tali materiali, in esclusione dall'ambito
di applicazione della normativa in materia di rifiuti. In
particolare, l'art. 186 del su citato decreto prevede che le terre e
rocce da scavo, anche di gallerie ed i residui della lavorazione
della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti sono
esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente
decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il
ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di
escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza
trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel
progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero,
qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale, secondo le modalita' previste nel progetto approvato
dall'autorita' amministrativa competente, ove cio' sia espressamente
previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province
autonome per la protezione dell'ambiente, sempre che la composizione
media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti
superiore a determinati limiti massimi. Si tratta di disposizioni
finalizzate alla tutela dell'ambiente; pertanto la loro violazione
determina una lesione della competenza esclusiva statale in materia
di tutela dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma 2, lettera s)
Cost.
Per le stesse ragioni e' censurabile anche il comma 3 della
presente disposizione che disciplina la gestione dei materiali inerti
da scavo che non costituiscono rifiuti ai sensi dei due commi su
indicati.
Il comma 6 della norma in esame prevede che la realizzazione e
l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti
da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al
decreto legislativo n. 152/2006. Tale regime di esclusione contrasta
con quanto disposto dall'art. 186 del decreto su citato che detta una
disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali da scavo molto
rigorosa e che ne esclude l'applicazione solamente per i materiali
inerti da scavo gia' oggetto di caratterizzazione, non contaminati e,
quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti. Il mancato rispetto
del regime procedurale di cui all'art. 186 del decreto legislative
n. 152/2006 fa venir meno gli standard minimi e uniformi di tutela
dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera s) Cost. e determina, pertanto, la
violazione di tale parametro costituzionale.
L'art. 21, nella misura in cui prevede che i centri comunali di
conferimento dei rifiuti urbani non debbano essere autorizzati e che
le operazioni di conferimento non siano considerate quali operazioni
di recupero o di smaltimento, non appare conforme alla normativa
comunitaria e nazionale di riferimento. Infatti la direttiva
2006/12/CE ed il decreto legislativo n. 152/2006 prevedono che le
«ecopiazzole», o «isole ecologiche» presso cui viene effettuato il
conferimento dei rifiuti urbani differenziati, devono essere
considerate quali centri di stoccaggio (nelle forme della messa in
riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati a successive
operazioni di recupero - punto R13 dell'Allegato 2 B della direttiva
2006/12 e punto R13 dell'Allegato C alla parte quarta al decreto
legislativo n. 152/2006; o del deposito preliminare, nel caso in cui
gli stessi siano destinati a successive operazioni di smaltimento -
punto D 15 dell'allegato 2 A della direttiva 2006/12/CE e punto D15
dell'Allegato B alla parte quarta al decreto legislativo
n. 152/2006). Conseguentemente, le operazioni di conferimento dei
rifiuti presso tali isole ecologiche e la gestione delle strutture
stesse devono essere effettuate nel pieno rispetto delle relative
autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006, come
piu' volte statuito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
La norma regionale in questione, dettando disposizioni contrarie alla
normativa comunitaria e nazionale vigente, viola il combinato
disposto degli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, primo comma della
legge cost. n. 4/1948, nonche' l'art. 117, secondo comma, lettera s)
Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in
materia di tutela dell'ambiente.
Tali disposizioni sono censurabili anche a fronte delle modifiche
apportate agli artt. 183 e 186 del decreto legislativo n. 152/2006
dal decreto legislativo n. 4/2008 che e' stato pubblicato il 29
gennaio 2008 seppure non ancora in vigore.
P. Q. M.
Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 14, commi
1, 2, 3 e 6 e 21 della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle
D'Aosta n. 62 del 18 dicembre 2007 e recante «Nuove disposizioni in
materia di gestione dei rifiuti» per violazione degli artt. 117,
commi 1 e 2, lettera s) Cost. e 2, primo comma della legge cost.
n. 4/1948 con consequenziali statuizioni.
Roma, addi' 15 febbraio 2008
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo