N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2006- 5 aprile 2007
Ordinanza
del 5 aprile 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Liguria sul ricorso proposto da
Salvetti Enrica contro Ministero della difesa
Previdenza - Pensione privilegiata ordinaria - Termine di decadenza
quinquennale per la proposizione della domanda - Decorrenza del
termine dalla data di cessazione dal servizio anziche' dal momento
della manifestazione della malattia - Violazione del principio di
uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di lavoratori
dipendenti affetti da malattie a decorso normale e di quelli
affetti da patologie a lunga latenza e della differente disciplina
in tema di malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R.
n. 1124/1965 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, art. 169.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
LA CORTE DEI CONTI
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio sul ricorso
iscritto al n. 14202 del registro di segreteria, depositato dalla
sig.ra Salvetti Enrica, nata a Lucca il 13 luglio 1938, rappresentata
e difesa nel presente giudizio dall'avv. Emanuela Monaci ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in
Massa, piazza De Gasperi n. 15/5;
Contro il Ministero della difesa, avverso il decreto n. 1/M in
data 11 gennaio 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 169 del d.P.R.
n. 1092 del 1973, e' stata respinta la domanda di pensione
privilegiata di reversibilita' avanzata dalla ricorrente, essendo
trascorsi piu' di cinque anni tra la presentazione della suddetta
domanda e la cessazione dal servizio del dante causa.
Visto il decreto con il quale e' stata fissata l'odierna udienza
di discussione;
Udita alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 l'avv. Emanuela
Monaci per la parte ricorrente, assente il Ministero della difesa;
Ritenuto in fatto
La ricorrente e' vedova del Capitano di Corvetta Garibaldi
Lamberto, cessato dal servizio per collocamento in ausiliaria in data
10 giugno 1992 e deceduto il 28 aprile 1999.
Come risulta dallo stato di servizio in atti, il dante causa della
ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare
dal 1951 fino al collocamento a riposo, con assegnazione in
prevalenza ad unita' subacquee sia in servizio che in allestimento.
Nel maggio del 1998 il Garibaldi veniva ricoverato presso il
dipartimento di pneumologia del Presidio Ospedaliero di Cisanello -
Pisa, ove gli veniva diagnosticato «Mesotelioma pleurico».
Nel marzo del 1999, dopo vari cicli di trattamenti chemioterapici,
il paziente veniva nuovamente ricoverato presso la suddetta struttura
ospedaliera, dalla quale veniva successivamente dimesso con diagnosi
di «Trombosi venosa profonda dell'arto inferiore destro in paziente
con mesotelioma».
Seguiva un ulteriore ricovero in data 9 aprile 1999, durante il
quale il sig. Garibaldi decedeva. Il relativo certificato cause di
morte indica come causa iniziale: «Mesotelioma pleurico sinistro»
come causa intermedia «Insufficienza respiratoria cronica», come
causa terminale: «Collasso cardiocircolatorio» e come altri stati
morbosi rilevanti «Trombosi venosa profonda arto inferiore destro».
In data 10 settembre 1999 la ricorrente, quale coniuge superstite,
avanzava domanda al competente ufficio del Ministero della difesa ai
fini del riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione
privilegiata, osservando che l'infermita' che aveva tratto a morte il
dante causa era dipendente da causa di servizio.
La questione veniva sottoposta alla Commissione medica ospedaliera
presso l'Ospedale Militare Marittimo di La Spezia che, con verbale
n. 4411 del 29 maggio 2000, osservava: «che il mesotelioma pleurico
e' una neoplasia altamente maligna che colpisce i foglietti pleurici,
diversamente dalla quasi totalita' dei tumori e' certa l'associazione
tra mesotelioma ed inalazione di fibre d'amianto soprattutto se si
tratta di crocidolite (asbesto blu) che il mesotellioma pleurico
rientra tra i cosiddetti signal neoplasm ossia i tumori considerati
quasi specifici di particolari esposizioni (oltre al mesotelioma
pleurico in esposti ad asbesto, l'angiosarcoma epatico dei soggetti
esposti a livelli molto alti di cloruro di vinile monomero,
l'epitelioma su radiodermiti, l'adenocarcinoma delle fosse nasali e
dei seni paranasali dei soggetti esposti a polveri di legno e cuoio)
i quali sono assimilabili a «malattie causate» e di cui e' possibile
identificare l'agente eflologico; che per circa trent'anni il
Garibaldi effettuo' il proprio servizio sempre destinato su unita'
subacquee sia in servizio che in allestimento; che pertanto la
prolungata cronica esposizione all'amianto, per lungo tempo
largamente usato come materiale coibentante ed isolante nelle
imbottiture sia nelle tubature che nelle paratie di bordo, va
individuata come causa unica nel determinismo della patologia
neoplastica di cui al giudizio diagnostico; che la stessa insorge
dopo un lungo periodo di latenza dell'inizio dell'esposizione, come
nel caso in esame...».
Sulla base delle sopra esposte premesse, la Commissione medica
ospedaliera esprimeva il seguente giudizio: «SI e' abbastanza provata
la realta' del fatto di servizio cui viene attribuita la causa di
morte. Tale fatto «SI costituisce la causa unica, immediata e diretta
della infermita' causa di morte.
L'infermita' causa di morte SI riunisce in se' tali condizioni da
potersi considerare come avvenuta per vera e propria causa di
servizio. L'infermita' causa di servizio e' ascrivibile alla prima
delle categorie contemplate dalla legge 30 dicembre 1981, n. 834».
Nonostante il giudizio favorevole della C.M.O., con decreto n. 1/M
in data 11 gennaio 2001, l'Amministrazione negava la concessione
della pensione privilegiata, in considerazione del fatto che «ai
sensi dell'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 sono trascorsi piu' di 5
anni fra la presentazione della sopraccitata domanda di dipendenza e
la data di cessazione dal servizio del coniuge defunto (23 giugno
1992)».
Con ricorso depositato presso la segreteria di questa sezione
giurisdizionale, la ricorrente ha impugnato il menzionato
provvedimento, osservando che l'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 ha
stabilito un termine di decadenza che comporta la perdita del diritto
ove lo stesso non venga esercitato entro un termine perentorio.
Tuttavia, se e' vero che l'inerzia dell'interessato determina la
caducazione del diritto, e' altrettanto vero che ne puo' azionare una
domanda se, al momento, non ne esistono i presupposti. Nel caso di
specie, il sig. Garibaldi ha avuto i primi sintomi della propria
gravissima patologia dopo 5 anni dal collocamento a riposo. Pertanto,
in tale arco di tempo non si e' attivato, ne' avrebbe potuto farlo,
in quanto non gli era stato diagnosticato il mesotelioma, che pur
essendo stato causato l'esposizione all'amianto, si e' manifestato
soltanto dopo un lungo periodo di latenza. Diversa sarebbe stata la
situazione se, avuto anche il minimo sospetto dell'esistenza della
patologia, il sig. Garibaldi avesse omesso di inoltrare la domanda,
perche' in tal caso sarebbe logico ipotizzare la decadenza del
diritto. Viceversa, egli non poteva chiedere cio' di cui ignorava
l'esistenza, per cui non avrebbe avuto alcun senso inoltrare una
domanda per una malattia che non si era ancora manifestata.
In base alla predette considerazioni la ricorrente ha chiesto
l'accoglimento del ricorso e la concessione della pensione
privilegiata, sostenendo che il piu' volte citato art. 169 non puo'
trovare applicazione nel caso di specie, perche' altrimenti sarebbe
ipotizzabile l'illegittimita' costituzionale dello stesso per
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Con deposito in data 29 novembre 2002 il Ministero della difesa ha
trasmesso il fascicolo amministrativo relativo al ricorso, unitamente
a foglio illustrativo nel quale si evidenzia che, nonostante la
Commissione medica ospedaliera dell'Ospedale Militare Marittimo di La
Spezia abbia accertato che la prolungata esposizione all'amianto sia
stata la causa determinante della patologia neoplastica che ha
condotto a morte il militare, l'Amministrazione non ha potuto che
emettere decreto negativo in aderenza alla normativa vigente in
materia rappresentata dall'art. 169 del d.P.R. 1092/1973.
All'odierna udienza l'avv. Emanuela Monaci, in rappresentanza di
parte ricorrente, ha depositato memoria nella quale si evidenzia come
controparte non abbia prodotto alcuna memoria difensiva nel termine
di costituzione di rito, bensi' il solo fascicolo degli atti
amministrati-sanitari.
Nell'intervento orale, il difensore di parte si e' richiamato agli
atti scritti, insistendo per la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Considerato in diritto
Questo giudice ritiene non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, sollevata dalla difesa della ricorrente con
riferimento all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza).
La norma in questione dispone infatti che «La domanda di
trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia
lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza
chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita' o delle
lesioni contratte» (primo comma) e che «Il termine e' elevato a dieci
anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo» (secondo
comma).
In sostanza, la sopra riportata disposizione prevede
l'inammissibilita' della domanda di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio ove siano trascorsi cinque anni dalla data di
cessazione dall'attivita', indipendentemente dalle modalita' di
manifestazione della malattia.
Trattasi di una scelta che, alla luce delle conoscenze mediche e
scientifiche dell'epoca in cui entro' in vigore il T.U. delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, traeva la
sua ratio dal fatto che non erano note patologie che fossero del
tutto prive di qualunque manifestazione sintomatica per un arco di
tempo superiore, per cui sembrava logico che cinque anni
rappresentassero un congruo arco di tempo per consentire al
lavoratore l'esercizio del proprio diritto e per assicurare che
effettivamente la situazione morbosa avesse avuto origine in costanza
di rapporto di lavoro. E che questa fosse la logica ispiratrice della
norma, trova conferma nel fatto che, per quanto riguarda il morbo di
Parkinson, malattia della quale erano gia' all'epoca note le
particolari difficolta' nella diagnosi, fosse eccezionalmente
prevista l'elevazione a dieci anni del termine di ammissibilita'
della domanda di pensione privilegiata (art. 169, secondo comma).
Il successivo progresso scientifico in materia, tuttavia, ha messo
in luce l'esistenza di altre patologie a decorso lento e latente, il
cui periodo di totale assenza di manifestazioni morbose va ben oltre
il quinquennio, per superare talora anche alcuni decenni.
Ci si riferisce alle malattie provocate dall'esposizione
all'amianto, materiale impiegato in modo massivo nella produzione
industriale fino alla fine degli armi settanta.
Come e' stato osservato dalla Commissione medica ospedaliera
dell'Ospedale Marittimo di La Spezia, e' ormai unanimemente
riconosciuto dalla comunita' scientifica e, purtroppo, ben noto anche
al comune cittadino, che le fibre di amianto sono estremamente
pericolose per la salute umana. Qualunque tipo di amianto risulta
infatti cancerogeno per l'uomo. La respirazione di fibre di asbesto,
puo' determinare malattie diverse, tutte caratterizzate da un lungo
intervallo di tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della
malattia. Questo intervallo, chiamato «tempo di latenza», e' in
genere di decenni. Una delle principali malattie provocate
dall'asbesto e' il mesotelioma, un tumore maligno che puo' colpire le
membrane sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi
addominali (peritoneo). I mesoteliomi sono quasi inesistenti nella
popolazione non esposta ad asbesto, per cui l'individuazione di tale
patologia deve sempre far sospettare di una pregressa esposizione a
tale materiale, anche se molto risalente nel tempo.
Se dunque non esistono piu' dubbi, ne' a livello scientifico, ne'
a livello di conoscenza comune, circa il fatto che le patologie sopra
indicate si possano manifestare a cosi' grande distanza di tempo
dall'evento che le ha innescate, senza destare medio tempore il piu'
piccolo sospetto; viene lecito dubitare della legittimita'
costituzionale di una norma che fa decorrere il termine di decadenza
per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di
cessazione dal servizio, anziche' dal momento della manifestazione
della malattia.
Appare evidente, infatti, il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per l'ingiustificata disparita' di trattamento tra
lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso
e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza.
La lesione del principio di eguaglianza si manifesta altresi' con
riferimento al regime previsto per l'assicurazione infortuni e
malattie professionali dei lavoratori dell'industria, ove il termine
dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative decorre «dal
giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della
malattia professionale» (cfr. art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124).
L'illegittimita' costituzionale della norma censurata emerge,
infme, anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 38 della
Costituzione, che sancisce il diritto dei cittadini ad ottenere i
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia.
In effetti, i tennini decadenziali hanno la funzione di sanzionare
un comportamento omissivo o inerte, facendo venire meno il diritto di
chi, pur avendone avuto la possibilita', non si e' attivato
tempestivamente. Ora, il far decorrere il termine di decadenza, come
fa la norma in esame, dalla data di cessazione dal servizio e non da
quella della manifestazione morbosa, in tutti i casi in cui il tempo
di latenza della malattia abbia superato il periodo decadenziale,
equivale ad impedire in modo del tutto irragionevole l'esercizio del
diritto riconosciuto dall'Ordinamento, come quello alla pensione
privilegiata.
E' appena il caso di precisare che le presenti censure di
legittimita' costituzionale muovono da presupposti differenti
rispetto a quelli che sono stati alla base delle questioni sollevate,
sempre nei confronti dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, da altre
recenti ordinanze di questa Corte (cfr. ordinanza della seconda
sezione giurisdizionale d'appello n. 45/2000/A del 24 maggio-11
novembre 2000 e ordinanza della sezione giurisdizionale per la
regione Puglia n. 404 del 2 ottobre 2001-11 giugno 2002). In tali
provvedimenti si era infatti sostenuta l'esistenza di un parallelismo
tra il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla, entrambe patologie
di difficile diagnosi e a lento decorso e, pertanto, era stata
evidenziata la lesione del principio costituzionale di eguaglianza,
che imporrebbe l'estensione del termine decennale previsto per il
parkinsonismo anche all'altra infermita'. La questione, peraltro, era
stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte
costituzionale in quanto «la scelta di prorogare i termini della
domanda per l'una o per l'altra malattia, sulla base di sicuri dati
scientifici appartiene indubbiamente alla discrezionalita' del
legislatore» (cfr. Corte costituzionale ordinanza n. 300 del 15-25
luglio 2001, e ordinanza n. 246 del 2003).
Per quanto attiene alla rilevanza della questione nell'ambito del
giudizio a quo, e' sufficiente osservare che la Commissione medica
ospedaliera presso l'Ospedale Militare Marittimo di La Spezia, con
verbale n. 4411 del 29 maggio 2000, nel prendere atto che il dante
causa della ricorrente ha prestato servizio per circa trent'anni su
unita' subacquee, sia in servizio che in allestimento, ha
riconosciuto che la prolungata e cronica esposizione all'amianto, per
lungo tempo largamente usato come materiale coibentante ed isolante
nelle imbottiture sia nelle tubature che nelle paratie di bordo, va
individuata come causa unica nel determinismo della patologia
neoplastica che ha condotto a morte l'interessato, per cui il decesso
deve considerarsi avvenuto per causa di servizio. Tale giudizio non
e' stato contraddetto da nessun organo medico o tecnico, tanto e'
vero che il diniego dell'Amministrazione in ordine alla concessione
della pensione privilegiata e' stato motivato esclusivamente con
riferimento al disposto di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973.
Dalla soluzione della sollevata questione di legittimita'
costituzionale dipende quindi l'esito del giudizio
P. Q. M.
Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, questo giudice dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione dell'art. 3,
primo comma, e dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della
domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal
servizio, anziche' dal momento della manifestazione della malattia.
Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente del consiglio dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Cosi' provveduto in Genova, il 31 ottobre 2006.
Il giudice: Pastrorino Olmi