N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2006- 5 aprile 2007

  Ordinanza
del   5   aprile   2007  emessa  dalla  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale  per  la  Regione  Liguria  sul  ricorso  proposto da
            Salvetti Enrica contro Ministero della difesa

  Previdenza - Pensione privilegiata ordinaria - Termine di decadenza
  quinquennale  per  la  proposizione  della domanda - Decorrenza del
  termine  dalla data di cessazione dal servizio anziche' dal momento
  della  manifestazione  della malattia - Violazione del principio di
  uguaglianza  sotto il profilo dell'eguale trattamento di lavoratori
  dipendenti  affetti  da  malattie  a  decorso  normale  e di quelli
  affetti  da patologie a lunga latenza e della differente disciplina
  in  tema  di malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R.
  n. 1124/1965 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.
  -  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,
  n. 1092, art. 169.
  - Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
                         LA CORTE DEI CONTI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel giudizio sul ricorso
iscritto  al  n. 14202  del  registro di segreteria, depositato dalla
sig.ra Salvetti Enrica, nata a Lucca il 13 luglio 1938, rappresentata
e   difesa   nel  presente  giudizio  dall'avv.  Emanuela  Monaci  ed
elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio della medesima sito in
Massa, piazza De Gasperi n. 15/5;
   Contro  il  Ministero  della  difesa, avverso il decreto n. 1/M in
data  11 gennaio 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 169 del d.P.R.
n. 1092   del   1973,  e'  stata  respinta  la  domanda  di  pensione
privilegiata  di  reversibilita'  avanzata  dalla ricorrente, essendo
trascorsi  piu'  di  cinque  anni tra la presentazione della suddetta
domanda e la cessazione dal servizio del dante causa.
   Visto  il  decreto con il quale e' stata fissata l'odierna udienza
di discussione;
   Udita  alla  pubblica  udienza del 31 ottobre 2006 l'avv. Emanuela
Monaci per la parte ricorrente, assente il Ministero della difesa;
                          Ritenuto in fatto
   La  ricorrente  e'  vedova  del  Capitano  di  Corvetta  Garibaldi
Lamberto, cessato dal servizio per collocamento in ausiliaria in data
10 giugno 1992 e deceduto il 28 aprile 1999.
   Come risulta dallo stato di servizio in atti, il dante causa della
ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare
dal   1951  fino  al  collocamento  a  riposo,  con  assegnazione  in
prevalenza ad unita' subacquee sia in servizio che in allestimento.
   Nel  maggio  del  1998  il  Garibaldi  veniva ricoverato presso il
dipartimento  di  pneumologia del Presidio Ospedaliero di Cisanello -
Pisa, ove gli veniva diagnosticato «Mesotelioma pleurico».
   Nel marzo del 1999, dopo vari cicli di trattamenti chemioterapici,
il paziente veniva nuovamente ricoverato presso la suddetta struttura
ospedaliera,  dalla quale veniva successivamente dimesso con diagnosi
di  «Trombosi  venosa profonda dell'arto inferiore destro in paziente
con mesotelioma».
   Seguiva  un  ulteriore  ricovero in data 9 aprile 1999, durante il
quale  il  sig.  Garibaldi decedeva. Il relativo certificato cause di
morte  indica  come  causa  iniziale: «Mesotelioma pleurico sinistro»
come  causa  intermedia  «Insufficienza  respiratoria  cronica», come
causa  terminale:  «Collasso  cardiocircolatorio»  e come altri stati
morbosi rilevanti «Trombosi venosa profonda arto inferiore destro».
   In data 10 settembre 1999 la ricorrente, quale coniuge superstite,
avanzava  domanda al competente ufficio del Ministero della difesa ai
fini   del  riconoscimento  dell'equo  indennizzo  e  della  pensione
privilegiata, osservando che l'infermita' che aveva tratto a morte il
dante causa era dipendente da causa di servizio.
   La questione veniva sottoposta alla Commissione medica ospedaliera
presso  l'Ospedale  Militare  Marittimo di La Spezia che, con verbale
n. 4411  del  29 maggio 2000, osservava: «che il mesotelioma pleurico
e' una neoplasia altamente maligna che colpisce i foglietti pleurici,
diversamente dalla quasi totalita' dei tumori e' certa l'associazione
tra  mesotelioma  ed  inalazione di fibre d'amianto soprattutto se si
tratta  di  crocidolite  (asbesto  blu)  che il mesotellioma pleurico
rientra  tra  i cosiddetti signal neoplasm ossia i tumori considerati
quasi  specifici  di  particolari  esposizioni  (oltre al mesotelioma
pleurico  in  esposti ad asbesto, l'angiosarcoma epatico dei soggetti
esposti   a  livelli  molto  alti  di  cloruro  di  vinile  monomero,
l'epitelioma  su  radiodermiti, l'adenocarcinoma delle fosse nasali e
dei  seni paranasali dei soggetti esposti a polveri di legno e cuoio)
i  quali sono assimilabili a «malattie causate» e di cui e' possibile
identificare   l'agente  eflologico;  che  per  circa  trent'anni  il
Garibaldi  effettuo'  il  proprio servizio sempre destinato su unita'
subacquee  sia  in  servizio  che  in  allestimento;  che pertanto la
prolungata   cronica   esposizione   all'amianto,   per  lungo  tempo
largamente   usato  come  materiale  coibentante  ed  isolante  nelle
imbottiture  sia  nelle  tubature  che  nelle  paratie  di  bordo, va
individuata   come  causa  unica  nel  determinismo  della  patologia
neoplastica  di  cui  al  giudizio diagnostico; che la stessa insorge
dopo  un  lungo periodo di latenza dell'inizio dell'esposizione, come
nel caso in esame...».
   Sulla  base  delle  sopra  esposte premesse, la Commissione medica
ospedaliera esprimeva il seguente giudizio: «SI e' abbastanza provata
la  realta'  del  fatto  di servizio cui viene attribuita la causa di
morte. Tale fatto «SI costituisce la causa unica, immediata e diretta
della infermita' causa di morte.
   L'infermita'  causa di morte SI riunisce in se' tali condizioni da
potersi  considerare  come  avvenuta  per  vera  e  propria  causa di
servizio.  L'infermita'  causa  di servizio e' ascrivibile alla prima
delle categorie contemplate dalla legge 30 dicembre 1981, n. 834».
   Nonostante il giudizio favorevole della C.M.O., con decreto n. 1/M
in  data  11  gennaio  2001,  l'Amministrazione negava la concessione
della  pensione  privilegiata,  in  considerazione  del fatto che «ai
sensi  dell'art.  169  del  d.P.R. 1092/1973 sono trascorsi piu' di 5
anni  fra la presentazione della sopraccitata domanda di dipendenza e
la  data  di  cessazione  dal servizio del coniuge defunto (23 giugno
1992)».
   Con  ricorso  depositato  presso  la  segreteria di questa sezione
giurisdizionale,   la   ricorrente   ha   impugnato   il   menzionato
provvedimento,  osservando  che  l'art.  169  del d.P.R. 1092/1973 ha
stabilito un termine di decadenza che comporta la perdita del diritto
ove  lo  stesso  non  venga  esercitato  entro un termine perentorio.
Tuttavia,  se  e'  vero  che  l'inerzia dell'interessato determina la
caducazione del diritto, e' altrettanto vero che ne puo' azionare una
domanda  se,  al  momento, non ne esistono i presupposti. Nel caso di
specie,  il  sig.  Garibaldi  ha  avuto i primi sintomi della propria
gravissima patologia dopo 5 anni dal collocamento a riposo. Pertanto,
in  tale  arco di tempo non si e' attivato, ne' avrebbe potuto farlo,
in  quanto  non  gli  era stato diagnosticato il mesotelioma, che pur
essendo  stato  causato  l'esposizione all'amianto, si e' manifestato
soltanto  dopo  un lungo periodo di latenza. Diversa sarebbe stata la
situazione  se,  avuto  anche il minimo sospetto dell'esistenza della
patologia,  il  sig. Garibaldi avesse omesso di inoltrare la domanda,
perche'  in  tal  caso  sarebbe  logico  ipotizzare  la decadenza del
diritto.  Viceversa,  egli  non  poteva chiedere cio' di cui ignorava
l'esistenza,  per  cui  non  avrebbe  avuto alcun senso inoltrare una
domanda per una malattia che non si era ancora manifestata.
   In  base  alla  predette  considerazioni  la ricorrente ha chiesto
l'accoglimento   del   ricorso   e   la  concessione  della  pensione
privilegiata,  sostenendo  che il piu' volte citato art. 169 non puo'
trovare  applicazione  nel caso di specie, perche' altrimenti sarebbe
ipotizzabile   l'illegittimita'   costituzionale   dello  stesso  per
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   Con deposito in data 29 novembre 2002 il Ministero della difesa ha
trasmesso il fascicolo amministrativo relativo al ricorso, unitamente
a  foglio  illustrativo  nel  quale  si  evidenzia che, nonostante la
Commissione medica ospedaliera dell'Ospedale Militare Marittimo di La
Spezia  abbia accertato che la prolungata esposizione all'amianto sia
stata  la  causa  determinante  della  patologia  neoplastica  che ha
condotto  a  morte  il  militare, l'Amministrazione non ha potuto che
emettere  decreto  negativo  in  aderenza  alla  normativa vigente in
materia rappresentata dall'art. 169 del d.P.R. 1092/1973.
   All'odierna  udienza  l'avv. Emanuela Monaci, in rappresentanza di
parte ricorrente, ha depositato memoria nella quale si evidenzia come
controparte  non  abbia prodotto alcuna memoria difensiva nel termine
di  costituzione  di  rito,  bensi'  il  solo  fascicolo  degli  atti
amministrati-sanitari.
   Nell'intervento orale, il difensore di parte si e' richiamato agli
atti  scritti,  insistendo  per la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
                       Considerato in diritto
   Questo  giudice  ritiene non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre
1973,   n. 1092,   sollevata   dalla   difesa  della  ricorrente  con
riferimento all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza).
   La   norma  in  questione  dispone  infatti  che  «La  domanda  di
trattamento  privilegiato  non  e'  ammessa  se  il  dipendente abbia
lasciato  decorrere  cinque  anni dalla cessazione dal servizio senza
chiedere  l'accertamento  della  dipendenza  delle infermita' o delle
lesioni contratte» (primo comma) e che «Il termine e' elevato a dieci
anni  qualora  l'invalidita'  sia derivata da parkinsonismo» (secondo
comma).
   In    sostanza,    la   sopra   riportata   disposizione   prevede
l'inammissibilita'  della  domanda di riconoscimento della dipendenza
da  causa  di  servizio ove siano trascorsi cinque anni dalla data di
cessazione   dall'attivita',  indipendentemente  dalle  modalita'  di
manifestazione della malattia.
   Trattasi  di  una scelta che, alla luce delle conoscenze mediche e
scientifiche  dell'epoca  in cui entro' in vigore il T.U. delle norme
sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato,  approvato  con d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, traeva la
sua  ratio  dal  fatto  che  non erano note patologie che fossero del
tutto  prive  di  qualunque manifestazione sintomatica per un arco di
tempo   superiore,   per   cui   sembrava   logico  che  cinque  anni
rappresentassero   un   congruo  arco  di  tempo  per  consentire  al
lavoratore  l'esercizio  del  proprio  diritto  e  per assicurare che
effettivamente la situazione morbosa avesse avuto origine in costanza
di rapporto di lavoro. E che questa fosse la logica ispiratrice della
norma,  trova conferma nel fatto che, per quanto riguarda il morbo di
Parkinson,   malattia  della  quale  erano  gia'  all'epoca  note  le
particolari   difficolta'   nella   diagnosi,  fosse  eccezionalmente
prevista  l'elevazione  a  dieci  anni  del termine di ammissibilita'
della domanda di pensione privilegiata (art. 169, secondo comma).
   Il successivo progresso scientifico in materia, tuttavia, ha messo
in  luce l'esistenza di altre patologie a decorso lento e latente, il
cui  periodo di totale assenza di manifestazioni morbose va ben oltre
il quinquennio, per superare talora anche alcuni decenni.
   Ci   si   riferisce   alle   malattie  provocate  dall'esposizione
all'amianto,  materiale  impiegato  in  modo massivo nella produzione
industriale fino alla fine degli armi settanta.
   Come  e'  stato  osservato  dalla  Commissione  medica ospedaliera
dell'Ospedale   Marittimo   di   La  Spezia,  e'  ormai  unanimemente
riconosciuto dalla comunita' scientifica e, purtroppo, ben noto anche
al  comune  cittadino,  che  le  fibre  di  amianto sono estremamente
pericolose  per  la  salute  umana. Qualunque tipo di amianto risulta
infatti  cancerogeno per l'uomo. La respirazione di fibre di asbesto,
puo'  determinare  malattie diverse, tutte caratterizzate da un lungo
intervallo di tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della
malattia.  Questo  intervallo,  chiamato  «tempo  di  latenza», e' in
genere   di   decenni.   Una   delle  principali  malattie  provocate
dall'asbesto e' il mesotelioma, un tumore maligno che puo' colpire le
membrane  sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi
addominali  (peritoneo).  I  mesoteliomi sono quasi inesistenti nella
popolazione  non esposta ad asbesto, per cui l'individuazione di tale
patologia  deve  sempre far sospettare di una pregressa esposizione a
tale materiale, anche se molto risalente nel tempo.
   Se  dunque non esistono piu' dubbi, ne' a livello scientifico, ne'
a livello di conoscenza comune, circa il fatto che le patologie sopra
indicate  si  possano  manifestare  a  cosi' grande distanza di tempo
dall'evento  che le ha innescate, senza destare medio tempore il piu'
piccolo   sospetto;   viene   lecito   dubitare   della  legittimita'
costituzionale  di una norma che fa decorrere il termine di decadenza
per  l'inoltro  della  domanda di pensione privilegiata dalla data di
cessazione  dal  servizio,  anziche' dal momento della manifestazione
della malattia.
   Appare   evidente,  infatti,  il  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione  per  l'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
lavoratori  dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso
e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza.
   La  lesione del principio di eguaglianza si manifesta altresi' con
riferimento  al  regime  previsto  per  l'assicurazione  infortuni  e
malattie  professionali dei lavoratori dell'industria, ove il termine
dell'azione  per  conseguire le prestazioni assicurative decorre «dal
giorno   dell'infortunio  o  da  quello  della  manifestazione  della
malattia  professionale»  (cfr.  art.  112 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124).
   L'illegittimita'  costituzionale  della  norma  censurata  emerge,
infme,  anche  sotto  il  profilo  del  contrasto con l'art. 38 della
Costituzione,  che  sancisce  il  diritto dei cittadini ad ottenere i
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia.
   In effetti, i tennini decadenziali hanno la funzione di sanzionare
un comportamento omissivo o inerte, facendo venire meno il diritto di
chi,   pur  avendone  avuto  la  possibilita',  non  si  e'  attivato
tempestivamente.  Ora, il far decorrere il termine di decadenza, come
fa  la norma in esame, dalla data di cessazione dal servizio e non da
quella  della manifestazione morbosa, in tutti i casi in cui il tempo
di  latenza  della  malattia  abbia superato il periodo decadenziale,
equivale  ad impedire in modo del tutto irragionevole l'esercizio del
diritto  riconosciuto  dall'Ordinamento,  come  quello  alla pensione
privilegiata.
   E'  appena  il  caso  di  precisare  che  le  presenti  censure di
legittimita'   costituzionale   muovono   da  presupposti  differenti
rispetto a quelli che sono stati alla base delle questioni sollevate,
sempre  nei confronti dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, da altre
recenti  ordinanze  di  questa  Corte  (cfr.  ordinanza della seconda
sezione  giurisdizionale  d'appello  n. 45/2000/A  del  24  maggio-11
novembre  2000  e  ordinanza  della  sezione  giurisdizionale  per la
regione  Puglia  n. 404  del  2 ottobre 2001-11 giugno 2002). In tali
provvedimenti si era infatti sostenuta l'esistenza di un parallelismo
tra  il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla, entrambe patologie
di  difficile  diagnosi  e  a  lento  decorso  e, pertanto, era stata
evidenziata  la  lesione del principio costituzionale di eguaglianza,
che  imporrebbe  l'estensione  del  termine decennale previsto per il
parkinsonismo anche all'altra infermita'. La questione, peraltro, era
stata    dichiarata    manifestamente   inammissibile   dalla   Corte
costituzionale  in  quanto  «la  scelta  di prorogare i termini della
domanda  per  l'una o per l'altra malattia, sulla base di sicuri dati
scientifici   appartiene   indubbiamente  alla  discrezionalita'  del
legislatore»  (cfr.  Corte  costituzionale ordinanza n. 300 del 15-25
luglio 2001, e ordinanza n. 246 del 2003).
   Per  quanto attiene alla rilevanza della questione nell'ambito del
giudizio  a  quo,  e' sufficiente osservare che la Commissione medica
ospedaliera  presso  l'Ospedale  Militare Marittimo di La Spezia, con
verbale  n. 4411  del  29 maggio 2000, nel prendere atto che il dante
causa  della  ricorrente ha prestato servizio per circa trent'anni su
unita'   subacquee,   sia   in   servizio  che  in  allestimento,  ha
riconosciuto che la prolungata e cronica esposizione all'amianto, per
lungo  tempo  largamente usato come materiale coibentante ed isolante
nelle  imbottiture  sia nelle tubature che nelle paratie di bordo, va
individuata   come  causa  unica  nel  determinismo  della  patologia
neoplastica che ha condotto a morte l'interessato, per cui il decesso
deve  considerarsi  avvenuto per causa di servizio. Tale giudizio non
e'  stato  contraddetto  da  nessun organo medico o tecnico, tanto e'
vero  che  il diniego dell'Amministrazione in ordine alla concessione
della  pensione  privilegiata  e'  stato  motivato esclusivamente con
riferimento al disposto di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973.
   Dalla   soluzione   della   sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale dipende quindi l'esito del giudizio
                              P. Q. M.
   Visti  gli  art.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  questo giudice dichiara rilevante e non manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169
del  d.P.R.  29  dicembre  1973, n. 1092, per violazione dell'art. 3,
primo comma, e dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della
domanda  di  pensione  privilegiata  dalla  data  di  cessazione  dal
servizio, anziche' dal momento della manifestazione della malattia.
   Sospende  il  giudizio  ed  ordina alla segreteria la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
     Cosi' provveduto in Genova, il 31 ottobre 2006.
                     Il giudice: Pastrorino Olmi