N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo - 10 maggio 2007
Ordinanza
dell'8 maggio 2007 emessa dal Commissione tributaria di Genova sul
ricorso proposto da Riciputi Stefano contro Regione Liguria
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Norme della
Regione Liguria - Recupero delle tasse automobilistiche dovute per
l'anno 1999 - Proroga di un anno, al 31 dicembre 2003, del termine
triennale stabilito dalla legge statale - Denunciata lesione della
competenza statale esclusiva a legiferare in materia di tributi
erariali.
- Legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e).
(GU n.13 del 19-3-2008 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Ha emesso la seguente ordinanza - sull'appello n. 1685/05,
depositato il 30 settembre 2005, - avverso la sentenza
n. 298/20/2004, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di
Genova, contro Regione Liguria, proposto dal ricorrente Riciputi
Stefano, via degli Albanesi n. 352 - 16100 Genova, difeso da Rossi
avv. Dario, p.zza Cattaneo n. 26/11 - 16128 Genova.
Atti impugnati: avviso di accertamento tasse auto 1999.
Visti l'atto di appello e gli atti tutti di causa;
Dato atto che la Regione Liguria, gia' costituita in primo grado,
non si e' costituita nel presente secondo grado;
Udita alla pubblica udienza del 9 marzo 2007 la relazione del
giudice Pasquale Germani e udito altresi' l'appellante;
Ritenuto e considerato quanto segue.
Esposizione del fatto
Con ricorso in data 16 novembre 2003 alla Commissione tributaria
provinciale di Genova il sig. Riciputi Stefano impugnava l'avviso di
accertamento e di irrogazione di sanzioni della Regione Liguria per
omesso pagamento delle tasse automobilistiche relative all'anno 1999:
motivo del ricorso era l'intervenuta prescrizione della pretesa
impositiva.
Si costituiva la Regione Liguria affermando che la prescrizione
non si era verificata in quanto essa, con l'art. 10 della propria
legge n. 20 del 7 maggio 2002, aveva prorogato i termini per il
recupero delle tasse in questione, concludendo per la reiezione del
ricorso.
La Commissione, con sentenza n. 298/20/04 depositata il 25
novembre 2004, ritenendo non provato il rispetto del termine per
impugnare da parte del ricorrente, dichiarava inammissibile il
ricorso.
Ha proposto appello il ricorrente, con atto del 28 settembre 2005
consegnato il 30 settembre 2005 alla Regione Liguria e depositato
nella stessa data presso questa Commissione, avverso la sentenza
affermando non essersi verificata l'inammissibilita' del ricorso e
chiedendo quindi, previa rimessione degli atti alla Corte
costituzionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 10 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2002, di
annullare la sentenza e accogliere il ricorso;
A seguito dell'udienza pubblica del 9 marzo 2007 questa
Commissione, rilevato che la sentenza di primo grado ha erroneamente
ritenuto che il ricorso introduttivo fosse inammissibile e che invece
esso in base agli atti risulta tempestivo, ha deciso di passare
all'esame del merito della causa e cioe' all'esame della questione
della pretesa prescrizione del potere della regione di procedere al
recupero delle tasse automobilistiche non pagate; la Commissione ha
quindi ritenuto rilevante per la decisione della causa e non
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata
dal contribuente, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione,
dell'art. 10 della legge della Regione Liguria n. 20 del 7 maggio
2002 che recita: «Art. 10 Rinvio di termini - 1. Il recupero delle
tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria,
viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000,
entro il 31 dicembre 2003».
Motivi della decisione
Nella materia in esame l'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
(Misure in materia tributaria) convertito nella legge 28 febbraio
1983, n. 53, ha stabilito il termine di prescrizione triennale per il
recupero delle tasse automobilistiche non pagate: successivamente,
con vari atti normativi, il legislatore statale ha attribuito, il
gettito delle tasse in questione alle regioni a statuto ordinario
demandando alle stesse anche i poteri di riscossione, di
accertamento, di applicazione delle sanzioni, restando evidentemente
ferma la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina
sostanziale delle tasse stesse: in tal modo le tasse automobilistiche
non possono qualificarsi come tributo proprio della regione nel senso
voluto dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione e pertanto la
pretesa della legge regionale della Liguria di modificare i termini
di prescrizione dell'accertamento non e' ammissibile in quanto lesiva
della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione. La Corte
costituzionale ha del resto gia' enunciato i concetti suesposti in
analoga questione relativa a legge regionale del Piemonte (sentenza
n. 296 del 2003). Poiche' quindi la questione non e' manifestamente
infondata ed e' rilevante ai fini della definizione del presente
giudizio vertendo questo proprio sul compimento della prescrizione
del potere di recupero della tassa automobilistica da parte
dell'Amministrazione regionale, essa va sottoposta al giudizio della
Corte costituzionale sospendendosi il processo in attesa della
pronuncia della Corte.
P. Q. M.
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione
Liguria n. 20 del 7 maggio 2002 per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione;
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti, al Presidente della Giunta regionale della
Liguria e al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.
Cosi' deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 9 marzo
2007.
Il Presidente: Moraglia
Il giudice relatore ed estensore: Germani