N. 54 ORDINANZA 10 - 13 marzo 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Circolazione   stradale   -   Reato   di  guida  sotto  l'influenza
  dell'alcool  e  reato di guida in stato di alterazione psico-fisica
  per   uso   di   sostanze   stupefacenti   -  Prevista  competenza,
  rispettivamente,  del tribunale monocratico e del giudice di pace -
  Lamentata   irrazionalita'  della  disciplina,  con  ingiustificata
  disparita' di trattamento, ed evocata violazione dell'art. 24 Cost.
  -   Carenza   di  motivazione  in  relazione  a  tale  parametro  -
  Indeterminatezza  del  petitum  -  Manifesta inammissibilita' della
  questione.
  -  Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 186,
  comma  2,  e  187, comma 7, come sostituiti dall'art. 5 del d.l. 27
  giugno  2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
  agosto 2003, n. 214.
  - Costituzione, artt. 3 e 24.
  Circolazione   stradale   -   Reato   di  guida  sotto  l'influenza
  dell'alcool  -  Prevista  competenza  del  tribunale  monocratico -
  Conseguente  preclusione  dell'ammissione all'oblazione, consentita
  agli imputati del reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti,
  di  competenza  del  giudice  di  pace  -  Denunciata irragionevole
  disparita'  di  trattamento - Assoluta carenza di descrizione della
  fattispecie - Manifesta inammissibilita' della questione.
  -  D.L.  27  giugno  2003,  n. 151, (convertito, con modificazioni,
  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) art. 5 (sostitutivo degli artt.
  186, comma 2, e 187, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
  - Costituzione, art. 3.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio   FINOCCHIARO,   Alfonso   QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2,
e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della  strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge
27  giugno  2003  n. 151  (Modifiche  ed integrazioni al codice della
strada),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,  promossi  con  ordinanze  del 9 maggio 2007 dal Tribunale di
Genova nel procedimento penale a carico di R.B. e del 18 ottobre 2005
dal  Tribunale  di  Pesaro  nel procedimento penale a carico di F.F.,
iscritte  ai  nn.  647 e 723 del registro ordinanze 2007 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  38 e 42, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  9  maggio  2007, il Tribunale
ordinario   di  Genova  (r.o.  n. 647  del  2003)  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  articoli  3  e 24 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  come  sostituiti  dall'art.  5  del decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
     che,  riferisce il rimettente, R.B. e' stato citato a seguito di
opposizione  a decreto penale di condanna, emesso per il reato di cui
all'art.  186,  comma  2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ascrittogli per
avere  circolato  alla  guida  di un veicolo in stato di ebbrezza per
l'uso di sostanze alcoliche;
     che,  in  tale  sede,  l'imputato ha eccepito l'incompetenza per
materia   del   tribunale   in  composizione  monocratica,  ritenendo
sussistere,  in  ordine  al procedimento per il reato di cui all'art.
186,  comma  2, del codice della strada, la competenza del giudice di
pace,  cosi' come evidenziato in un recente orientamento della stessa
Corte di cassazione;
     che,  in quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il  rimettente  osserva  che, nell'ambito del codice della strada, le
disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 avevano in precedenza sempre
costituito  un  sistema  unitario,  attenendo  allo  stesso  tipo  di
comportamento  illecito,  cioe'  la  guida  in  stato  di alterazione
psico-fisica  indotta dall'uso di sostanze «attive», quali l'alcool o
gli stupefacenti, ed erano, quindi, in tal senso, entrambe preposte a
garantire la sicurezza della circolazione stradale;
     che,  riferisce il rimettente, successivamente, con la normativa
istitutiva   della   competenza   penale  del  giudice  di  pace,  le
contravvenzioni  di  cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada
sono  state attribuite a tale organo giudicante e sottoposte a regime
sanzionatorio differenziato;
     che,  ricorda  sempre  il rimettente, a distanza di breve tempo,
tale «nuovo regime» e' stato modificato ulteriormente dal d.l. n. 151
del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003, che ha conferito ai
predetti  reati  una  maggiore efficacia sanzionatoria, attraverso il
ripristino  delle  originarie  sanzioni penali (arresto e ammenda, da
applicarsi congiuntamente);
     che,  prosegue  il  rimettente,  da  tale  scelta avrebbe dovuto
discendere,  quale logico corollario, l'attribuzione della competenza
al   giudice   togato   per   entrambe   le   fattispecie,  anche  in
considerazione   della   peculiarieta'  del  procedimento  penale  in
materia,  caratterizzato da significative difficolta' di accertamento
dei fatti;
     che  invece,  secondo il rimettente, nell'intervento del 2003 il
legislatore,   facendo   ricorso   ad   una   formula  anomala  («per
l'irrogazione  della  pena») e collocando la disposizione attributiva
della  competenza  all'interno  del  solo  art.  186, c.d.s., avrebbe
legittimato  l'interpretazione  in  base alla quale sarebbe prevista,
dopo  l'intervento normativo del 2003, una diversa ripartizione della
competenza;
     che  tale  ripartizione  della competenza determinerebbe diversi
dubbi di costituzionalita', sia perche' sarebbe assolutamente inutile
e   antieconomica,  sia  perche'  irragionevolmente  sottrarrebbe  al
tribunale  la  fattispecie (guida in stato di alterazione da sostanze
psicotrope)  in  astratto  piu'  grave,  determinando al contempo una
ingiustificata   disparita'   di   trattamento  in  relazione  a  due
fattispecie omogenee;
     che,  con  ordinanza del 18 ottobre 2005, il Tribunale ordinario
di  Pesaro  (r.o.  n. 723  del  2003)  ha  sollevato, con riferimento
all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art.   5  del  d.l.  27  giugno  2003,  n. 151,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
denunciando  la  disparita' di trattamento della diversa attribuzione
di  competenza  per  le due fattispecie, sostanzialmente omogenee, di
guida  in  stato di ebbrezza e di guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti;
     che   il  rimettente  riferisce  che,  essendo  stata  richiesta
dall'imputato  l'ammissione all'oblazione, la questione sottoposta al
suo esame sarebbe rilevante nel giudizio a quo;
     che,  intervenuto  in tale giudizio, il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
chiesto  che  la  questione sia dichiarata inammissibile e, comunque,
infondata.
   Considerato  che il giudice monocratico del Tribunale ordinario di
Genova   dubita,   in   riferimento   agli  articoli  3  e  24  della
Costituzione,  della  legittimita' costituzionale degli articoli 186,
comma  2,  e  187,  comma  7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice della strada), come sostituiti dall'art. 5 del
decreto-legge  27  giugno  2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto  2003,  n. 214,  nella  parte in cui dette norme prevedono una
competenza  differenziata  per  il  reato  di guida sotto l'influenza
dell'alcool;
     che il giudice monocratico presso il Tribunale di Pesaro dubita,
con  riferimento  all'art.  3  della Costituzione, della legittimita'
costituzionale  dell'art. 5 del predetto d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
per  la ritenuta disparita' di trattamento della diversa attribuzione
di  competenza  delle  due  fattispecie, sostanzialmente omogenee, di
guida  in  stato di ebbrezza e di guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti;
     che  le  questioni  sollevate  riguardano  la  stessa  norma,  e
prospettano    censure   analoghe   con   riferimento   a   parametri
costituzionali   parzialmente   coincidenti,  per  cui  e'  opportuno
procedere alla trattazione congiunta dei relativi giudizi;
     che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale di
Genova  con  riferimento  al parametro di cui all'art. 24 Cost., deve
rilevarsi  che  l'ordinanza  di  rimessione  e'  del tutto carente di
motivazione  e  che,  quanto alla questione sollevata con riferimento
all'art.   3   Cost.,   la   stessa  ordinanza  si  caratterizza  per
l'indeterminatezza del petitum (da ultimo, ordinanze nn. 35 e 279 del
2007),  non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto tra i due
astrattamente ipotizzabili, tra loro peraltro diametralmente opposti;
     che,  quanto  alla  questione sollevata dal Tribunale di Pesaro,
l'ordinanza  di  rimessione  e' totalmente priva di descrizione della
fattispecie  oggetto del giudizio a quo, il che comporta - secondo la
costante  giurisprudenza  di  questa  Corte (si vedano, da ultimo, le
ordinanze   nn.   45,   72,  91  e  132  del  2007)  -  la  manifesta
inammissibilita' della questione sollevata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  come  sostituiti  dall'art.  5  del decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al codice della strada),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata,  in  riferimento  agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5 del decreto-legge 27 giugno
2003,   n. 151   (Nuovo   codice   della   strada),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1°  agosto 2003, n. 214, sollevata, con
riferimento  all'art.  3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 marzo 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola