N. 57 ORDINANZA 10 - 13 marzo 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Devoluzione alle commissioni tributarie anziche' al giudice ordinario dei ricorsi dei terzi opponenti che, rivendicando la proprieta' del bene, non sono debitori esecutati - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione del diritto di difesa del terzo - Mancata sperimentazione della possibilita' di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.13 del 19-3-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma
26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promosso con
ordinanza del 28 febbraio 2007 dal Tribunale di Novara nel
procedimento civile vertente tra F. A. e la S. s.p.a., iscritta al
n. 519 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 58, 1ยช serie speciale, dell'anno 2007;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
Ritenuto che il Tribunale di Novara, con ordinanza emessa il 28
febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35,
comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, nella parte in cui - inserendo la lettera e-ter all'art. 19
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ed attribuendo alle
commissioni tributarie la cognizione dei ricorsi proposti avverso il
fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 - devolve alla giurisdizione delle commissioni
tributarie, anziche' a quella del giudice ordinario in funzione di
giudice dell'esecuzione, anche i ricorsi dei terzi opponenti che,
rivendicando la proprieta' del bene mobile registrato, non sono
debitori esecutati e non hanno un contenzioso pendente dinanzi alle
menzionate commissioni tributarie;
che il giudizio a quo e' stato promosso dal terzo proprietario,
il quale si e' opposto all'iscrizione da parte dell'esattoria del
fermo amministrativo su veicoli non di proprieta' del debitore
contribuente esecutato;
che, quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale
rimettente ne motiva la sussistenza, affermando che la norma
censurata sembrerebbe deporre per l'esclusione della giurisdizione
del giudice ordinario in ogni caso di fermo amministrativo (anche non
collegato ad un ricorso di natura tributaria), sicche' soltanto la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione
stessa, quanto meno per la parte in cui devolve alle commissioni
tributarie anche i ricorsi avverso i provvedimenti di fermo
amministrativo proposti dai terzi opponenti (non aventi alcun
contenzioso tributario pendente dinanzi alle commissioni tributarie),
puo' far ritenere la giurisdizione del giudice ordinario;
che il giudice rimettente osserva che, anteriormente all'entrata
in vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge n. 223
del 2006, la Corte di cassazione, a sezioni unite, aveva affermato
che il fermo amministrativo e' atto funzionale all'espropriazione
forzata e che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di esso
si deve realizzare davanti al giudice ordinario;
che il legislatore, consentendo la proposizione del ricorso
avverso il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili
registrati soltanto dinanzi alle commissioni tributarie, avrebbe
fatto venir meno la giurisdizione del giudice ordinario, tra l'altro
dimenticando che l'esecuzione esattoriale viene adottata per la
riscossione non solo dei crediti tributari, ma anche dei contributi
INPS e INAIL e delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte
dalla pubblica amministrazione (ad esempio, a seguito di
contravvenzioni stradali), le cui controversie di merito non sono
affatto devolute alle commissioni tributarie;
che, ad avviso del rimettente, la scelta operata dal legislatore
in ordine alla giurisdizione delle commissioni tributarie sui ricorsi
avverso i provvedimenti di fermo amministrativo contrasterebbe con
l'attuale ordinamento legislativo dell'esecuzione esattoriale, nel
quale permane la giurisdizione del giudice ordinario: a quest'ultimo
verrebbe sottratto soltanto il controllo di una fase - quella
relativa al fermo - che ha natura cautelare e prodromica al
pignoramento ed e' pertanto gia' inserita nella fase esecutiva;
che, secondo il giudice a quo, non sarebbe ragionevole ne'
costituzionalmente legittimo che il legislatore abbia sottratto alla
giurisdizione del giudice ordinario una fase del procedimento
esecutivo esattoriale che, per tutto il resto, rimane sotto il
controllo di quest'ultimo giudice;
che il rimettente sottolinea inoltre che dinanzi alle
commissioni tributarie vi sono per il ricorrente delle limitazioni
alla facolta' di provare le proprie ragioni, dovendo pronunciarsi le
predette commissioni, salva l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio, solo su documenti e mai su testimonianze, ammesse invece,
seppur in limitati casi, dall'art. 621 del codice di procedura
civile;
che la scelta del legislatore di affidare un segmento del
procedimento esecutivo esattoriale alla cognizione di un giudice
speciale non sarebbe ispirato a ragionevolezza e contrasterebbe con
l'ordinamento vigente, perche' tra i principi generali cui il
legislatore deve ispirarsi vi e' quello fissato dall'art. 25 della
Costituzione, per cui nessuno puo' essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge: e nella fattispecie il giudice
naturale sarebbe il giudice ordinario, la cui giurisdizione permane
per tutto il resto del procedimento esecutivo esattoriale, salvo che
per il fermo;
che - ricorda conclusivamente il rimettente - altro principio
fondamentale e' quello dettato dall'art. 102 della Costituzione, per
cui non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali e, ove gia' vi siano, come le commissioni tributarie, ai
medesimi non potrebbero essere attribuiti altri compiti del tutto
diversi da quelli strettamente connessi con le loro funzioni;
che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilita' o,
comunque, per la non fondatezza della questione;
che, dopo aver sottolineato il contrasto tra il dispositivo e la
motivazione dell'ordinanza di rimessione in relazione ai parametri
evocati, la difesa erariale rileva che il giudice a quo ha omesso di
verificare in modo analitico se siano consentite interpretazioni
diverse della norma sottoposta a censura, tali da consentirne una
lettura conforme ai principi costituzionali evocati;
che, in ogni caso, la questione sarebbe infondata, perche' il
legislatore gode di ampia discrezionalita' nel definire la disciplina
del processo e dei relativi istituti, e le relative scelte sono
censurabili sotto un profilo costituzionale solo ove si manifestino
irragionevoli ed arbitrarie;
che nella specie la scelta legislativa, mirante a risolvere le
difficolta' interpretative della disciplina vigente, non sarebbe
irragionevole, attesa la natura tributaria dell'atto sotteso
all'emanazione del fermo amministrativo e la natura di parte nel
relativo processo del concessionario procedente;
che, con la norma censurata, il legislatore non avrebbe
istituito ex novo una giurisdizione speciale, essendosi limitato a
disciplinare un aspetto processuale del procedimento esecutivo
esattoriale, attribuendo la competenza a conoscere delle questioni
concernenti una misura generale cautelare finalizzata ad assicurare
la riscossione delle imposte al giudice cui spetta di decidere del
credito garantito;
che l'ordinanza di rimessione - osserva infine l'Avvocatura -
denoterebbe un uso distorto dell'incidente di costituzionalita' al
fine di sindacare scelte discrezionali del legislatore e tentare di
conseguire l'avallo alla tesi interpretativa formulata.
Considerato che il dubbio di legittimita' costituzionale,
sollevato dal Tribunale di Novara, investe l'art. 35, comma
26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui
- inserendo la lettera e-ter all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), ed attribuendo alle commissioni tributarie la
cognizione dei ricorsi proposti avverso il fermo di beni mobili
registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -
devolve alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anziche' a
quella del giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione,
anche i ricorsi dei terzi opponenti che, rivendicando la proprieta'
del bene mobile registrato sottoposto a fermo, non sono debitori
esecutati e non hanno un contenzioso pendente dinanzi alle menzionate
commissioni tributarie;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata
violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perche' il
legislatore avrebbe irragionevolmente affidato un segmento del
procedimento esecutivo esattoriale - quello relativo alla misura
cautelare del fermo amministrativo, prodromica al pignoramento - alla
cognizione delle commissioni tributarie, giudice speciale,
sottraendola al giudice ordinario, la cui giurisdizione permane per
tutto il resto del procedimento esecutivo esattoriale, salvo che per
il fermo; ed avrebbe sottoposto a tale giurisdizione speciale anche
il ricorso del terzo proprietario, con ricadute quanto al suo diritto
di difesa, non essendo in alcun modo possibile dare ingresso alla
prova testimoniale dinanzi alle commissioni tributarie;
che questa Corte ha piu' volte affermato che il giudice e'
abilitato a sollevare la questione di legittimita' costituzionale
solo dopo aver accertato che sia impossibile seguire
un'interpretazione da lui ritenuta non contraria a Costituzione e
che, conseguentemente, e' manifestamente inammissibile la questione
sollevata senza che il rimettente abbia dimostrato di avere esperito
il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla
soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta (tra le tante,
ordinanze n. 108 e n. 68 del 2007);
che l'ordinanza di rimessione muove da una lettura ampia della
portata della norma denunciata per poi sollecitare, attraverso una
pronuncia di illegittimita' costituzionale, una riduzione dell'ambito
della introdotta giurisdizione tributaria, senza spiegare perche' la
devoluzione alle commissioni tributarie dovrebbe operare anche la'
dove la controversia abbia ad oggetto l'opposizione promossa dal
terzo che, senza contestare il rapporto tributario, si limiti a
mettere in discussione l'appartenenza al contribuente debitore del
bene mobile registrato sottoposto al fermo;
che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Novara e'
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 26-quinquies, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola