N. 58 ORDINANZA 10 - 13 marzo 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

   Sanzioni  amministrative  -  Sanzione  applicata  dal Prefetto per
  violazione  al  codice  della  strada  -  Omessa  previsione  di un
  termine,  diverso  da  quello  stabilito  per la prescrizione delle
  sanzioni,  per  l'emissione  dell'ordinanza-ingiunzione - Lamentata
  violazione  del  diritto  di  difesa,  dei  principi di ragionevole
  durata  del  processo  e di ragionevolezza - Carenza di motivazione
  sulla  rilevanza della questione - Richiesta di esercizio di potere
  discrezionale  riservato al legislatore e omessa formulazione di un
  petitum specifico - Manifesta inammissibilita' della questione.
  - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.
  - Costituzione, artt. 3, 24, e 111.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge
24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza  del  20  aprile  2007  dal  Giudice di pace di Sorgono nel
procedimento  civile vertente tra Alessandro Murru e la Prefettura di
Nuoro,  iscritta  al  n. 599 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ยช serie speciale,
dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
   Ritenuto che, con ordinanza del 20 aprile 2007, il Giudice di pace
di  Sorgono  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art.  18  della  legge  24  novembre  l981, n. 689 (Modifiche al
sistema  penale),  con  riferimento  agli  articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente un termine
(diverso  e  piu'  breve da quello di prescrizione delle sanzioni, di
cui      al      successivo      art.     28)     per     l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione;
     che,  riferisce il rimettente, in un procedimento di opposizione
a   ordinanza-ingiunzione  del  prefetto,  conseguente  alla  mancata
ottemperanza  da  parte  di  A.M.  all'intimazione  di arrestarsi, in
violazione  dell'art.  192  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), il ricorrente aveva eccepito, tra
gli altri motivi di opposizione, che l'ordinanza stessa gli era stata
notificata   oltre   quattro   anni  dopo  la  data  del  verbale  di
contestazione,  dunque  ben oltre il termine perentorio di centoventi
giorni  di  cui  ai commi 1 e 1-bis dell'art. 204 dello stesso d.lgs.
n. 285  del  1992,  con conseguente decadenza del prefetto dal potere
sanzionatorio;
     che  il  rimettente,  pur  reputando inapplicabile alla concreta
fattispecie  l'invocato termine di cui all'art. 204, comma 1-bis, del
codice  della  strada,  che a suo dire sarebbe dettato esclusivamente
per il caso del ricorso proposto dal trasgressore, non ha ritenuto di
rigettare   l'eccezione   relativa   alla   dedotta   intempestivita'
dell'ordinanza-ingiunzione;
     che,  riferisce  il  rimettente, la tesi dell'applicabilita', ai
procedimenti  sanzionatori  previsti dalla legge n. 689 del 1981, del
termine  stabilito  dall'art.  2, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di  processo  amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), da lui in precedenza
condivisa,  e'  stata smentita da una recente sentenza della Corte di
Cassazione, pronunciata a sezioni unite;
     che,  pertanto, non potendo trovare applicazione, in base a tale
ultimo   orientamento  interpretativo,  neppure  questo  termine,  il
censurato   art.   18   della   legge   n. 689   del   1981   sarebbe
incostituzionale  in quanto, non prevedendo alcun termine alla durata
del  procedimento  sanzionatorio,  de facto fa coincidere tale durata
con   il   periodo   quinquennale   di  prescrizione  delle  sanzioni
amministrative, di cui all'art. 28 della legge stessa;
     che,  quanto  alla non manifesta infondatezza, il rimettente da'
atto  che,  a  partire  dalla richiamata sentenza di legittimita', e'
ormai          pacificamente         esclusa         l'applicabilita'
all'ordinanza-ingiunzione del termine previsto dalla legge n. 241 del
1990,  e  ritenendo  che,  di  conseguenza, il potere del prefetto di
emettere  ordinanza-ingiunzione  in  relazione  alla  fattispecie  di
inottemperanza  all'ordine  di  arrestarsi  non  e' soggetto ad alcun
termine di decadenza, denuncia l'irragionevolezza della disparita' di
trattamento  tra  il  trasgressore, che ha l'onere di inviare scritti
difensivi   entro   il   breve   termine   di   trenta  giorni  dalla
contestazione,  e  l'autorita' amministrativa procedente, che avrebbe
avanti  a  se'  il termine, ben piu' lungo, di quasi 5 anni, previsto
per la prescrizione delle sanzioni amministrative;
     che, secondo il rimettente, al principio di ragionevolezza fanno
implicito  riferimento  sia  gli  artt.  24 e 111 della Costituzione,
allorche'   assicurano   alle  parti  la  parita'  di  diritti  e  la
ragionevole durata del processo, sia l'art. 3 della Costituzione, che
riconosce  ai  cittadini  pari  garanzie  e  trattamento,  siano essi
trasgressori del codice della strada o di altre norme amministrative,
di natura diversa;
     che   e'   intervenuto  nel  giudizio  di  costituzionalita'  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, deducendo l'inammissibilita'
della  questione,  sia  sotto il profilo della incompleta descrizione
della fattispecie, sia sotto quello della mancata esplorazione di una
interpretazione   costituzionalmente   compatibile,   nonche'   della
mancanza di rilevanza della questione;
     che,  nel  merito,  l'Avvocatura sottolinea l'infondatezza della
questione  relativa  all'art.  3  Cost.,  per  la  disomogeneita' del
tertium comparationis, e, in riferimento a quelle relative agli artt.
24  e  111, per la dedotta inidoneita' della normativa censurata, pur
se intesa nel senso prospettato dal rimettente, a ledere il principio
di difesa e quello del giusto processo;
   Considerato   che  il  Giudice  di  pace  di  Sorgono  dubita,  in
riferimento  agli  artt.  3,  24  e  111  della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art.  18  della  legge 24 novembre
l981,  n. 689  (Modifiche  al sistema penale), nella parte in cui non
prevede  espressamente  un termine (diverso e piu' breve da quello di
prescrizione  delle  sanzioni,  di  cui  al  successivo  art. 28) per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
     che,  il  rimettente,  pronunciando sull'eccezione di violazione
del  termine  previsto  dall'art.  204,  commi  1 e 1-bis del decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ha
ritenuto   tale   termine  inapplicabile  alla  fattispecie  prevista
dall'art.  192  dello  stesso  codice  della  strada,  senza  fornire
adeguata  motivazione  ne'  sulle  ragioni  in base alle quali, in un
giudizio  informato  al principio della domanda, coerentemente con la
conclusione   interpretativa  da  lui  prescelta,  non  ha  rigettato
l'opposizione,     ne'    sulle    stesse    ragioni    dell'asserita
inapplicabilita';
     che,  pertanto,  l'ordinanza  e'  carente sotto il profilo della
motivazione sulla rilevanza;
     che  d'altra  parte  il  rimettente,  affidando  a  questa Corte
l'individuazione  in  concreto  di  un  termine  di  decadenza  senza
indicarlo,   sollecita   l'esercizio   di  un  potere  discrezionale,
riservato al legislatore (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 347 e
n. 380  del  2007),  e  allo stesso tempo, lasciando indeterminato il
possibile  intervento  della  Corte,  omette  di formulare un petitum
specifico (v. da ultimo, ordinanze nn. 35 e 279 del 2007);
     che,  pertanto,  la questione deve ritenersi, sotto gli indicati
profili, manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  18  della  legge 24 novembre
l981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
agli  articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Sorgono con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 marzo 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola