N. 58 ORDINANZA 10 - 13 marzo 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Sanzione applicata dal Prefetto per violazione al codice della strada - Omessa previsione di un termine, diverso da quello stabilito per la prescrizione delle sanzioni, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi di ragionevole durata del processo e di ragionevolezza - Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Richiesta di esercizio di potere discrezionale riservato al legislatore e omessa formulazione di un petitum specifico - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18. - Costituzione, artt. 3, 24, e 111.(GU n.13 del 19-3-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza del 20 aprile 2007 dal Giudice di pace di Sorgono nel
procedimento civile vertente tra Alessandro Murru e la Prefettura di
Nuoro, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ยช serie speciale,
dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
Ritenuto che, con ordinanza del 20 aprile 2007, il Giudice di pace
di Sorgono ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 18 della legge 24 novembre l981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente un termine
(diverso e piu' breve da quello di prescrizione delle sanzioni, di
cui al successivo art. 28) per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione;
che, riferisce il rimettente, in un procedimento di opposizione
a ordinanza-ingiunzione del prefetto, conseguente alla mancata
ottemperanza da parte di A.M. all'intimazione di arrestarsi, in
violazione dell'art. 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), il ricorrente aveva eccepito, tra
gli altri motivi di opposizione, che l'ordinanza stessa gli era stata
notificata oltre quattro anni dopo la data del verbale di
contestazione, dunque ben oltre il termine perentorio di centoventi
giorni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 204 dello stesso d.lgs.
n. 285 del 1992, con conseguente decadenza del prefetto dal potere
sanzionatorio;
che il rimettente, pur reputando inapplicabile alla concreta
fattispecie l'invocato termine di cui all'art. 204, comma 1-bis, del
codice della strada, che a suo dire sarebbe dettato esclusivamente
per il caso del ricorso proposto dal trasgressore, non ha ritenuto di
rigettare l'eccezione relativa alla dedotta intempestivita'
dell'ordinanza-ingiunzione;
che, riferisce il rimettente, la tesi dell'applicabilita', ai
procedimenti sanzionatori previsti dalla legge n. 689 del 1981, del
termine stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di processo amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), da lui in precedenza
condivisa, e' stata smentita da una recente sentenza della Corte di
Cassazione, pronunciata a sezioni unite;
che, pertanto, non potendo trovare applicazione, in base a tale
ultimo orientamento interpretativo, neppure questo termine, il
censurato art. 18 della legge n. 689 del 1981 sarebbe
incostituzionale in quanto, non prevedendo alcun termine alla durata
del procedimento sanzionatorio, de facto fa coincidere tale durata
con il periodo quinquennale di prescrizione delle sanzioni
amministrative, di cui all'art. 28 della legge stessa;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente da'
atto che, a partire dalla richiamata sentenza di legittimita', e'
ormai pacificamente esclusa l'applicabilita'
all'ordinanza-ingiunzione del termine previsto dalla legge n. 241 del
1990, e ritenendo che, di conseguenza, il potere del prefetto di
emettere ordinanza-ingiunzione in relazione alla fattispecie di
inottemperanza all'ordine di arrestarsi non e' soggetto ad alcun
termine di decadenza, denuncia l'irragionevolezza della disparita' di
trattamento tra il trasgressore, che ha l'onere di inviare scritti
difensivi entro il breve termine di trenta giorni dalla
contestazione, e l'autorita' amministrativa procedente, che avrebbe
avanti a se' il termine, ben piu' lungo, di quasi 5 anni, previsto
per la prescrizione delle sanzioni amministrative;
che, secondo il rimettente, al principio di ragionevolezza fanno
implicito riferimento sia gli artt. 24 e 111 della Costituzione,
allorche' assicurano alle parti la parita' di diritti e la
ragionevole durata del processo, sia l'art. 3 della Costituzione, che
riconosce ai cittadini pari garanzie e trattamento, siano essi
trasgressori del codice della strada o di altre norme amministrative,
di natura diversa;
che e' intervenuto nel giudizio di costituzionalita' il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilita'
della questione, sia sotto il profilo della incompleta descrizione
della fattispecie, sia sotto quello della mancata esplorazione di una
interpretazione costituzionalmente compatibile, nonche' della
mancanza di rilevanza della questione;
che, nel merito, l'Avvocatura sottolinea l'infondatezza della
questione relativa all'art. 3 Cost., per la disomogeneita' del
tertium comparationis, e, in riferimento a quelle relative agli artt.
24 e 111, per la dedotta inidoneita' della normativa censurata, pur
se intesa nel senso prospettato dal rimettente, a ledere il principio
di difesa e quello del giusto processo;
Considerato che il Giudice di pace di Sorgono dubita, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della
legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre
l981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non
prevede espressamente un termine (diverso e piu' breve da quello di
prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28) per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
che, il rimettente, pronunciando sull'eccezione di violazione
del termine previsto dall'art. 204, commi 1 e 1-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ha
ritenuto tale termine inapplicabile alla fattispecie prevista
dall'art. 192 dello stesso codice della strada, senza fornire
adeguata motivazione ne' sulle ragioni in base alle quali, in un
giudizio informato al principio della domanda, coerentemente con la
conclusione interpretativa da lui prescelta, non ha rigettato
l'opposizione, ne' sulle stesse ragioni dell'asserita
inapplicabilita';
che, pertanto, l'ordinanza e' carente sotto il profilo della
motivazione sulla rilevanza;
che d'altra parte il rimettente, affidando a questa Corte
l'individuazione in concreto di un termine di decadenza senza
indicarlo, sollecita l'esercizio di un potere discrezionale,
riservato al legislatore (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 347 e
n. 380 del 2007), e allo stesso tempo, lasciando indeterminato il
possibile intervento della Corte, omette di formulare un petitum
specifico (v. da ultimo, ordinanze nn. 35 e 279 del 2007);
che, pertanto, la questione deve ritenersi, sotto gli indicati
profili, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre
l981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Sorgono con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola