N. 65 ORDINANZA 10 - 14 marzo 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento fra le parti del processo - Richiesta di pronuncia additiva in malam partem - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 160, modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.13 del 19-3-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice
penale modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), promosso con ordinanza del 3 maggio 2006 dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di R. G. ed altri, iscritta al n. 313 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
Visti l'atto di costituzione di R. G. ed altri nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Udito l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice penale, nella
parte in cui «non prevede l'avviso di conclusione delle indagini di
cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. quale atto interruttivo del
corso della prescrizione»;
che il rimettente - premesso che, in sede di udienza
preliminare, la difesa degli imputati ha richiesto l'emissione di
pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 del codice
di procedura penale, sul rilievo dell'intervenuta prescrizione dei
reati contestati, gia' maturata all'atto della richiesta di rinvio a
giudizio - evidenzia che, prima di tale evento, «l'unico atto di
iniziativa del P.M. inoltrato agli imputati interessati» risulta
essere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 415-bis cod. proc. pen.: atto non rientrante tra quelli
indicati dall'art. 160, secondo comma, cod. pen. ed aventi efficacia
interruttiva del corso della prescrizione;
che questi ultimi - argomenta il giudice a quo - si
caratterizzano per essere sintomatici della persistenza
dell'interesse punitivo in capo allo Stato, presupponendo essi «lo
svolgimento di attivita' processuale da parte degli organi
giudiziari»: cosi' da palesare la volonta' dello Stato, espressa
attraverso i suoi organi, di proseguire nella pretesa punitiva;
caratteristiche, queste, che connotano indubbiamente anche l'avviso
di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto nel rito penale
dalla legge n. 479 del 1999;
che, invero, attraverso l'avviso di conclusione delle indagini,
il pubblico ministero «concretamente anticipa» l'accusa nei confronti
della persona indagata, attraverso modalita' formali del tutto
assimilabili alla contestazione del fatto cui e' preordinata la
richiesta di rinvio a giudizio: cosi' manifestandosi, attraverso
un'univoca iniziativa dell'organo d'accusa, la volonta' statuale di
coltivare la punizione da parte dello Stato;
che pertanto, deduce ancora il giudice a quo, l'omesso
inserimento di tale atto nel novero di quelli interruttivi di cui
all'art. 160, secondo comma, cod. pen. puo' essere spiegato solo
ipotizzando «il mancato coordinamento tra la disposizione introdotta
[...] ed il codice di diritto sostanziale»; apparendo altrimenti
incongruo che ad un tal genere di atto, in tutto rispondente ai
criteri che connotano gli altri atti interruttivi della prescrizione,
non venga riconosciuta identica efficacia;
che d'altra parte tale esclusione, secondo il rimettente, non e'
emendabile in via interpretativa, attraverso l'assimilazione
dell'avvertimento all'indagato della facolta' di rendere
interrogatorio, contenuto nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc.
pen., all'invito a presentarsi per rendere interrogatorio di cui
all'art. 375, comma 3, del medesimo codice: atto, quest'ultimo,
invece annoverato fra quelli che producono l'effetto di interrompere
il corso della prescrizione; sicche' l'esclusione si traduce in una
ingiustificata disparita' di trattamento «tra situazioni
sostanzialmente identiche per ratio e natura», contrastando cosi' con
l'art. 111, secondo comma, della Costituzione;
che, infatti, e' risolto immotivatamente, in favore
dell'indagato, il contrasto tra l'interesse di quest'ultimo alla
estinzione del reato per decorso del tempo e quello dello Stato,
impersonato dal pubblico ministero, che non ha tuttavia palesato
inerzia o disinteresse alla pretesa punitiva;
che tale situazione, ad avviso del giudice a quo, integra una
disparita' di trattamento tra le parti processuali in violazione del
principio di parita' di esse nel processo, espresso nell'art. 111,
secondo comma, della Costituzione, «in adesione al piu' generale
principio di cui all'art. 3 della Costituzione»;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per la
manifesta infondatezza della questione e ritenendo, in particolare,
«improprio» il richiamo al principio costituzionale di parita' delle
parti nel processo: principio «di carattere squisitamente
processuale» e, come tale, inidoneo a fondare una censura di
incostituzionalita' di una norma in materia di prescrizione, istituto
di diritto sostanziale;
che nel giudizio di costituzionalita' hanno spiegato
costituzione le parti private G.R., A.C. ed A.C., concludendo per
l'infondatezza della questione;
che la difesa privata - muovendo dal presupposto che l'elenco
delle cause interruttive di cui all'art. 160 cod. pen. e' da
intendersi nel senso di «rigorosa tassativita», ragion per cui un suo
ampliamento e' destinato a risolversi in una «inammissibile analogia
in malam partem» - afferma che l'avviso di conclusioni delle indagini
non e' atto idoneo ad evidenziare l'interesse dello Stato alla
punizione del colpevole, rivestendo piuttosto la funzione di
consentire all'indagato di difendersi provando; per altro verso, la
difesa privata assume che, ferma restando la sovrana discrezionalita'
del legislatore nell'individuare gli atti aventi efficacia
interruttiva della prescrizione, il sindacato della Corte
risulterebbe comunque paralizzato dal principio di legalita' espresso
nell'art. 25 Cost., posto che una pronuncia di accoglimento
comporterebbe l'innesto, nel sistema, di norma di minor favore per
l'imputato.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale Milano dubita della compatibilita' costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Carta, dell'art. 160 del codice
penale, nella parte in cui tale norma non prevede, tra gli atti
interruttivi del corso della prescrizione, l'avviso di conclusione
delle indagini di cui all'art. 415-bis del codice del rito penale:
situazione che, ad avviso del rimettente, si risolverebbe in una
ingiustificata disparita' di trattamento in favore dell'indagato,
attesa l'irragionevole esclusione di un atto di iniziativa del
pubblico ministero, del tutto identico, per natura e funzione, a
quelli tipici contemplati nella norma addotta a sospetto;
che il giudice a quo muove dal corretto presupposto
interpretativo - di recente ribadito anche dalle Sezioni unite della
Suprema Corte di Cassazione (sentenza 22 febbraio 2007 n. 21833) -
secondo il quale l'avviso di conclusione delle indagini ex art.
415-bis cod. proc. pen. non ha efficacia interruttiva della
prescrizione, non risultando compreso nell'elenco degli atti
espressamente previsti dall'art. 160, secondo comma, cod. pen.; e,
nondimeno, egli richiede una pronuncia additiva, volta ad integrare
la serie degli atti che, contemplati nella norma del codice
sostanziale, risultano gli unici idonei a produrre l'effetto di
interrompere il corso della prescrizione;
che tuttavia la pronuncia che il rimettente sollecita - mirando
ad introdurre una nuova ipotesi di interruzione della prescrizione al
di fuori di quelle contemplate dal legislatore - esorbita dai poteri
spettanti a questa Corte, a cio' ostando il principio della riserva
di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.; tale principio,
rimettendo al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e
delle sanzioni loro applicabili, inibisce alla Corte tanto la
creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle
esistenti a casi non previsti, quanto «di incidere in peius
sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilita»:
aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la
disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o
sospensivi (si veda la sentenza n. 394 del 2006; riguardo
all'introduzione di nuove ipotesi di interruzione del corso della
prescrizione, si vedano, tra le tante, le ordinanze n. 245 del 1999;
n. 412 del 1998; n. 178 del 1997; n. 315 del 1996; n. 144 del 1994;
nn. 193 e 188 del 1993);
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola