N. 67 ORDINANZA 10 - 14 marzo 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente gia' desumibile dagli atti di indagine - Possibilita' per l'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento fra imputati nonche' violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Inadeguata motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., artt. 438, 516 e 517. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.13 del 19-3-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 516 e
517 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 30
giugno 2005 dal Tribunale di Sala Consilina, nel procedimento penale
a carico di Z. E., iscritta al n. 505 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
di Sala Consilina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 438, 516 e 517 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevedono la facolta', per l'imputato, di accedere al
giudizio abbreviato allorche' il pubblico ministero contesti in
dibattimento - «tardivamente», in quanto gia' emerso nella fase delle
indagini preliminari - un reato concorrente con quello indicato nel
decreto che dispone il giudizio;
che il rimettente - investito del processo penale nei confronti
di una persona rinviata a giudizio per il reato di cui all'art. 323
del codice penale (abuso d'ufficio) - riferisce che, nel corso
dell'istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero ha contestato
all'imputato anche il reato previsto dall'art. 479 cod. pen. (falso
ideologico in atto pubblico);
che in relazione alla nuova contestazione - avvenuta non sulla
base di elementi acquisiti in dibattimento, ma di circostanze gia'
emerse nel corso delle indagini preliminari - l'imputato ha chiesto
di essere ammesso al giudizio abbreviato;
che, alla stregua delle norme denunciate, detta richiesta
dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta ben
oltre il termine di cui art. 438, comma 2, cod. proc. pen.: donde -
ad avviso del rimettente - la rilevanza della questione;
che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo osserva come - contestando in dibattimento un reato gia'
desumibile dagli atti di indagine, quando il termine per l'accesso al
rito alternativo e' ormai spirato - il pubblico ministero venga a
privare l'imputato del diritto di avvalersi di tale rito in relazione
alla nuova imputazione;
che, consentendo un simile esito, le norme impugnate si
porrebbero in contrasto con l'art. 24 Cost.: avendo questa Corte
chiarito, con la sentenza n. 265 del 1994, che «qualora non possa
rimproverarsi alcuna inerzia all'imputato, ossia nessuna
addebitabilita' al medesimo delle conseguenze della mancata
instaurazione dei riti alternativi al dibattimento, sarebbe molto
difficile negare che la impossibilita' di ottenere i relativi
benefici concretizzi una ingiustificata compressione del diritto di
difesa»;
che risulterebbe leso, altresi', l'art. 3 Cost., stante
l'ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato cui vengano
tempestivamente contestate tutte le condotte criminose risultanti dal
materiale probatorio acquisito all'esito delle indagini preliminari,
e l'imputato che si veda contestare durante il dibattimento,
«tardivamente», un ulteriore reato in relazione al quale gli e' ormai
precluso l'accesso al giudizio abbreviato;
che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Considerato che il Tribunale di Sala Consilina dubita della
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, degli artt. 438, 516 e 517 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non permettono all'imputato di
accedere al rito abbreviato allorche' il pubblico ministero contesti,
in dibattimento, un reato concorrente gia' desumibile dagli atti
delle indagini preliminari;
che - ad avviso del rimettente - la questione sarebbe rilevante
nel giudizio principale a fronte della richiesta di giudizio
abbreviato, formulata dall'imputato con riguardo al reato oggetto
della nuova contestazione dibattimentale;
che il giudice a quo solleva una questione di costituzionalita',
la quale poggia sull'implicito presupposto interpretativo -
corrispondente all'indirizzo giurisprudenziale dominante - per cui le
nuove contestazioni dibattimentali possono fondarsi non soltanto su
elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma anche
sulla semplice rivalutazione delle risultanze delle indagini
preliminari: soluzione ermeneutica che fa leva precipuamente su
esigenze di celerita' e concentrazione delle attivita' processuali;
che, nel far cio', il giudice a quo non tiene, tuttavia, affatto
conto (anche solo per contestarne, eventualmente, la riferibilita'
all'ipotesi di specie) dell'ulteriore, consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimita' - basato sulle medesime esigenze -
secondo cui non e' ammessa la richiesta di giudizio abbreviato
«parziale»: e cio' in quanto l'art. 438 cod. proc. pen. prevede che,
tramite tale rito alternativo, debba essere definito «il processo» -
ossia, in tesi, la totalita' degli addebiti - e non la singola
imputazione;
che, nella specie, di contro - secondo quanto si desume
dall'ordinanza di rimessione - la richiesta di rito abbreviato
dell'imputato ha riguardato solo il reato oggetto della nuova
contestazione, e non anche quello per cui egli era stato
originariamente rinviato a giudizio;
che l'omessa considerazione dell'orientamento giurisprudenziale
dianzi ricordato rende, di conseguenza, inadeguata la motivazione
circa la rilevanza della questione: giacche' - ove dovesse farsi
applicazione del predetto orientamento - la richiesta di giudizio
abbreviato dell'imputato risulterebbe comunque inammissibile per il
suo oggetto, e lo scrutinio di costituzionalita' ininfluente
sull'esito del giudizio a quo;
che, pertanto - a prescindere dall'inconferenza dell'impugnativa
dell'art. 516 cod. proc. pen. (che regola una fattispecie diversa da
quella oggetto del quesito: la modifica dell'imputazione) e dalla
mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di una specifica motivazione
riguardo all'asserita violazione dell'art. 111 Cost. - la questione
va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 438, 516 e 517 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Sala Consilina con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola