N. 68 ORDINANZA 10 - 14 marzo 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Rimessione del processo - Riproposizione di richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata - Previsione della non sospensione del processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi - Lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e della ragionevole durata del processo - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 47, comma 2, ultima parte, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.13 del 19-3-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2,
ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
del 18 novembre 2003 dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di P.F.,
iscritta al n. 533 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del
codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre
2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura penale), «nella parte in cui prevede che il giudice non
dispone la sospensione del processo in caso di riproposizione di
richiesta di rimessione gia' dichiarata inammissibile o rigettata»
dalla Corte di cassazione, «solo se la richiesta non e' fondata su
elementi nuovi»;
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che, nel corso
dell'udienza preliminare, l'imputato aveva presentato, oltre a due
istanze di ricusazione, quattro richieste di rimessione, ai sensi
dell'art. 45 cod. proc. pen.;
che la penultima di tali richieste era stata dichiarata
inammissibile dalla Corte di cassazione, con ordinanza comunicata al
giudice procedente l'11 novembre 2003;
che lo stesso giorno l'imputato aveva depositato un'ulteriore
richiesta di rimessione fondata su motivi, «almeno formalmente,
diversi dai precedenti»: il che - ad avviso del rimettente -
comporterebbe, in base alla norma denunciata, che il processo debba
essere sospeso prima della discussione e che non possano essere
pronunciati ne' il decreto che dispone il giudizio, ne' la sentenza
di non luogo a procedere;
che il giudice a quo dubita, tuttavia, della compatibilita'
della norma impugnata con i parametri costituzionali evocati,
ricordando come questa Corte, con la sentenza n. 353 del 1996, abbia
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del previgente testo
dell'art. 47 cod. proc. pen., nella parte in cui faceva divieto al
giudice di pronunciare la sentenza sino a che non fosse intervenuta
l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
rimessione;
che - secondo quanto affermato dalla Corte - tale divieto non
teneva conto, infatti, dei possibili abusi nella riproposizione della
richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata, in base a motivi
anche solo in apparenza nuovi, finalizzati ad allontanare nel tempo
la decisione di merito, provocando la paralisi delle attivita'
processuali: donde la compromissione del bene costituzionale
dell'efficienza del processo e del canone fondamentale della
razionalita' delle norme processuali;
che la successiva legge n. 248 del 2002, modificativa della
disciplina della rimessione - prosegue il giudice a quo - avrebbe
escluso, peraltro, l'automatica sospensione del processo unicamente
nel caso in cui la richiesta risulti basata sui medesimi motivi di
altra richiesta gia' rigettata o dichiarata inammissibile;
che, in tal modo, il legislatore non si sarebbe fatto carico
dell'esigenza di prevenire i possibili abusi: l'«argine» della
«novita» dei motivi - in quanto rimesso «alle capacita' dialettiche
della parte interessata» - risulterebbe difatti inidoneo allo scopo,
tanto piu' dopo l'inserimento, tra i casi di rimessione, di ipotesi
«generiche» quale il legittimo sospetto; onde permarrebbe il rischio
che la sistematica riproposizione della richiesta di rimessione,
basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, pregiudichi
irragionevolmente l'efficienza del processo;
che tale considerazione risulterebbe ancor piu' pregnante a
fronte del nuovo precetto dell'art. 111 Cost., il quale impegna il
legislatore ad assicurare tempi ragionevoli del processo, evitando
ogni disciplina espressiva di un incongruo bilanciamento tra
interesse tutelato ed effetti della norma di tutela sulle attivita'
processuali;
che, in tale ottica, potrebbe dubitarsi della ragionevolezza di
consentire una sospensione tendenzialmente indefinita del processo,
anche dopo che la Corte di cassazione ha verificato, nell'esaminare
una prima istanza di rimessione, la situazione ambientale in cui il
processo stesso si sta svolgendo: giacche' neppure l'esigenza di
assicurare un giudizio che appaia «indiscutibilmente imparziale» puo'
essere perseguita ad ogni costo, ma va contemperata con il
concorrente interesse alla speditezza delle attivita' processuali;
che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Considerato che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Udine dubita della legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell'art. 47, comma 2, ultima
parte, del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7
novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del
codice di procedura penale), nella parte in cui prevede che - nel
caso di riproposizione di una richiesta di rimessione gia' dichiarata
inammissibile o rigettata dalla Corte di cassazione - il giudice che
procede non sia tenuto a sospendere il processo solo quando la
richiesta non risulti fondata su elementi nuovi;
che il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione
riferendo che, nel giudizio a quo, l'imputato ha riproposto una
richiesta di rimessione, gia' dichiarata inammissibile, sulla base di
motivi «almeno formalmente» diversi dai precedenti: iniziativa che -
ad avviso del rimettente stesso - farebbe scattare l'obbligo di
sospensione del processo previsto dall'art. 47, comma 2, cod. proc.
pen.;
che, nello scrutinare analoghe questioni di legittimita'
costituzionale, questa Corte ha gia' avuto modo di rilevare,
peraltro, come la citata disposizione subordini espressamente
l'obbligo di sospensione a una duplice condizione, preliminare
rispetto a quella della novita' dei motivi (ordinanza n. 268 del
2004);
che, a detto fine, l'art. 47, comma 2, cod. proc. pen. esige,
infatti, da un lato, che il processo stia per entrare in una fase
particolarmente qualificata («prima dello svolgimento delle
conclusioni e della discussione», ovvero prima della pronuncia del
decreto che dispone il giudizio o della sentenza); dall'altro lato,
che il giudice abbia avuto notizia dalla Corte di cassazione che la
richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite, ovvero
a una sezione diversa dall'apposita sezione cui sono assegnati i
ricorsi quando il Presidente rileva una causa di inammissibilita';
che dall'ordinanza di rimessione, tuttavia, non consta affatto
che il giudice a quo abbia ricevuto la notizia ora indicata: anzi,
non risulta neppure che la nuova richiesta sia stata trasmessa alla
Cassazione, in modo da rendere possibile la verificazione della
seconda condizione, essendo stata la questione sollevata subito dopo
il deposito della richiesta stessa in cancelleria;
che, pertanto - a prescindere da ogni rilievo circa la validita'
dell'assunto del rimettente, stando al quale la novita' anche solo
«formale» dei motivi basterebbe ad imporre la sospensione del
processo, ai sensi della norma denunciata (nel senso che l'identita'
dei motivi vada invece apprezzata «sia in senso formale che
materiale», con riguardo alla parallela ipotesi della reiterazione
delle dichiarazioni di ricusazione del giudice, si vedano le
ordinanze n. 285 del 2002, n. 366 del 1999 e n. 466 del 1998) - il
giudice a quo non risulta comunque chiamato, allo stato, a fare
applicazione di detta norma: donde l'irrilevanza della questione
sollevata;
che la questione stessa va dichiarata, pertanto, manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del
codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre
2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola