MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2008 

Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del  Ministero della salute
16 ottobre  2003,  recante  misure  sanitarie di protezione contro le
encefalopatie spongiformi trasmissibili.
(GU n.70 del 22-3-2008)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio  recante  disposizioni  per  la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione  di  alcune  encefalopatie  spongiformi trasmissibili,
come  modificato  dai  regolamenti  (CE)  n. 1326/2001 e n. 1139/2003
della  Commissione  europea,  ed in particolare l'art. 8, comma 1 che
vieta l'importazione in Comunita' di materiale specifico a rischio;
  Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di   origine   animale   non  destinati  all'alimentazione  umana,  e
successive modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, in materia di misure
sanitarie   di   protezione   contro   le  encefalopatie  spongiformi
trasmissibili;
  Considerato che, a seguito delle recenti acquisizioni scientifiche,
sul  livello  di  rischio  relativo  alla  situazione  epidemiologica
dell'encefalopatie  spongiformi  trasmissibili,  si ritiene opportuno
sostituire  alcune  disposizioni  in  merito  agli  scambi  di alcune
categorie di sottoprodotti di origine animale;
                              Decreta:
  La  lettera h),  comma 1,  dell'art.  4  del  decreto  ministeriale
16 ottobre 2003 citato nelle premesse, e' sostituito come segue:
    «h) introdurre nel territorio nazionale in provenienza:
      1)  da  Paesi  terzi  il  materiale  specifico a rischio di cui
all'art.  1,  compresi i prodotti trasformati da esso derivati; anche
se  destinato  ad essere eliminato in conformita' al regolamento (CE)
n. 1774/2002;
      2)  da  Stati  dell'Unione  europea  il  materiale  specifico a
rischio  non trasformato di cui all'art. anche se destinato ad essere
eliminato in conformita' al regolamento (CE) 1774/2002».
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2008
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte di conti il 12 marao 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 286