N. 75 SENTENZA 12 - 28 marzo 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  delle  Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia - Impugnazione di
  numerose  disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1
  -  Trattazione delle sole questioni relative ai commi 581, 583, 584
  e  585  -  Decisione  sulle  altre  questioni  riservata a separate
  pronunce.
  -  Legge  27  dicembre  2006, n. 296, art. 1, commi 581, 583, 584 e
  585.
  Amministrazione  pubblica  -  Norme  della legge finanziaria 2007 -
  Istituzione   dell'Agenzia   per  la  formazione  dei  dirigenti  e
  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione
  Toscana   -   Ritenuta   violazione  della  competenza  legislativa
  residuale   in   materia   di   «formazione  del  personale»  e  di
  «organizzazione   degli   uffici»   e   delle   correlate  funzioni
  amministrative  regionali  -  Omessa  motivazione  in  ordine  alla
  lesivita'  della  disposizione  impugnata  - Inammissibilita' della
  questione.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 581.
  - Costituzione, artt. 117 e 118.
  Amministrazione  pubblica  -  Norme  della legge finanziaria 2007 -
  Definizione  annuale  del  fabbisogno  di  dirigenti dello Stato da
  reclutare per pubblico concorso - Ricorso della Regione Lombardia -
  Ritenuta  violazione  della  competenza  legislativa  residuale  in
  materia  di  «formazione  del personale» e di «organizzazione degli
  uffici»,  delle correlate funzioni amministrative regionali nonche'
  dei   principi   di   ragionevolezza,   buon   andamento   e  leale
  collaborazione  -  Censura  priva  di argomentazioni in ordine alla
  lesivita'  della  disposizione  impugnata  - Inammissibilita' della
  questione.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 584.
  - Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120.
  Amministrazione  pubblica  -  Norme  della legge finanziaria 2007 -
  Formazione    professionale    del   personale   delle   «pubbliche
  amministrazioni»  -  Attivita' riservata ad istituzioni o organismi
  accreditati   dall'Agenzia   per  la  formazione  -  Previsione  di
  regolamento  governativo  per  la riforma del sistema di formazione
  dei  dipendenti  delle  «pubbliche amministrazioni» - Ricorso delle
  Regioni  Toscana,  Valle  d'Aosta e Lombardia - Ritenuta violazione
  della  competenza  legislativa  residuale in materia di «formazione
  del  personale» e di «organizzazione degli uffici», delle correlate
  funzioni   amministrative   regionali   nonche'   dei  principi  di
  ragionevolezza,  buon  andamento  e leale collaborazione - Asserita
  lesione  delle  competenze attribuite alla Regione Valle d'Aosta in
  materia    di    ordinamento   degli   uffici   e   di   istruzione
  tecnico-professionale    -   Esclusione   -   Riferibilita'   delle
  disposizioni  impugnate  unicamente  alle amministrazioni statali -
  Non fondatezza delle questioni.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 583 e 585.
  -  Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120; statuto speciale
  della Regione Valle d'Aosta, art. 2.
(GU n.15 del 2-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 581,
583,  584  e  585, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge  finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana,
Valle  d'Aosta  e Lombardia, notificati il 23, il 22 e il 26 febbraio
2007, depositati in cancelleria il 27 e 28 febbraio e il 7 marzo 2007
ed iscritti ai nn. 8, 9 e 14 del registro ricorsi 2007.
   Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  gennaio  2008  il  giudice
relatore Sabino Cassese;
   Uditi  gli  avvocati  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione  Toscana,
Francesco  Saverio  Marini  per  la  Regione Valle d'Aosta, Beniamino
Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato
Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  - Con tre separati ricorsi (r. ric. n. 8, 9 e 14 del 2007), le
Regioni  Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia hanno sollevato questioni
di legittimita' costituzionale, oltre che di altri commi dello stesso
articolo,  dei  commi  581, 583, 584 e 585 dell'art. 1 della legge 27
dicembre  2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
   Le  norme  impugnate si inquadrano in un riordino della disciplina
della  formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con
la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e  l'istituzione  dell'Agenzia  per  la  formazione  dei  dirigenti e
dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della
pubblica amministrazione.
   In  particolare,  il  comma  581  attribuisce  alla  nuova Agenzia
compiti  di  raccolta,  elaborazione  e  sviluppo  delle  metodologie
formative,  di  ricerca,  sviluppo,  sperimentazione  e trasferimento
delle   innovazioni   di  processo  e  di  prodotto  delle  pubbliche
amministrazioni;  accreditamento  delle  strutture  di formazione, di
cooperazione  europea  ed  internazionale  in materia di formazione e
innovazione amministrativa, di supporto, consulenza e assistenza alle
amministrazioni  pubbliche  nell'analisi  dei  fabbisogni  formativi,
nello   sviluppo   e   trasferimento  di  modelli  innovativi,  nella
definizione  dei programmi formativi. Il comma 583 prevede che, salve
le  previsioni  del  comma  precedente  (relative ai dipendenti dello
Stato   e   ai   segretari  comunali  e  provinciali),  le  pubbliche
amministrazioni  si  avvalgano,  per  la formazione e l'aggiornamento
professionale   dei  loro  dipendenti,  di  istituzioni  o  organismi
formativi  pubblici  o  privati  dotati  di  competenza ed esperienza
adeguate,  a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto
dalla Agenzia per la formazione, che provveda alla relativa attivita'
di  accreditamento e certificazione; e che, ai fini dello svolgimento
delle  iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  professionale di
propri  dipendenti,  da  esse  promosse, le pubbliche amministrazioni
procedano  alla  scelta dell'istituzione formativa mediante procedura
competitiva tra le strutture accreditate. Il comma 584 dispone che il
Consiglio  dei  ministri,  sentite  le  organizzazioni sindacali piu'
rappresentative  nel  settore  pubblico,  stabilisce  annualmente  il
numero  di  posti  di  dirigente  dello  Stato  e degli enti pubblici
nazionali   messi   a   concorso   dall'Agenzia  per  la  formazione,
ripartendoli  tra  il  concorso  riservato  a  dipendenti pubblici in
possesso  dei  requisiti previsti dalla legge e il concorso aperto ai
cittadini  dei  Paesi  dell'Unione europea in possesso di qualificata
formazione   universitaria.   Il   comma  585  prevede  che,  con  un
regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provveda, anche modificando
le   disposizioni   legislative   vigenti,  a  dare  attuazione  alle
disposizioni  dei  commi  precedenti,  a  riformare  il sistema della
formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni
e   di   sostegno   all'innovazione  ed  alla  modernizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche  e  a  riordinare  le  relative  strutture
pubbliche  esistenti,  nonche'  i loro strumenti di finanziamento, in
modo  da  ridurre  le  spese  e migliorare i risultati dell'attivita'
svolta.  Il  suddetto  comma  definisce  altresi'  alcuni criteri per
l'elaborazione   del   regolamento:   accorpamento   delle  strutture
nazionali  esistenti,  precisa  indicazione dei compiti, attribuzione
all'Agenzia   per   la  formazione  di  un  ruolo  di  coordinamento,
indicazioni relative all'organizzazione dell'Agenzia, soppressione di
strutture    esistenti,    trasferimento   del   relativo   personale
all'Agenzia.
   2.  -  La  Regione Toscana impugna l'art. 1, commi 581, 583 e 585,
della  legge  n. 296  del  2006, con riferimento agli artt. 117 e 118
della Costituzione.
   Secondo  la  Regione  ricorrente, queste previsioni violano l'art.
117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  in quanto intervengono in
materia di formazione professionale e di organizzazione interna della
Regione e degli enti da essa dipendenti, entrambe materie di potesta'
legislativa   esclusiva  delle  Regioni;  nonche'  l'art.  118  della
Costituzione,  in  quanto  attribuiscono  funzioni  amministrative  a
un'amministrazione  statale. Nel complesso, le disposizioni impugnate
vanificherebbero   il  sistema  di  formazione  professionale  per  i
dipendenti  regionali,  sviluppato dalle Regioni nell'esercizio delle
proprie competenze.
   Per  quanto riguarda la materia della formazione professionale, la
ricorrente  osserva  che  essa  appartiene  alla potesta' legislativa
residuale  delle  Regioni  e  ricorda  che  la Corte: ha riconosciuto
questa  potesta'  legislativa  (sentenza n. 51 del 2005); ha distinto
tra  l'attivita'  formativa  «interna»,  somministrata  dai datori di
lavoro  ai  loro  dipendenti  in ambito aziendale e quindi rientrante
nella  competenza  dello  Stato  in  materia di ordinamento civile, e
quella  «esterna», rientrante nella competenza regionale, dichiarando
l'illegittimita'  costituzionale  della disciplina statale in materia
di  tirocini  estivi  di  orientamento  (sentenza n. 50 del 2005); ha
riconosciuto  la legittimita' delle norme toscane relative ai profili
formativi dei contratti di apprendistato e ai criteri e requisiti per
la  capacita'  formativa delle imprese (sentenza n. 406 del 2006); e,
in  un  caso  reputato  analogo a quello di specie e riferibile anche
alle Regioni, ha affermato la lesione delle competenze provinciali da
parte  della disciplina regolamentare statale in materia di requisiti
per  lo  svolgimento di attivita' di formazione in materia sanitaria,
verifica  degli  stessi  e  riconoscimento di organismi di formazione
(sentenza n. 328 del 2006).
   Per  quanto  riguarda  l'organizzazione degli uffici regionali, la
Regione  ricorrente osserva che le norme impugnate intervengono anche
in  questa materia, a sua volta rientrante nella potesta' legislativa
residuale  delle  Regioni.  La ricorrente richiama ancora la sentenza
n. 328  del  2006  e menziona l'ampia autonomia legislativa di cui le
Regioni  godevano  gia' nel regime del previgente testo dell'art. 117
della  Costituzione  e  cita varie sentenze della Corte precedenti il
2001;  osserva,  poi, citando sentenze successive al 2001, che questo
orientamento  giurisprudenziale  e' tanto piu' valido oggi, a seguito
della  riforma  del  titolo V della seconda parte della Costituzione,
che  ha riconosciuto la piu' ampia potesta' legislativa delle Regioni
in materia di ordinamento degli uffici e del personale.
   Per  quanto  riguarda  le  funzioni  amministrative, la ricorrente
lamenta  sia la mancata dimostrazione della necessita' dell'esercizio
unitario,  sia  la  violazione del principio di leale collaborazione,
dato  che  le  disposizioni  impugnate  sono  state  emanate senza il
coinvolgimento  delle  Regioni.  Infine, le disposizioni in questione
violerebbero  l'art.  118  della  Costituzione  anche  in  quanto non
prevedono   «alcun  idoneo  coinvolgimento  delle  regioni  (intesa)»
nell'accreditamento    delle    istituzioni    formative    e   nella
determinazione di loro requisiti di idoneita'.
   3.  -  La  Regione  Valle d'Aosta impugna il comma 583 dell'art. 1
della legge n. 196 del 2006, con riferimento all'art. 2, primo comma,
dello  statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, emanato con
legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle  d'Aosta), e all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in
combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale 18
ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione).
   Secondo  la  Regione  ricorrente, la disposizione impugnata, nella
parte  in  cui  obbliga le pubbliche amministrazioni ad avvalersi dei
soli  organismi  iscritti  in un elenco nazionale tenuto dall'Agenzia
per  la  formazione, lede le competenze attribuite alla Regione Valle
d'Aosta  dall'art. 2, comma 1, dello statuto speciale, che prevede la
potesta'   legislativa   esclusiva   della   Regione  in  materia  di
ordinamento degli uffici e degli enti regionali e relativo personale,
in  materia  di  ordinamento  degli  enti  locali  e  in  materia  di
istruzione tecnico-professionale.
   La   Regione  lamenta  altresi'  la  violazione,  da  parte  della
disposizione   impugnata,   della   potesta'   legislativa  esclusiva
attribuita  alle  Regioni  in  materia  di  formazione professionale,
spettante anche alle Regioni a statuto speciale in forza dell'art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001.
   4. - La Regione Lombardia impugna i commi 583, 584 e 585 dell'art.
1  della  legge n. 296 del 2006, con riferimento agli artt. 117, 118,
119  della Costituzione, nonche' dei principi di leale collaborazione
(art. 120), di buon andamento (art. 97) e di ragionevolezza (art. 3).
   Secondo la Regione ricorrente, le disposizioni impugnate ledono le
competenze   legislative   regionali  in  materia  di  organizzazione
amministrativa e in materia di formazione professionale.
   Per quanto riguarda la materia dell'organizzazione amministrativa,
la  ricorrente  osserva  che, anteriormente alla riforma del titolo V
della  seconda  parte della Costituzione, la materia dell'ordinamento
degli  uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, in cui rientrava
quella del rapporto di lavoro del personale regionale, era materia di
potesta'   legislativa   concorrente.   Nonostante   la  legislazione
regionale fosse conseguentemente circoscritta e vincolata al rispetto
dei  principi  stabiliti  dalle  leggi dello Stato, la giurisprudenza
costituzionale  riconosceva un'ampia autonomia alle Regioni (sentenze
n. 355  del  1993, n. 10 del 1980, n. 40 del 1972 e altre). A maggior
ragione,   prosegue  la  ricorrente,  questa  autonomia  deve  essere
riconosciuta  dopo  la riforma del titolo V, a seguito della quale la
materia  dell'organizzazione  amministrativa  regionale rientra nella
potesta'   legislativa   esclusiva   residuale  delle  Regioni,  come
affermato  piu' volte dalla Corte (sentenza n. 233 del 2006 e altre).
Questo  spazio di autonomia costituzionalmente garantito alle Regioni
sarebbe  violato  dalla  previsione  che  impone alle amministrazioni
regionali   di   rivolgersi  esclusivamente,  per  le  iniziative  di
formazione   per   i   loro   dipendenti,  alle  strutture  formative
accreditate  e  certificate dall'Agenzia per la formazione. Affidando
l'attivita'  di  accreditamento  a  un  ente  lontano  dalla  realta'
regionale,    le    disposizioni    impugnate    precluderebbero   il
raggiungimento delle finalita' dell'attivita' di formazione, relative
al  buon  andamento  del  sistema  regionale,  da  valutare  anche in
relazione all'indirizzo politico della Regione stessa.
   Per  quanto riguarda la materia della formazione professionale, la
ricorrente richiama la delimitazione tra l'area di competenza statale
e   quella  di  competenza  regionale  operata  dalla  giurisprudenza
costituzionale   (sentenza   n. 50   del   2005)  e  afferma  che  le
disposizioni   impugnate   incidono  su  una  materia  affidata  alla
competenza esclusiva delle Regioni.
   La   ricorrente   osserva   che   le   violazioni  sono  aggravate
dall'assenza  di  qualsiasi forma di compartecipazione regionale, sia
per  quanto  riguarda la composizione dell'Agenzia per la formazione,
sia  per quanto riguarda la sua attivita', soprattutto in ordine alla
determinazione   dei   criteri   di  accreditamento  delle  strutture
formative.
   5.  -  In  tutti i giudizi si e' costituita, per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
memorie di contenuto analogo, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
   La difesa statale fa riferimento alla distinzione, delineata dalla
giurisprudenza  costituzionale  (sentenze  n. 50 del 2005 e n. 24 del
2007),  tra formazione esterna, rientrante nella competenza residuale
regionale,   e   formazione  interna,  rientrante  nella  materia  di
competenza  statale dell'ordinamento civile, ove assicurata da datori
di  lavoro  privati. Osserva che se la formazione interna, alla quale
si   riferiscono   le   disposizioni  impugnate,  non  rientra  nella
competenza  residuale regionale, essa deve ricondursi al suo naturale
alveo,   costituito   dalla   materia  dell'istruzione,  di  potesta'
concorrente.
   L'Avvocatura  generale  dello  Stato  ritiene  che le disposizioni
impugnate  si  limitino  a dettare norme generali volte ad assicurare
che  la  formazione  dei  pubblici impiegati sia affidata a organismi
adeguati.  Nega  che esse incidano sulla potesta' organizzativa delle
Regioni,   che   rimangono   libere  di  organizzare  e  disciplinare
l'ordinamento   dei  propri  uffici.  Rileva  che  la  giurisprudenza
costituzionale,  nel riconoscere alle Regioni la potesta' legislativa
residuale  in ordine alla disciplina del rapporto di impiego dei loro
dipendenti,   compresa  la  fase  dell'accesso,  ha  comunque  sempre
affermato  il  loro obbligo di osservare le disposizioni dell'art. 97
della Costituzione: cio' giustificherebbe la potesta' del legislatore
statale  di dettare disposizioni volte ad assicurarne l'osservanza. A
giudizio  dell'Avvocatura generale dello Stato, ricorrono quindi quei
principi  fondamentali  dell'ordinamento  che,  pur in assenza di una
espressa e puntuale previsione costituzionale nell'ambito del riparto
operato  dall'art.  117 della Costituzione, consentono di individuare
una  assorbente competenza statale (sentenze n. 423 del 2004 e n. 407
del 2002).
   In   ordine   alla   censura   relativa   al  principio  di  leale
collaborazione,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  osserva che il
coinvolgimento   delle  Regioni  nella  concreta  determinazione  dei
criteri di accreditamento e certificazione delle strutture formative,
effettivamente   necessario,   e'  comunque  assicurato  dal  decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le   regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni,  delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed  autonomie locali), recante la disciplina delle attribuzioni della
Conferenza  Stato -  Regioni  e  della  Conferenza  Stato -  citta' e
autonomie locali. La questione sarebbe quindi, relativamente a questa
censura,  inammissibile,  potendo eventualmente la ricorrente dolersi
di  eventuali  provvedimenti  attuativi che non prevedessero adeguate
forme concertative.
   6.  -  In prossimita' della data fissata per l'udienza, le Regioni
Toscana  e  Lombardia  hanno depositato memorie insistendo sui motivi
dei rispettivi ricorsi.
   7. - L'Avvocatura dello Stato, a sua volta, ha presentato memorie,
di  contenuto analogo, per resistere ai tre ricorsi. Oltre a ribadire
le  precedenti argomentazioni, la difesa statale osserva che le norme
impugnate  devono  essere  interpretate  in  modo  costituzionalmente
orientato:  poiche'  esse  non  includono  espressamente  le Regioni,
l'espressione  «amministrazioni  pubbliche»,  in esse contenuta, deve
essere   interpretata  nel  senso  di  amministrazione  statale,  con
esclusione  di  quelle  regionali.  L'attivita'  dell'Agenzia  per la
formazione, compresa quella di accreditamento, sarebbe quindi rivolta
solo  alle  amministrazioni  statali  e non si avrebbe alcuna lesione
delle prerogative regionali.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Le  Regioni  Toscana,  Valle  d'Aosta  e Lombardia, con tre
distinti   ricorsi,   hanno   promosso   questioni   di  legittimita'
costituzionale  di diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2007), tra cui l'art. 1,
commi 581, 583, 584 e 585.
   Le  Regioni ricorrenti ritengono che le disposizioni in questione,
volte  a  riformare  il  sistema  di  formazione dei dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni,  imponendo  alle amministrazioni stesse -
compresi  le  Regioni  e  gli  enti  locali  -  di  servirsi,  per la
formazione   del   proprio   personale,   di   organismi  accreditati
dall'Agenzia  nazionale  e  attribuendo  quindi  le relative funzioni
amministrative  a  un'amministrazione dello Stato, violino l'art. 117
della  Costituzione, in quanto intervengono in materie riservate alla
potesta'  legislativa  esclusiva  delle  Regioni, quali la formazione
professionale  e  l'organizzazione degli uffici regionali. Le Regioni
Toscana   e   Lombardia,   sulla   base   dello   stesso  presupposto
interpretativo,  lamentano  altresi'  la lesione dell'art. 118 Cost.,
mancando  le  condizioni  per  l'esercizio  unitario  delle  funzioni
amministrative   ed   essendo   violato   il   principio   di   leale
collaborazione. La sola Regione Lombardia lamenta anche la lesione di
altre   norme  costituzionali:  l'art.  3,  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza;  l'art.  97,  sotto  il  profilo  del  buon andamento
dell'amministrazione;  l'art. 119; l'art. 120, sotto il profilo della
leale  collaborazione.  La  Regione Valle d'Aosta, infine, lamenta la
lesione   della   potesta'  legislativa  esclusiva  attribuitale  dal
relativo statuto speciale.
   2.  - Le impugnazioni aventi a oggetto i commi 581, 583, 584 e 585
dell'art.   1   della   legge  n. 296  del  2006  sono  qui  trattate
separatamente  rispetto alle altre questioni promosse nei ricorsi nn.
9  e 14 del 2007. Esse, in quanto formulate con riferimento a profili
in parte coincidenti, possono essere decise con un'unica pronuncia.
   3.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale del comma 581
dell'art.  1  della  legge  n. 296  del 2006, sollevata dalla Regione
Toscana con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., e' inammissibile.
   La  Regione  non  chiarisce come la disposizione in questione, che
definisce  le  funzioni  di un ente nazionale, quale la nuova Agenzia
per  la  formazione,  possa  determinare  una  lesione della sfera di
autonomia garantita alle Regioni.
   4. - Allo stesso modo, la questione di legittimita' costituzionale
del comma 584 dell'art. 1 della stessa legge, sollevata dalla Regione
Lombardia  con  riferimento  agli  artt.  3,  97, 117, 118, 119 e 120
Cost., e' inammissibile.
   La  censura  non  e' argomentata, ne' si vede come la disposizione
impugnata,  che  riguarda  la  definizione  annuale del fabbisogno di
dirigenti  da parte delle amministrazioni dello Stato, possa incidere
sulla sfera di autonomia garantita alle Regioni.
   5. - Le questioni di legittimita' costituzionale relative ai commi
583  e  585  dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sollevate dalle
Regioni  Toscana,  Valle d'Aosta e Lombardia con riferimento all'art.
117 Cost., dalle Regioni Toscana e Lombardia con riferimento all'art.
118  Cost., dalla Regione Lombardia con riferimento agli artt. 3, 97,
119  e  120  Cost.,  e  dalla  Regione  Valle d'Aosta con riferimento
all'art.  2  dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, non
sono fondate.
   Le  censure  prospettate  dalle  Regioni  ricorrenti si basano sul
presupposto  che  le  disposizioni impugnate si applichino anche alle
amministrazioni  regionali  e  locali.  Esse,  invece, possono essere
interpretate  in  modo  conforme  a Costituzione, intendendo in senso
meno  ampio  l'espressione «pubbliche amministrazioni», contenuta nei
due  commi  impugnati.  Questa  Corte gia' in precedenti decisioni ha
escluso  che  detta  espressione  comprendesse  le Regioni e gli enti
locali  (sentenze n. 31 del 2005 e nn. 3 e 390 del 2004). Nel caso in
esame,  a  sostegno di questa interpretazione puo' essere invocato il
fatto  che  la  riforma  del  sistema  di  formazione  dei dipendenti
pubblici,  operata  con  la  legge  impugnata,  si  svolge  a livello
nazionale: le disposizioni dei commi 580-586 menzionano espressamente
le  amministrazioni  statali  e  il reclutamento di dirigenti statali
(commi  580,  582  e  584)  e riordinano le sole scuole di formazione
nazionali   (commi  580,  582  e  585),  ignorando  le  strutture  di
formazione  delle Regioni. Si puo' dunque ritenere che il legislatore
statale  non  abbia  voluto  estendere  il  sistema di accreditamento
all'attivita'  di  formazione  assicurata  dalle Regioni e dagli enti
locali.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi;
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
del  comma  581  dell'art.  1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato -  legge  finanziaria  2007),  sollevata  dalla  Regione
Toscana  in  riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con
il ricorso in epigrafe;
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
del  comma  584  dell'art.  1  della legge n. 296 del 2006, sollevata
dalla  Regione  Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118,
119 e 120 Cost., con il ricorso in epigrafe;
   Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dei  commi  583  e  585  dell'art.  1  della  legge  n. 296 del 2006,
sollevate  in  riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Toscana,
Valle  d'Aosta  e Lombardia, in riferimento all'art. 118 Cost., dalle
Regioni  Toscana  e Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 119 e
120 Cost., dalla Regione Lombardia e, in riferimento all'art. 2 dello
statuto  speciale  per  la  Regione  Valle d'Aosta, emanato con legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta,
con i ricorsi in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 marzo 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola