N. 78 ORDINANZA 12 - 28 marzo 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
  Processo  penale  - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di
  giudizio  ordinario o abbreviato - Appello del pubblico ministero -
  Preclusione  - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e
  della  parita'  delle  parti  nel  processo  nonche'  contrasto con
  l'obbligatorieta'  dell'azione  penale  e  la finalita' rieducativa
  della   pena   -   Sopravvenuta   declaratoria   di  illegittimita'
  costituzionale  delle  norme  impugnate  -  Necessita' di una nuova
  valutazione  della  rilevanza  delle questioni - Restituzione degli
  atti al giudice remittente.
  - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1, 2 e 10.
  - Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.
(GU n.15 del 2-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio   FINOCCHIARO,   Alfonso   QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1 (sostitutivo
dell'art.  593  del  codice  di  procedura  penale),  2 (modificativo
dell'art.  443  del  codice  di procedura penale) e 10 della legge 20
febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al codice di procedura penale, in
materia  di  inappellabilita'  delle  sentenze  di  proscioglimento),
promossi,  nell'ambito  di diversi procedimenti penali, con ordinanze
del 16 e del 21 marzo, del 6, dell'11, del 13 e del 18 aprile, del 13
maggio  (nn.  2  ordd.),  del 1°, dell'8 (nn. 2 ordd.), del 13 (nn. 2
ordd.) giugno, del 16 e del 29 marzo, del 13 aprile, del 16, del 23 e
del  25  maggio, del 13 giugno, dell'11 agosto, del 16 maggio, del 10
ottobre,  del  2  agosto,  del 22 giugno, del 4 luglio, del 26 (nn. 2
ordd.)  e del 28 settembre e del 7 ottobre 2006 dalla Corte d'appello
di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, rispettivamente iscritte
ai  nn.  483, 484, da 486 a 489 del registro ordinanze 2006 ed ai nn.
da  88  a  94, da 97 a 104, 129, 287, 289 e da 465 a 470 del registro
ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 11, 13, 17 e 25, 1ª
serie speciale, dell'anno 2007.
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
   Ritenuto  che,  con  numerose  ordinanze sostanzialmente identiche
nella  parte  motiva  (iscritte ai nn. 483, 484, 486-489 del registro
ordinanze  del  2006;  nn.  88-94, 97-104, 129, 287, 289, 465-470 del
registro  ordinanze  del  2007),  la  Corte  d'appello  di Cagliari -
Sezione distaccata di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt.
3,  27,  terzo  comma,  111  e  112  della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46  (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita'  delle  sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui  non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso
le  sentenze  dibattimentali  di  proscioglimento  e  le  sentenze di
proscioglimento  emesse  a  seguito  di  giudizio abbreviato, nonche'
dell'art. 10 della medesima legge;
     che,  ai  fini  della  rilevanza,  la Corte d'appello rimettente
premette  che  gli  appelli  proposti  dovrebbero  essere  dichiarati
inammissibili,  ai  sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, in
quanto anteriori alla data di entrata in vigore della legge;
     che,  nel merito, la soppressione dell'appello delle sentenze di
proscioglimento  operata  dalla  legge  n. 46  del 2006 violerebbe il
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di parita' fra
le  parti  (art.  111  Cost.),  in quanto priva il pubblico ministero
della  possibilita'  di impugnare le sentenze di proscioglimento «con
lo  stesso  mezzo  riconosciuto  all'imputato  avverso le sentenze di
condanna»;   cosi'   introducendo  una  irragionevole  disparita'  di
trattamento  in  danno della pubblica accusa e alterando l'equilibrio
dei poteri processuali delle parti;
     che    l'eliminazione    dell'appello    delle    sentenze    di
proscioglimento    non    sarebbe   assistita   da   alcuna   ragione
giustificatrice,  come invece affermato dalla Corte costituzionale in
relazione   ai   limiti   all'appello   delle  sentenze  di  condanna
pronunciate all'esito del giudizio abbreviato;
     che,  infatti,  per  le  «sentenze di assoluzione», ivi comprese
quelle  pronunciate  a  seguito  di  rito  abbreviato, la preclusione
dell'appello  non  potrebbe  dirsi ragionevole, «stante il perdurante
interesse  della  parte  pubblica  all'accertamento  della verita' (e
quindi  della  responsabilita'  dell'imputato  che  dall'acclaramento
della verita' possa risultare)»;
     che il contrasto tra la disciplina censurata e gli artt. 3 e 111
Cost.  appare,  a  giudizio  della Corte d'appello rimettente, ancora
piu'  evidente  se  si considera che alla parte civile (e, dunque, ad
una  parte  privata  del  processo) e' stato invece conservato, anche
dopo le modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 576 cod.
proc.  pen.,  il  potere  di  proporre appello avverso le sentenze di
assoluzione;
     che, infine, la Corte d'appello rimettente ritiene violati anche
gli artt. 112 e 27, terzo comma, Cost., in quanto la eliminazione del
potere  di  appello  del  pubblico  ministero  avverso le sentenze di
assoluzione incide, rendendola «piu' difficoltosa», sulla «attuazione
della  ricerca  della  verita'  e,  quindi  dell'istanza di giustizia
propria  della  collettivita», di cui sono «espressione» il principio
della  obbligatorieta'  dell'azione penale e il principio secondo cui
la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.
   Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa
Corte  ha ad oggetto la preclusione - conseguente alla modifica degli
artt.  593  e  443,  comma 1, del codice di procedura penale ad opera
degli  artt.  1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al
codice  di  procedura  penale,  in  materia di inappellabilita' delle
sentenze   di  proscioglimento)  -  dell'appello  delle  sentenze  di
proscioglimento  emesse  all'esito  del  dibattimento o pronunciate a
seguito  di giudizio abbreviato, e l'immediata applicabilita' di tale
regime,  in  forza dell'art. 10 della medesima legge, ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della legge;
     che,  stante  l'identita'  delle  questioni proposte, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che,  nelle ordinanze iscritte ai numeri 483, 484, 486, 488, 489
del  registro  ordinanze  del 2006 e nn. 88, 90-94, 98-103, 129, 287,
289,  466-470  del  registro  ordinanze  del 2007, la rilevanza delle
questioni  e'  limitata  al  solo  art. 1 (e all'art. 10) della legge
n. 46 del 2006, dal momento che i procedimenti a quibus
traggono  origine, come risulta dalle stesse ordinanze di rimessione,
da   appelli   proposti   dal  pubblico  ministero  avverso  sentenze
dibattimentali di assoluzione;
     che,  nelle  ordinanze iscritte al n. 487 del registro ordinanze
del  2006 e ai nn. 89, 97, 104 e 465 del registro ordinanze del 2007,
la  rilevanza  e'  invece circoscritta al solo art. 2 (e all'art. 10)
della  legge  n. 46 del 2006, essendo i giudici rimettenti chiamati a
delibare,  come  indicato  negli  stessi  atti  di  promovimento, gli
appelli  proposti  dal  pubblico  ministero avverso, rispettivamente,
sentenze di assoluzione emesse all'esito di giudizio abbreviato (r.o.
nn.  487 del 2006 e 89 del 2007) e sentenze con cui gli imputati sono
stati  «assolti»,  senza  ulteriore  precisazione  ma  verosimilmente
all'esito   di   giudizio   abbreviato,   dal   giudice  dell'udienza
preliminare (r.o. 97, 104, 465 del 2007);
     che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte,
con   sentenza   n. 26   del  2007,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1 della citata legge n. 46 del 2006 «nella
parte  in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale,
esclude  che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze
di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.
603,  comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva», e
dell'art.  10,  comma  2,  della  medesima legge, «nella parte in cui
prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento
dal  pubblico  ministero  prima della data di entrata in vigore della
medesima legge e' dichiarato inammissibile»;
     che,  inoltre,  con  sentenza  n. 320  del 2007, questa Corte ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2 della legge
n. 46  del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1,
del  codice  di  procedura  penale, esclude che il pubblico ministero
possa  appellare  contro  le  sentenze  di  proscioglimento  emesse a
seguito  di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, nella parte
in  cui  prevede  che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto
dal  pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa
a  seguito di giudizio abbreviato, prima dell'entrata in vigore della
medesima legge;
     che, alla stregua delle richiamate pronunce di questa Corte, gli
atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per un
nuovo esame della rilevanza delle questioni.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Ordina   la  restituzione  degli  atti  alla  Corte  d'appello  di
Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 marzo 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola