MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2008 

Riduzione  del  prelievo  fiscale  sul  trattamento di fine rapporto,
sulle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre  indennita'  e somme
connesse  alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), del Tuir.
(GU n.78 del 2-4-2008)

                   IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  2,  comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
secondo  cui  il  prelievo  fiscale sui trattamenti di fine rapporto,
sulle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre  indennita'  e somme
connesse  alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17,
comma 1,  lettera a),  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917 (Tuir), il cui diritto alla percezione sorge a partire
dal  1° aprile  2008, e' ridotto in funzione di una spesa complessiva
pari  a  135  milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009;
  Visto,  in  particolare,  il  medesimo  comma 514 del citato art. 2
della  legge n. 244 del 2007, che demanda al Ministro dell'economia e
delle  finanze  il  compito  di  individuare, con apposito decreto di
natura  non  regolamentare,  da  emanare  entro  il  31 marzo 2008, i
criteri per attuare la predetta riduzione di prelievo;
  Visto  l'art.  19  del  Tuir  che individua i criteri di tassazione
delle  indennita'  di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del
medesimo  Tuir  nonche' le modalita' di riliquidazione da parte degli
uffici finanziari;
  Visto  l'art.  1,  comma 9,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo  cui  ai  fini  della  tassazione  dei  trattamenti  di  fine
rapporto,  delle  indennita'  equipollenti e delle altre indennita' e
somme  connesse  alla  cessazione  del  rapporto di lavoro, di cui al
citato  art.  17,  comma 1,  lettera a),  del  Tuir,  si applicano le
aliquote  e  gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se
piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte  sui  redditi  e,  in  particolare, gli articoli 23, comma 2,
lettera d) e 29, comma 1, lettera d), concernenti gli adempimenti dei
sostituti  d'imposta  in  sede  di effettuazione delle ritenute sulla
parte  imponibile  del trattamento di fine rapporto, delle indennita'
equipollenti  e  delle  altre  indennita' e somme di cui all'art. 17,
comma 1, lettera a), del citato Tuir;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,   concernente   il   regolamento   recante   modalita'   per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 136,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
concernente  il  Regolamento  recante  norme per l'assistenza fiscale
resa  dai  centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e per i
dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e dai professionisti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche
fiscali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei Conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Riduzione del prelievo fiscale sulle indennita' di fine rapporto
  1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi
dell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sul  trattamento  di fine rapporto e sulle indennita' equipollenti di
cui  all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui
diritto  alla  percezione  sorge  a  partire  dal  1° aprile 2008, e'
ridotta di un importo pari a:
    a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
    b) 50  euro,  aumentato  del  prodotto  fra  20  euro e l'importo
corrispondente  al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di
riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento
e' superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
    c) 50  euro,  se  il reddito di riferimento e' superiore a 28.000
euro  ma  non  a  30.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte
corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 30.000 euro, diminuito
del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.
  2.  Se  il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del
comma 1  e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
  3.  Per  reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio
determinato,  sulla  base  della  durata  complessiva del rapporto di
lavoro,  ai sensi del citato art. 19 del predetto testo unico ai fini
dell'individuazione  dell'aliquota  di  tassazione del trattamento di
fine rapporto e delle indennita' equipollenti.
  4.  La  detrazione  di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle
altre  indennita'  e  somme  connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro  di  cui  al  citato  art.  17, comma 1, lettera a), del testo
unico,   eventualmente  erogate,  nella  sola  ipotesi  di  integrale
destinazione   del   trattamento  di  fine  rapporto  alle  forme  di
previdenza  complementare  di  cui  al decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252.  A  questi  effetti,  il  reddito  di riferimento del
trattamento di fine rapporto e' determinato in modo virtuale.
  5.  La  detrazione  di  cui  ai  commi 1  e  4  e' riconosciuta dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione
ad  una  sola  cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun
periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento
di  fine  rapporto,  delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
indennita'  e  somme  connesse alla cessazione del rapporto di lavoro
sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto
d'imposta,  di  non aver gia' fruito di detta detrazione in relazione
ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.
  6.  La  detrazione  di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme
liquidate  a  titolo  di  acconto,  mentre  non spetta in relazione a
quelle erogate a titolo di anticipazione.
  7.  Per  i  lavoratori dipendenti che percepiscono le indennita' di
fine  rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di
sostituto  d'imposta,  la detrazione spettante e' determinata in sede
di dichiarazione dei redditi.
  8. Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione
attribuita  dal  sostituto  d'imposta  e  provvedono  a  riconoscerla
laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal
sostituto  d'imposta.  In  caso  di  erogazioni di indennita' di fine
rapporto  conseguenti  a  piu'  cessazioni del rapporto di lavoro nel
corso   del   medesimo   periodo  d'imposta,  gli  uffici  finanziari
rideterminano    la    detrazione   spettante   riconoscendo   quella
corrispondente   al  reddito  di  riferimento  piu'  elevato  per  il
percettore  delle  somme.  Agli effetti del presente comma, anche gli
uffici  finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del
reddito di riferimento di cui al comma 3.
    Roma, 20 marzo 2008
                                              Il Vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2008
Ufficio  di  controllo  atti Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 394