GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2008 

Misure in materia di fatturazione dettagliata.
(GU n.79 del 3-4-2008)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»");
  Visto  il  provvedimento adottato dal Garante il 5 ottobre 1998 (in
www.garanteprivacy.it  doc.  web  n. 40751) sulla non menzione, nella
fatturazione  dettagliata,  da  parte  dei  fornitori  di  servizi di
comunicazione  elettronica  accessibili al pubblico, delle ultime tre
cifre  dei  numeri telefonici chiamati; visto altresi' il parere reso
in  materia  da  questa autorita' al Ministero delle comunicazioni il
5 ottobre 1999 (in www.garanteprivacy.it doc. web n. 39881);
  Visto l'art. 124, comma 4, del codice il quale stabilisce che nella
fatturazione  all'abbonato  non  sono evidenziate le ultime tre cifre
dei numeri chiamati;
  Visto  l'art. 124, comma 2, del codice che prevede l'obbligo per il
fornitore  del  servizio  di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico  di  abilitare  l'utente  a  effettuare  comunicazioni  e  a
richiedere  servizi  da  qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo
agevole,  avvalendosi  per il pagamento di modalita' alternative alla
fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o
carte prepagate;
  Rilevato  che  l'art.  124,  comma 5,  del  codice  prevede  che il
Garante,   accertata   l'effettiva   disponibilita'   delle  predette
modalita'  alternative  alla  fatturazione  indicate  al  comma 2 del
medesimo  articolo,  puo'  autorizzare  il fornitore a indicare nella
fatturazione  dettagliata  richiesta dagli abbonati i numeri completi
delle comunicazioni;
  Vista  l'istruttoria  preliminare  avviata dall'Autorita' nel corso
dell'anno  2007  volta  a  verificare il rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali, relativamente all'effettiva
e  diffusa  disponibilita'  per  abbonati  e  utenti  di modalita' di
pagamento  alternative alla fatturazione, anche impersonali, ai sensi
dell'art. 124, comma 2, del Codice;
  Visti  gli  elementi acquisiti, nei quali i principali fornitori di
servizi  di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico hanno
attestato,  sotto  la  propria  responsabilita',  di aver abilitato i
propri  utenti  a  effettuare  comunicazioni  e  a richiedere servizi
mediante l'utilizzo di modalita' alternative alla fatturazione;
  Rilevato  che  la  maggior parte dei predetti fornitori ha altresi'
attestato, sotto la propria responsabilita', di aver attualmente reso
reperibili  sul  territorio  nazionale  proprie modalita' alternative
alla  fatturazione, anche di tipo impersonale, quali carte a codice e
carte  prepagate, oppure di aver abilitato i propri utenti all'uso di
carte  di  debito  o  di  credito; tenuto conto che i fornitori hanno
altresi'  attestato  che  tali  carte sono fruibili e distribuite sul
territorio,  essendo  acquistabili  presso tabaccherie, edicole, siti
web,   circuiti   bancari  Atm  e  ricevitorie  della  rete  Sisal  o
Lottomatica, nonche' presso negozi dove sono disponibili prodotti dei
fornitori;
  Considerato  che, nell'ambito dell'istruttoria preliminare compiuta
e'  emerso che, oltre a modalita' alternative alla fatturazione messe
a  disposizione  direttamente  da  fornitori,  ve  ne  sono altre che
risultano  distribuite  da parte di soggetti diversi dai fornitori di
servizi di comunicazione elettronica (ad es., Poste Italiane S.p.A.);
  Tenuto    conto    che   dagli   elementi   acquisiti   nell'ambito
dell'istruttoria preliminare emerge anche che, rispetto al periodo in
cui e' stato disciplinato il mascheramento delle ultime tre cifre, si
e'  registrato  un  enorme  incremento  dell'utilizzo della telefonia
mobile  con  particolare  riferimento  a  quella  c.d. prepagata, che
costituisce  di  per  se'  una  sostanziale  modalita' alternativa di
pagamento  (allo  stato,  le  linee  attive risultano superare gli 80
milioni  e, di queste, l'89% risulta appartenere alla categoria delle
prepagate);
  Viste  le  osservazioni  del  6 febbraio  2008  formulate  da parte
dell'associazione di categoria rappresentativa dei maggiori fornitori
di servizi di telecomunicazioni, (Assotelecomunicazioni-Asstel);
  Considerato  che sussistono, allo stato, le condizioni per adottare
un   provvedimento  generale  di  carattere  autorizzativo  ai  sensi
dell'art. 124, comma 5, del Codice rivolto ai fornitori di servizi di
comunicazione   elettronica   accessibili  al  pubblico  che  abbiano
abilitato  i  propri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere
servizi mediante l'utilizzo delle predette modalita' alternative;
  Tenuto  conto  che  i  dati  contenuti  nelle  fatture  dettagliate
attengono  ad aspetti della vita privata che riguardano il chiamante,
l'abbonato  e  il chiamato; rilevato che e' necessario contemperare i
rispettivi  diritti  e  che  si rende, quindi, necessario adottare il
presente  provvedimento di carattere autorizzativo ai sensi dell'art.
124, comma 5, del Codice;
  Ritenuto  che  i  fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili  al  pubblico  che  intendano  avvalersi  della  facolta'
prevista  per  legge  e dal presente provvedimento dovranno informare
preventivamente  della  decisione di esercitare tale facolta' tutti i
rispettivi   abbonati  mediante  un'idonea  informativa  da  inserire
all'interno di almeno due fatture e nel proprio sito web;
  Considerato   che   la   societa'  che  si  avvale  della  presente
autorizzazione  e' tenuta, in ogni caso, a offrire ai propri abbonati
che  lo richiedano la possibilita' di ricevere la fatturazione con le
ultime tre cifre mascherate";
  Considerato che l'informativa dei fornitori dovra' specificare agli
abbonati che abbiano richiesto o intendano richiedere la fatturazione
dettagliata che la riceveranno in chiaro"; che in tale informativa il
fornitore  dovra' inserire un invito agli abbonati a informare coloro
che  utilizzano  l'utenza  che la fatturazione perverra' completa dei
numeri   chiamati   relativi  alle  comunicazioni  documentate  nella
fatturazione  dettagliata;  che  dovra' essere altresi' indicato agli
abbonati,  che su loro specifica richiesta, essi potranno ricevere la
fatturazione con le ultime tre cifre mascherate";
  Ritenuto     che,     in     ragione     della     richiesta     di
Assotelecomunicazioni-Asstel  di  stabilire  una  data  unica per gli
operatori,  appare  congruo  indicare  nel  1° luglio  2008 la data a
partire  dalla  quale  tutti i fornitori di comunicazione elettronica
accessibili  al  pubblico, sempreche' essi abbiano abilitato i propri
utenti a effettuare chiamate e a richiedere servizi nei termini sopra
indicati,  potranno  indicare  i  numeri completi delle comunicazioni
nella fatturazione dettagliata;
  Visto  che  copia  del  presente  provvedimento verra' trasmessa al
Ministero  della  giustizia,  anche  ai  fini della sua pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  a  cura
dell'ufficio  pubblicazione  leggi  e decreti, nonche', per opportuna
conoscenza, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal  segretario
generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
del 28 giugno 2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                   Tutto cio' premesso il Garante:
  a) autorizza,  ai  sensi  dell'art.  124,  comma 5,  del  Codice, a
partire   dal  1° luglio  2008,  tutti  i  fornitori  di  servizi  di
comunicazione  elettronica  accessibili  al pubblico, sempreche' essi
abbiano  abilitato  i  propri  utenti  a effettuare comunicazioni e a
richiedere   servizi   da  qualsiasi  terminale  avvalendosi  per  il
pagamento  di  modalita'  alternative  alla  fatturazione, a indicare
nella  fatturazione  dettagliata  richiesta  dagli abbonati, i numeri
completi  delle  comunicazioni,  a  condizione  che essi forniscano a
tutti i propri abbonati un'idonea informativa da inserire all'interno
di almeno due fatture e nel proprio sito web. L'informativa dovra':
    menzionare la decisione del fornitore di avvalersi della presente
autorizzazione,  specificando  che  tutti  gli  abbonati  che abbiano
chiesto  o  chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno in
chiaro",  salvo  che non richiedano il mascheramento delle ultime tre
cifre;
    contenere  l'invito,  rivolto  a  tutti gli abbonati, che abbiano
chiesto  o  chiederanno  la  fatturazione  dettagliata  in chiaro", a
informare   coloro   che  utilizzino  l'utenza  che  la  fatturazione
perverra'   completa   di  tutti  i  numeri  chiamati  relativi  alle
comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata;
  b) dispone,  ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, che copia
del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia
anche  ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  a  cura  dell'ufficio  pubblicazione  leggi  e
decreti,  nonche',  per  opportuna  conoscenza,  all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
    Roma, 13 marzo 2008
                            Il presidente
                              Pizzetti
                             Il relatore
                              Pizzetti
                       Il segretario generale
                             Buttarelli