MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2008 

Integrazione   del  decreto  8  aprile  2000  sulla  ricezione  delle
dichiarazioni  di volonta' dei cittadini circa la donazione di organi
a scopo di trapianto.
(GU n.80 del 4-4-2008)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  1° aprile  1999,  n.  91, recante disposizioni in
materia  di  prelievi  e  di  trapianti  di  organi e di tessuti, con
particolare   riguardo   agli   articoli 4,   5,  comma 1,  7  e  23,
rispettivamente   concernenti   la   dichiarazione  di  volonta'  dei
cittadini  sulla donazione, le disposizioni di attuazione delle norme
sulla   dichiarazione  di  volonta',  i  principi  organizzativi  sui
prelievi  e  sui  trapianti  di organi e di tessuti e le disposizioni
transitorie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 8 aprile 2000, contenente
disposizioni  in  materia  di  prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti,  attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di
volonta'   dei  cittadini  sulla  donazione  di  organi  a  scopo  di
trapianto;
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale che
al  comma 2  individua  le strutture sanitarie deputate alla raccolta
della predetta dichiarazione di volonta';
  Ritenuto  opportuno  prevedere l'ampliamento dei punti di ricezione
della  dichiarazione  di  volonta', al fine di favorire la promozione
della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i comuni e i
centri  di  riferimento  regionali per i trapianti nelle attivita' di
accettazione  della  dichiarazione  di  volonta',  in  aggiunta  alle
strutture  menzionate  nel  suindicato  art.  2, comma 2, del decreto
ministeriale dell'8 aprile 2000;
  Vista  la  nota  del  29 febbraio  2008, con la quale il presidente
dell'Associazione  nazionale  comuni  italiani ha espresso la propria
condivisione   sulla  proposta  avanzata  dal  direttore  del  Centro
nazionale trapianti, in merito a tale iniziativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  2,  comma 2,  del decreto ministeriale 8 aprile 2000,
citato nelle premesse, e' inserito il seguente comma:
  «2-bis.   Le   attivita'   di   ricezione   e   trasmissione  delle
dichiarazioni  di  volonta'  di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono
essere   svolte  anche  dai  comuni,  singoli  od  associati,  previa
convenzione  con  l'azienda  unita' sanitaria locale territorialmente
competente,  con cui sono individuate le modalita' organizzative ed i
criteri   di   ripartizione  della  spesa  connessi  alle  menzionate
attivita',  e dai Centri di riferimento regionali per i trapianti, di
cui all'art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91. La conservazione e
la trasmissione delle dichiarazioni di volonta' puo' avvenire tramite
l'utilizzo di supporti informatici.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 marzo 2008
                                                   Il Ministro: Turco