N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 - 31 gennaio 2008

  Ordinanza  del 31 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Campobasso -
Sezione  per  il  riesame  sulla  richiesta di riesame proposta da Di
Salvia Rosa Maria
  Demanio  e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge
  della  Regione Molise - Disciplina delle funzioni amministrative in
  materia  di demanio marittimo e di zone di mare territoriale - Aree
  demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone
  del  mare  territoriale  ricomprese nel Comune di Termoli, litorale
  sud  - Individuazione e delimitazione - Criteri - Individuazione di
  tali  aree tramite la linea di demarcazione determinata con verbale
  dell'11  dicembre  1984  della  Capitaneria  di  porto di Pescara -
  Violazione  della  competenza  esclusiva  dello Stato in materia di
  ordinamento civile.
  -  Legge  della  Regione  Molise  5 maggio 2006, n. 5, art. 3, come
  integrato  dall'art.  12, comma 6, della legge della Regione Molise
  27 settembre 2006, n. 28.
  - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).
(GU n.16 del 9-4-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   A  seguito  di  sentenza  della  Corte  di cassazione n. 798 del 3
maggio  2007  (n. 030945/06 R.G.) con la quale e' stato annullato con
rinvio  il  provvedimento  del Tribunale del riesame di Campobasso in
data 7 luglio 2006 (n. 17/06 R.G. riesame reale) emesso nei confronti
di  Di Salvia Rosa Maria, difesa dall'avv. Giovanni Di Giandomenico e
dall'avv.   Vincenzo   Mastrangelo,  provvedimento  di  conferma  del
sequestro  preventivo disposto dal G.i.p. di Larino in data 18 luglio
2005 (1029/05 R.G.N. R., 951/05, R.G.i.p.), e a seguito di udienza in
data  29  novembre  2007,  a scioglimento della riserva formulata, ha
pronunciato la seguente ordinanza.
   In via preliminare appare opportuna la ricostruzione storica della
vicenda  giuridica  «Riovivo»  di Termoli - nella parte relativa alla
posizione  Di  Salvia - oggi nuovamente sottoposta all'attenzione del
Tribunale  e  cio'  perche'  si  sono  succeduti  nel  tempo  diversi
provvedimenti,  tra  i quali si inserisce, da ultimo, la sentenza con
la quale la suprema Corte ha rinviato a questo ufficio.
   Giova  anche ricordare, ai fini della comprensione della ratio dei
recenti  interventi  legislativi regionali, come il caso in esame sia
parte  di  un  piu'  ampio contesto che riguarda un rilevante settore
dell'abitato  di  Termoli,  edificato  in corrispondenza della fascia
costiera ivi esistente, c.d. zona «Riovivo».
   Numerosi  immobili  insistenti  su tale area sono stati oggetto di
sequestro  preventivo  da  parte  del  G.i.p. di Larino essendo stata
ipotizzata nei confronti dei proprietari la violazione dell'art. 1161
del codice della navigazione.
   Con  provvedimento  in  data  18  luglio  2005 il G.i.p. presso il
Tribunale  di Larino disponeva il sequestro preventivo dell'immobile,
con annesse pertinenze, sito in Termoli, localita' Riovivo, in uso ad
Di Salvia Rosa Maria.
   Riteneva  il g.i.p. la astratta possibilita' di sussumere il fatto
oggetto di procedimento nell'ambito della fattispecie di cui all'art.
1161 c.nav., ipotizzata dal p.m., nonche' il concreto pericolo che la
libera  disponibilita'  del  bene  da  parte  della  indagata potesse
aggravare o protrarre le conseguenze del reato (cfr. provvedimento di
sequestro agli atti).
   Avverso  tale  provvedimento  proponeva  riesame  la Di Salvia che
adduceva:
     la  legittimita'  della occupazione per essere stato il relativo
terreno  ceduto  al  suo  dante  causa  Carrea dell'autorita' statale
competente  con  regolare rogito notarile in data 12 marzo 1981 (cfr.
note di trascrizione e atti compravendita);
     che  l'area  occupata  dal  suo  immobile  non  era in ogni caso
demaniale  come  detto  dalla autorita' marittima nel 1984, che aveva
affermato  che  quella zona non era piu' idonea agli usi pubblici del
mare;
     che l'immobile esisteva da tempo immemorabile e che in ogni caso
tutte le opere erano state realizzate da altri;
     che  tutta  la zona era ampiamente edificata, con il consenso di
tutte  le  autorita'  competenti  e  quindi  completamente, di fatto,
sdemanializzata;
     che   il   reato  era  ormai  prescritto  trattandosi  di  reato
istantaneo;
     che  non  era  ravvisabile  l'elemento soggettivo sia perche' il
terreno   era  stato  ceduto  dallo  Stato  sia  perche'  l'area  era
interamente  urbanizzata,  tanto  che venivano pagati tutti i servizi
pubblici;
     che  sia  il  Tribunale  amministrativo regionale sia il giudice
penale  avevano  tutelato le posizioni dei proprietari della zona sul
presupposto della non demanialita' del terreno;
     che il pericolo ipotizzato non era concreto risalendo le opere a
oltre trenta anni prima (cfr. ricorso dell'11 settembre 2005).
   Con  provvedimento  in  data  29  settembre  2005 il tribunale del
riesame  confermava  il  sequestro e rigettava tutte le doglianze del
ricorrente.
   Riteneva  in  particolare la demanialita' del terreno - essendo le
opere  realizzate  direttamente  sul  litorale  marino  -  e  la  non
decisivita'  della  delibera della autorita' amministrativa del 1984,
che  non  poteva  avere effetto costitutivo derogatorio rispetto alla
demanialita',  determinata e definita dalla legge; rilevava, poi, che
la  sentenza  del  t.a.r., allegata, non era entrata nel merito della
demanialita',  cosi'  come  anche  la  sentenza  del  giudice penale,
peraltro riferibile ad altri imputati, che aveva assolto solo perche'
non  vi  era  prova  in  ordine  a  tale  elemento;  rigettava poi la
eccezione  di  prescrizione  qualificando  il reato come permanente e
riteneva  non  decisiva  la  buona  fede della indagata atteso che la
misura  reale  poteva essere disposta anche nei confronti di soggetto
formalmente terzo; confermava, infine, sia il fumus boni iuris sia il
periculum in mora.
   Anche  tale  provvedimento veniva impugnato, sostanzialmente sulla
base  delle  stesse doglianze, innanzi alla Corte di cassazione (cfr.
ricorso del 16 ottobre 2005).
   Con  sentenza n. 183/06 i giudici della legittimita' ritenevano la
sussistenza   del  fumus  boni  iuris,  affermavano  la  demanialita'
naturale  dell'area  in  questione  valutando come non decisive e non
costitutive  le  demarcazioni  via  via  effettuate  dalle  autorita'
amministrative  (quella  del  1983  e quella contenuta nella nota del
settembre  2005);  rigettavano poi tutte le questioni sollevate dalla
ricorrente  in  punto  di  fumus boni iuris ricorrendo la occupazione
abusiva  anche  in caso di esercizio senza titolo di un diritto reale
di godimento su uno spazio demaniale modificato o inizialmente invaso
da  altri;  infine ritenevano irrilevante, ai fini dell'apprezzamento
dell'elemento soggettivo, la circostanza della vendita trattandosi di
atto nullo (cfr. sentenza agli atti).
   La  motivazione  dei  giudici di Campobasso veniva pero' censurata
sotto  il  profilo  delle  esigenze di cautela; ed infatti posto che,
come  detto dal tribunale del riesame, il sequestro mirava ad evitare
le  ricadute  negative del reato - che si sostanziavano nel fatto che
la  occupazione  non  autorizzata  sottraeva  il  bene  pubblico alla
fruizione  collettiva  a favore della fruizione del singolo - non era
chiaro  in  che  modo il sequestro fosse in grado di neutralizzare la
protrazione  del  comportamento illecito tenuto conto che la indagata
continuava ad occupare l'immobile.
   «In   tale   contesto»   -  disponeva  la  Corte  -  «si  presenta
inconciliabile  la  tesi della esigenza di un provvedimento ablatorio
per   fare  cessare  la  consumazione  del  reato  in  fieri  con  la
contestazione  che 1'indagata continua ad usufruire del manufatto dal
momento  che 1'autorita' giudiziaria non ha riscontrato la necessita'
di privarla del possesso del bene; con riferimento a questa peculiare
situazione  non e' esplicitato nel provvedimento in oggetto quale sia
la   funzione   preventiva   che  giustifica  il  vincolo  reale.  Di
conseguenza  la  Corte  annulla  l'impugnata  ordinanza con rinvio al
Tribunale  di  Campobasso limitatamente al punto inerente le esigenze
di cautela» (cfr. sentenza in atti).
   Sulla  base  si  tali  indicazioni  la questione veniva nuovamente
esaminata  dal  tribunale  del  riesame,  al  quale gli atti venivano
trasmessi in forza di sentenza intervenuta in data 7 febbraio 2006.
   L'udienza  per  la trattazione veniva fissata per il 7 luglio 2006
(cfr. provvedimento).
   Tra  queste  due  date entrava in vigore l'art. 3, l.r. n. 5 del 5
maggio 2006.
   La Regione Molise - nell'evidente tentativo di fare chiarezza e di
risolvere  una  questione  che  interessava  ormai  da anni un numero
rilevante di cittadini termolesi - nell'ambito della legge recante la
«disciplina  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di demanio
marittimo  e di zone di mare territoriale» aveva inserito la seguente
norma:
     «Le  aree  demaniali  marittime  della costiera molisana e delle
antistanti  zone  del  mare territoriale ricomprese nei territori dei
Comuni  di  Campomarino,  di Termoli, di Petacciato e di Montenero di
Bisaccia  sono  cosi'  individuate  e  delimitate:  per  il Comune di
Campomarino, dalla legge n. 140/2004, articolo 6, comma 2-bis; per il
Comune   di  Termoli,  litorale  sud,  dalla  linea  di  demarcazione
determinata  con  verbale  dell'11 dicembre 1984 della Capitaneria di
porto  di  Pescara;  per il Comune di Termoli, litorale nord, e per i
Comuni di Petacciato e di Montenero di Bisaccia, dalla strada statale
n. 16  «Europa  2»  o  dalla  eventuale,  diversa,  piu'  restrittiva
demarcazione  demaniale  proposta dal S.I.D. (sistema informativo del
demanio)  verso il mare, risultante dagli atti ufficiali». (cfr. art.
3)
   Tale  mutato  quadro  normativo  veniva  sottoposto  dal difensore
all'attenzione  del  tribunale  in  sede  di  rinvio, che in tal modo
pronunciava  sia  in  ordine  al  periculum  sia in ordine alla nuova
normativa  confermando  il provvedimento di sequestro (cfr. ordinanza
in data 7 luglio 2006).
   In  particolare sotto il primo profilo osservava che «la finalita'
di  mantenere  il  sequestro preventivo sugli immobili e' connessa al
provvedimento di sgombero finora non ancora attuato e per la quale e'
auspicabile  un  intervento  della  a.g.  competente,  cui  spetta di
determinare  le  modalita'  esecutive  del  sequestro onde attuare la
ratio  dell'art.  1161  del codice della navigazione che e' quella di
tutelare  l'interesse  della collettivita' ad usare pienamente l'area
demaniale.».
   Sotto  il  secondo  profilo  affermava  la ininfluenza della legge
regionale  sulla  decisione,  non essendo la stessa ancora entrata in
vigore (cfr. provvedimento agli atti).
   Avverso  tale  provvedimento  ricorreva nuovamente la indagata che
reiterava  la  sue  doglianze  in  punto  di periculum - ritenendo la
motivazione  contraddittoria  e  non conformata al principio espresso
dalla  suprema  Corte  -  e  riaffermava  la  decisivita' della legge
regionale,  che  aveva definitivamente escluso il carattere demaniale
della  zona  occupata  dalla  Di  Salvia,  non  ricompresa  nell'area
demaniale  determinata  con  verbale  dell'11  dicembre  1984,  linea
richiamata  nell'art. 3 citato (cfr. ricorso del 25 luglio 2006, agli
atti).
   Sosteneva quindi la difesa - sulla base di una interpretazione che
riconosceva  alla  norma l'effetto di determinare per legge lo status
giuridico dei terreni o comunque un effetto «sdemanializzante» - come
l'intervento   regionale   avesse   risolto  in  modo  definitivo  la
controversia  poiche'  chiaramente  aveva  indicato l'area definibile
come  demanio,  cosi'  consentendo  di  verificare  in concreto quali
fossero gli immobili esclusi o ricompresi in tale delimitazione.
   Per  completezza  va  detto  che  tale tesi e' stata condivisa dal
Tribunale  del  riesame  di  Campobasso  che, relazione ad altro caso
simile,  ha  disposto la revoca del sequestro sulla base delle stesse
considerazioni  (cfr.  riferimento della difesa nei motivi nei motivi
aggiunti  del  30  novembre  2006,  ordinanza  n. 28/2006).  In altra
occasione  invece  aveva  pronunciato  ritenendo  che  l'art. 3 cit.,
delimitasse  solo  l'ambito  territoriale di esercizio delle funzioni
amministrative  regionali  sul  demanio  marittimo  senza avere alcun
effetto costitutivo del demanio stesso (n. 30/06 R.G.).
   Al  di  la'  del  merito  delle  decisioni appare evidente come la
norma,  sui  dalla  sua  prima  applicazione,  abbia  posto  problemi
interpretativi.
   A   distanza   di  qualche  mese  la  Regione  Molise  interveniva
nuovamente  sulla  questione;  nel  contesto  della l.r. 27 settembre
2006,  n. 28,  recante norme in materia di «opere relative a linee ed
impianti  elettrici  fino  a  150.000  volt»,  inseriva  il  comma  6
dell'art. 12, comma che cosi' recita:
     «le  disposizioni  di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge
regionale   5  maggio  2006,  n. 5,  si  interpretano  nel  senso  di
determinare  quali  sono  nella  Regione  Molise  le zone di cui agli
articoli 822 del codice civile e 28 del codice di navigazione».
   Orbene,  per  tirare  le  fila  del  discorso,  la  suprema Corte,
chiamata  decidere avverso l'ordinanza del tribunale in data 7 luglio
2006,  si trovava davanti ad un quadro normativo nuovo e diverso, per
effetto  sia della entrata in vigore dell'art. 3, legge n. 5/2007 sia
della  norma  interpretativa  contenuta  nell'art. 12, comma 6, norme
ampiamente  richiamate dal difensore nel ricorso per cassazione (cfr.
ricorso  in  data  25  luglio  2006, che fa riferimento all'art. 3) e
nella  memoria  per motivi aggiunti (cfr. memoria per motivi aggiunti
del  30  novembre  2006,  che  cita l'art. 12, comma 6, medio tempore
entrato in vigore).
   La  Corte  pronunciava  con sentenza n. 798/2007 con la quale, nel
ribadire  che  in precedenza erano state rigettate le doglianze della
difesa  in  ordine al fumus commissi delicti, appuntava nuovamente la
sua attenzione sul periculum in mora.
   Rilevava in particolare come «non e' stata fornita alcuna risposta
al  quesito specifico della compatibilita' del protratto utilizzo del
bene  da  parte  della  Di  Salvia con la funzione di tutela del bene
pubblico  a  mezzo  il  sequestro  preventivo,  pur  dandosi atto che
1'auspicato  provvedimento  di  sgombero non era stato ancora attuato
(ne'  risulta  disposto);  il  pericolo di aggravamento in re ipsa e'
semplicemente  affermato  dal tribunale, senza addurre alcuna ragione
che  lo sostenga in relazione al comportamento della Di Salvia, nella
dichiarata qualita' di custode, o per altre cause.
   La  legge regionale n. 5 del 5 maggio 2006 e' entrata in vigore il
17  maggio  2006  ai sensi dell'art. 15, quale giorno successivo alla
pubblicazione nel B.U.R., in epoca precedente (e non successiva, come
erroneamente indicato) all'epoca della decisione impugnata.
   Assorbita  ogni  altra  questione  il  provvedimento  impugnato va
quindi  annullato  alla  luce  del  principale  rilievo  sopra mosso,
tenendosi  anche conto, per quanto di ragione, nel quadro complessivo
della  normativa applicabile in relazione alle esigenze del sequestro
preventivo  ed  alle  ragioni  addotte  dalla  ricorrente,  dello ius
superveniens  dell'art.  12, comma 6 della legge regionale del Molise
27 settembre 2006, n. 28, secondo cui le disposizioni di cui all'art.
3  della  precedente  legge  regionale 5 maggio 2006, n. 5 (ambito di
applicazione delle aree demaniali marittime della costiera molisana e
delle antistanti zone del mare territoriale ricompresse nei territori
dei  Comuni  di  Campomarino,  Termoli,  Petacciato  e  Montenero  di
Bisaccia)  si  interpretano nel senso di determinare quali sono nella
Regione  Molise  le  zone  di  cui  agli  artt. 822 del codice civile
(demanio  pubblico)  e  28  del  codice  della  navigazione  (demanio
marittimo)».
   Queste  le  vincolanti  indicazioni  sulla base delle quali questo
tribunale  e'  chiamato  a decidere; in particolare il diverso quadro
normativo  va  valutato  in  «relazione  alle  esigenze del sequestro
preventivo ed alle ragioni addotte dalla ricorrente».
   Orbene  ritiene  il  Collegio  che in via preliminare debba essere
verificata  la conformita' dell'art. 3, l.r n. 5/2006, come integrato
dall'art.  12  comma  6,  legge  n. 28/2006,  alla Costituzione ed in
particolare all'art. 117, secondo comma.
   La prima disposizione emanata (art. 3), sulla quale la indagata ha
fatto  leva  per  affermare  la  non  demanialita' del terreno su cui
insisteva  il  suo fabbricato, ha imposto da subito all'interprete la
valutazione della sua reale efficacia.
   Due  -  all'epoca  -  le  possibili  soluzioni,  l'una  basata sul
contesto normativo di riferimento, l'altra sul significato letterale:
     1)  l'inserimento  della  norma nell'ambito di una legge che per
espressa   previsione   era   chiamata   a   regolare   le  «funzioni
amministrative  in  materia  di  demanio  marittimo e di zone di mare
territoriale»  era  elemento  forte  per  giungere ad interpretare la
disposizione  nel  senso di una delimitazione territoriale dei poteri
amministrativi  della regione in materia di demanio, delimitazione di
fatto  priva  di  un  effetto costitutivo e vincolante ai sensi degli
artt.  822  CC  -  28  CN  o  comunque priva di effetto concretamente
sdemanializzante;
     2)  la  lettera  e  perentorieta'  del testo («le aree demaniali
marittime... sono cosi' individuate e delimitate ...») poteva indurre
l'interprete  a  ritenere  come la norma fosse stata inserita proprio
con  l'intento  di affermare quali terreni fossero demaniali ai sensi
degli  artt.  822  e  28  citati  e  quali  no;  quindi  non una mera
delimitazione  territoriale  dei  poteri  amministrativi ma l'effetto
costitutivo di una condizione giuridica dei terreni.
   La  reale  portata  della  disposizione,  ai fini che interessano,
dipendeva  dall'una  o dall'altra interpretazione; in particolare nel
secondo  caso  la  norma  regionale  condizionava - escludendola - la
sussistenza  di  un  elemento essenziale della fattispecie contestata
ossia  il  «demanio»,  elemento costitutivo del reato di cui all'art.
1161 c.n.
   A  distanza  di qualche mese (a maggio la prima norma, a settembre
la  seconda) la Regione Molise ha fornito la intepretazione autentica
dell'art.  3  citato  e,  ha  chiarito  come «le disposizioni .... si
interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise
le  zone  di cui all'art. 822 del codice civile e 28 del codice della
navigazione».
   Di  fronte  a  tale  disposto  non  pare  possa piu' dubitarsi che
intento  del  legislatore  fosse  quello  di  definire,  con  effetto
costitutivo  -  sia  pure dalla sua entrata in vigore - quali terreni
siano  demaniali  ai  sensi  dell'art.822  c.c. e 28 del codice della
navigazione  ossia  di  regolare  la  condizione giuridica delle aree
separate dalla linea di demarcazione citate nell'art. 3.
   Tale  interpretazione  appare insuperabile poiche' la volonta' del
legislatore viene ribadita in modo chiaro e netto; non vi sono quindi
elementi   per   potere   accedere   alla   interpretazione  sub  1),
interpretazione  -  costituzionalmente  orientata  -  che non avrebbe
posto  dubbi  di  illegittimita'  avendo la regione effettivamente il
potere   di   legiferare   in   materia   di   esercizio  dei  poteri
amministrativi sulle aree demaniali.
   In  particolare non potrebbe sostenersi che anche l'art. 12, comma
6,  puo'  essere  interpretato in tale ultimo senso e cio' sulla base
della  considerazione  che  non  vi  sarebbe  stato  alcun bisogno di
intervenire  nuovamente  sul  punto,  in  un contesto che faceva gia'
propendere per tale soluzione.
   Orbene  1'art.  117  della Costituzione, al secondo comma, prevede
che  «lo  Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie ....
ordinamento  civile....»,  da intendersi quest'ultimo come sistema di
norme che regolano istituti tipici quali la proprieta', il contratto,
la responsabilita' civile, le successioni e cosi' via.
   I  rapporti  giuridici  relativi  a  tali istituti - tra questi il
demanio statale, inserito tra le norme relative alla proprieta' - per
la  rilevanza degli interessi sottesi, sono sottratti alla normazione
regionale  e  sono riservati in via esclusiva alla legge statale cfr.
art. 117 Cost.)
   Nell'emanare  l'art. 3 - come integrato dall'art. 12, comma 6 - la
Regione Molise appare avere violato tale disposto.
   Le aree definibili come demanio sono indicate dalla codice civile,
che  le  individua  in  base  alle  loro  caratteristiche funzionali,
caratteristiche  da  cui  dipende  l'esigenza  di assoggettarle a uno
status particolare.
   La  legge  regionale  ha  invece  individuato le aree demaniali in
localita'  Riovivo (litorale sud) dettando un criterio proprio che di
fatto  si  sostituisce  alla norma statale; ha infatti stabilito come
sono  aree  demaniali  quelle  ricomprese tra il mare ed una linea di
demarcazione  determinata  dalla  Capitaneria di porto di Pescara con
verbale  dell'11  dicembre 1984, e che non lo sono quelle poste oltre
la linea.
   Per  effetto  di  tale  norma  il  terreno  della Di Salvia non e'
qualificabile come demanio.
   L'art.  822  del c.c. e l'art. 28 c.n. vengono di fatto superati e
non possono concretamente trovare applicazione perche' ad esempio ove
anche  si verificasse che le aree definite dalla legge regionale come
«non demaniali» presentassero i caratteri naturali della «spiaggia» o
del   «lido  del  mare»  la  norma  regionale  impedirebbe  una  tale
qualificazione.
   Il disposto in questione ha sostanzialmente introdotto per Riovivo
una regola speciale, in deroga ad una regola statale vigente.
   La   predefinita   individuazione   del   demanio   incide,   poi,
concretamente  sul  regime giuridico applicabile (cfr. ad esempio 823
c.c.).
   Sostiene  la difesa come la legge sia stata emanata nell'esercizio
di  poteri  «concorrenti»  riconosciuti  alla  regione dall'art. 117,
terzo  comma  Cost. che attribuisce espressa competenza in materia di
«porti», materia piu' ampia che ricomprende quella demaniale.
   L'assunto  non  puo'  essere  condiviso  vertendo  la questione in
materia  di  proprieta'  ed  essendo la proprieta' demaniale inserita
nell'ambito  della  proprieta'  in generale, tipico istituto regolato
dal codice civile.
   Per  i  motivi  suesposti  la  questione appare non manifestamente
infondata.
   Appare, inoltre, rilevante nel caso de quo.
   La  suprema  Corte  ha  espressamente  detto che il tribunale, nel
valutare il periculum deve anche tenere conto «nel quadro complessivo
della  normativa applicabile in relazione alle esigenze del sequestro
preventivo  ed  alle  ragioni  addotte  dalla  ricorrente,  dello ius
superveniens di cui all'art. 12, comma 6 della legge regionale Molise
27 settembre 2006 n. 28».
   La  ricorrente,  negli atti difensivi, ha richiamato tale articolo
per  sostenere  la  insussistenza  della  condotta  occupativa  e  la
insussistenza  stessa del reato ipotizzato cosi' sintetizzando il suo
assunto:   «l'attenta   valutazione  del  provvedimento  sopravvenuto
avrebbe  certamente  determinato  la caducazione del provvedimento di
sequestro.  La condotta del ricorrente deve essere considerata lecita
essendo  l'immobile  realizzato  su area disponibile e non sulla zona
del demanio marittimo» (cfr. ricorso del 25 luglio 2006, pag. 5).
   In  sede  di  rinvio il tribunale e' stato quindi investito, oltre
che   della  verifica  del  periculum,  anche  della  verifica  della
configurabilita' astratta del reato e quindi anche del fumus commissi
delicti, in riferimento allo ius superveniens.
   Orbene,  nel  solco  di  tale thema decidendum, deve affermarsi la
assoluta  decisivita'  della  verifica  di rispondenza della norma ai
parametri  costituzionali  poiche'  dalla efficacia/inefficacia della
stessa  dipende  la  sussistenza  di  un  elemento  essenziale  della
fattispecie ipotizzata ossia l'elemento «demanio».
   Se   la  norma  fosse  costituzionalmente  illegittima  l'area  in
contestazione,  che  ha  le caratteristiche naturali della spiaggia -
caratteristiche su cui si e' gia' pronunciata la stessa suprema Corte
che  nella  prima sentenza di rinvio (agli atti) ha riconosciuto come
l'area  su  cui  insistono  i  manufatti  della  Di Salvia, costruiti
direttamente  sulla  spiaggia,  sia  qualificabile come demanio dello
Stato ex art. 822 c.c. - allora sarebbe configurabile il reato di cui
all'art.  1161 c.n. sin dall'inizio della occupazione e fino ad oggi;
cio' in punto di fumus commissi delicti.
   Della  permanenza del reato all'attualita', anche in rapporto alla
assenza  di  un provvedimento di sgombero, dovrebbe poi tenersi conto
nella valutazione, in concreto, del periculum.
   Sotto  tale ultimo profilo deve osservarsi che negli atti relativi
alla  compravendita  si fa menzione solo di un piccolo fabbricato con
annesso  terreno;  non  si  fa  menzione  di  un'area pavimentata con
piastrelle  ne di un'area pavimentata con betonelle, ne di un muretto
di  mattoni  con  cancello  che  consente  il  diretto  accesso  alla
spiaggia), (cfr. dati descritti nel verbale di sequestro).
   Tale  elemento  di  fatto consente di ipotizzare che nel corso del
tempo da un piccolo nucleo abitativo la Di Salvia abbia ulteriormente
trasformato  il terreno adattandolo alle sue esigenze personali cosi'
consolidando e protraendo la sottrazione all'uso pubblico, tanto piu'
rilevante quanto piu' complessa e' la trasformazione.
   Da tale circostanza si desume il concreto pericolo che nel tempo i
terreni  gia' occupati subiscano ulteriori trasformazioni (ad esempio
ulteriore edificazione delle aree oggi destinate a giardino) o che vi
siano   ulteriori  ampliamenti  sul  terreno  circostante,  parimenti
demaniale; di qui la esigenza del sequestro.
   Rispetto  a  tale  contesto  va valutato anche il mancato sgombero
laddove  la  circostanza  che gli immobili siano ancora tutti abitati
non  appare  decisiva:  cio'  che  sottrae  il bene occupato alla sua
destinazione  naturale e' la costruzione, che, senza un provvedimento
definitivo  non  puo'  essere, allo stato, demolito; tale sottrazione
agli  usi  pubblici permane in questa fase - meramente conservativa -
sia  che  l'immobile  sia  abitato  sia che sia vuoto; l'esigenza del
sequestro   permarrebbe  comunque  dovendosi  impedire  comportamenti
ulteriori nel senso sopra indicato.
   Per  concludere  ove  la  legge  regionale  non  fosse efficace il
terreno  sarebbe  qualificabile  come demaniale in applicazione degli
artt.  822  e  28  citati e sul merito del sequestro si arriverebbe a
tale conclusione.
   Il  quadro di riferimento cambierebbe completamente ove ne venisse
affermata la efficacia nel senso indicato dal legislatore regionale.
   Per  effetto  della sua entrata in vigore cesserebbe la permanenza
del  reato  a  quella  data  (non potendo comunque la legge regionale
disporre  per  il  passato)  e  da  quel  momento  in poi non sarebbe
configurabile il reato ipotizzato venendo meno l'elemento «demanio».
   Mancando   una   «invasione»   dall'esterno  non  sarebbe  neppure
configurabile  l'ipotesi di cui all'art. 633 c.p. - su un terreno che
comunque  rimane  pubblico  -  poiche' alla data di entrata in vigore
della  legge, che segna la cessazione della permanenza del reato fino
ad   allora   configurabile,  la  Di  Salvia  e'  gia'  nel  possesso
dell'immobile.
   Cambierebbe  completamente  anche  la valutazione sul periculum, a
questo punto rapportabile solo al reato pregresso, ormai cessato.
   Il  periculum  sussiste  solo  laddove  le  conseguenze del reato,
ulteriori   rispetto   alla  consumazione,  abbiano  connotazione  di
antigiuridicita'  (cfr.  Cass.  Costante, per tutte Cass., sez. un. ,
12878/2003):  come detto la protratta occupazione della stessa area a
mezzo  dello  stesso manufatto, non avrebbe piu' rilievo penale cosi'
escludendosi  in  radice  la possibilita' di protrazione della offesa
dell'interesse   protetto  a  mezzo  di  quella  condotta;  ulteriori
modifiche  delle aree gia' occupate ugualmente non sarebbero illecite
con conseguente esclusione del periculum sotto tale profilo.
   Un  eventuale  ulteriore  occupazione  del  terreno  circostante -
sempre  in un contesto di valutazione del periculum in riferimento al
reato  gia'  consumato  -  potrebbero  rilevare ai fini dell'art. 321
c.p.p.  quale  ulteriore  reato  agevolato  dal  possesso del bene ma
dovrebbe  ipotizzarsi  la commissione del reato di cui all'art. 633 -
639  c.p.,  fattispecie  che impone una valutazione del tutto diversa
rispetto  a  quello  ravvisabile  in caso di ulteriore occupazione di
terreno demaniale, rilevante sempre ex art. 1161 c.n.
   Infine  la  cosa pertinente al reato perderebbe il carattere della
illiceita'  intrinseca  il che imporrebbe una diversa valutazione del
rapporto di strumentalita' anche rispetto al reato agevolato.
   In   conclusione   la  efficacia/inefficacia  della  norma  incide
concretamente  sulle valutazioni del tribunale del riesame chiamato a
verificare  la  astratta  configurabilita'  del reato ed il periculum
sulla  base  di  parametri diversi che dipendono dalla qualificazione
del bene quale demaniale o meno.
   Di    qui   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 134 della Costituzione,
   Visto l'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
legge Regione Molise n. 5 del 5 maggio 2006, come integrato dall'art.
12, comma 6, della legge Regione Molise n. 28 del 27 settembre 2006 -
in   relazione   all'art.   117,  secondo  comma,  lettera  l)  della
Costituzione  -  nella  parte  in  cui dispone che le aree demaniali'
marittime  della  costiera  molisana e delle antistanti zone del mare
territoriale  ricomprese  nel  Comune  di Termoli, litorale sud, sono
individuate  dalla  linea  di  demarcazione  determinata  con verbale
dell'11 dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara.
   Sospende  la  presente controversia e ordina la trasmissione degli
atti  alla Corte costituzionale; dispone che a cura della cancelleria
la  presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente della
Giunta  regionale del Molise e comunicata al Presidente del Consiglio
regionale del Molise.
   Cosi'  deciso  in  Campobasso,  nella  Camera  di consiglio del 18
gennaio 2008.
                    Il Presidente relatore: Pepe