N. 89 ORDINANZA 31 marzo - 4 aprile 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
  Processo  penale  - Processo a carico di imputato cui il decreto di
  citazione    sia   stato   notificato   previa   dichiarazione   di
  irreperibilita'  -  Sospensione obbligatoria - Mancata previsione -
  Denunciata  irragionevolezza  nonche'  violazione  dei principi del
  contraddittorio,  della  parita'  delle  parti  e di buon andamento
  dell'amministrazione  della giustizia, e lamentato contrasto con le
  disposizioni  della  Convenzione  per  la  salvaguardia dei diritti
  dell'uomo - Questione identica ad altra gia' dichiarata non fondata
  -  Assenza  di  nuovi  o  diversi  profili  di  censura - Manifesta
  infondatezza della questione.
  - Cod. proc. pen., artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484.
  -  Costituzione,  artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111,
  commi secondo, terzo e quarto.
(GU n.16 del 9-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 159, 160,
420-quater,  comma  1, e 484 del codice di procedura penale, promosso
dal  Tribunale di Pinerolo, nel procedimento penale a carico di n. S.
O.,  con  ordinanza del 14 marzo 2006 iscritta al n. 145 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Francesco Amirante.
   Ritenuto  che, nel corso di un procedimento penale a carico di una
persona  irreperibile,  imputata  del  reato  di  cui  all'art. 6 del
decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Tribunale di Pinerolo
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo
comma,  e  111,  secondo,  terzo  e quarto comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  159,  160,
420-quater,  comma  1,  e  484  del codice di procedura penale «nella
parte  in  cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo
penale  nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione
a  giudizio  e'  stato  notificato  previa  emissione  di  decreto di
irreperibilita»;
     che nel giudizio a quo l'imputato e' stato tratto a giudizio con
citazione diretta da parte del pubblico ministero, a lui notificata -
previa  emissione  del decreto di irreperibilita' - mediante consegna
al  difensore  d'ufficio  designato, secondo il sistema fissato dagli
artt. 159 e 160 cod. proc. pen.;
     che  l'imputato,  non  comparso al dibattimento, e' stato quindi
dichiarato contumace ed il giudizio dovrebbe proseguire in absentia
;
     che  il  complesso di norme sopra menzionato appare al giudice a
quo  in  contrasto  con  gli  invocati parametri costituzionali nella
parte  in  cui impone la dichiarazione di contumacia e la conseguente
celebrazione  del processo nei confronti degli imputati irreperibili,
anziche' prevedere la sospensione obbligatoria del medesimo;
     che  il  Tribunale  rammenta  come una questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 159 e 160 cod. proc. pen. sia stata gia'
dichiarata  non  fondata  da  questa Corte con la sentenza n. 399 del
1998,  prima,  pero',  che vi fosse il profondo cambiamento dell'art.
111   Cost.  il  quale  «sembra  porsi  in  netto  contrasto  con  la
possibilita'  che  un processo venga celebrato nella totale ignoranza
dell'imputato irreperibile»;
     che  nella  sentenza  n. 399 del 1998 la Corte ha osservato come
spetti soltanto al legislatore la scelta tra il rimedio «preventivo e
inibitorio,  comportante  l'obbligatoria  sospensione  del processo a
carico   dell'irreperibile-contumace,   ovvero  quello  successivo  e
riparatorio»,   che   prevede   la   celebrazione   del   processo  e
l'introduzione  di  strumenti  per  ottenere  eventualmente una nuova
pronuncia sui medesimi fatti;
     che  le conclusioni a suo tempo raggiunte con la citata sentenza
appaiono  al  remittente  superate dalla nuova formulazione dell'art.
111  Cost.  che, introducendo il principio del contraddittorio tipico
del  processo  accusatorio,  lo  ha  reso  non  soltanto una garanzia
soggettiva  per  l'imputato,  ma  anche  una  garanzia  oggettiva per
l'ordinamento,  sicche'  puo' ben dirsi che senza contraddittorio non
esista un processo penale conforme alla legalita' costituzionale;
     che,  al  fine  di  garantire  una piena attuazione dei principi
costituzionali,  appare  irrilevante  l'ampliamento  delle ipotesi di
restituzione  in  termini  realizzatosi con la modifica dell'art. 175
cod.  proc.  pen.  disposta  con  l'art.  1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge  21  febbraio  2005,  n. 17  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di
condanna), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 aprile 2005, n. 60;
     che  tale  modifica,  conseguente  ad  una  sentenza di condanna
emessa  dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  nei confronti
dell'Italia   (sentenza  Sejdovic  10  novembre  2004),  e'  comunque
insufficiente,  secondo il remittente, a sanare il vizio d'origine di
un processo celebrato e concluso senza effettivo contraddittorio, per
essere  l'imputato incolpevolmente ignaro dell'esistenza di un'accusa
a suo carico;
     che  il  combinato  disposto  delle  norme  censurate  appare al
giudice  a  quo,  inoltre, in contrasto anche con gli artt. 10, primo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
     che l'art. 10, primo comma, Cost., inteso sotto il profilo della
violazione   delle   norme   di   diritto   internazionale  accettate
dall'Italia,  sarebbe  rilevante  per  il  contrasto che il Tribunale
ravvisa tra le norme denunciate e l'art. 6, comma 3, lettere a) e b),
della  Convenzione  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali;
     che,  invece,  quanto  al  principio  del  buon  andamento della
pubblica  amministrazione,  il remittente sottolinea l'illegittimita'
costituzionale   dell'attuale  sistema,  che  prevede  l'obbligo  «di
celebrare   processi  inutili  a  carico  di  imputati  irreperibili»
destinati  a  concludersi  con  sentenze  prive  di  esecuzione,  con
dispendio  di  risorse che potrebbero essere utilizzate per celebrare
processi  nei  confronti  di imputati presenti ovvero colpevolmente o
volontariamente assenti;
     che  il  Tribunale  di  Pinerolo  aggiunge  che  la  sospensione
obbligatoria   del   processo   penale   a   carico   degli  imputati
irreperibili,   oltre  a  porsi  come  soluzione  «costituzionalmente
obbligata»,  non  creerebbe alcun problema nell'impianto generale del
nostro  processo penale, anche perche' il codice di rito gia' conosce
l'ipotesi   della   sospensione  obbligatoria  del  processo  qualora
l'imputato  sia  incapace  di  stare  in giudizio (art. 71 cod. proc.
pen.),   senza   che   cio'   faccia  venire  meno  il  principio  di
obbligatorieta' dell'azione penale;
     che l'ipotizzata sospensione, del resto, non colliderebbe con il
principio  di ragionevole durata del processo pure previsto dall'art.
111   Cost.,  in  quanto  l'unico  modello  di  processo  conforme  a
Costituzione e' quello che prevede la presenza dell'imputato;
     che,  ad avviso del giudice a quo, la questione e' rilevante, in
quanto  l'imputato  e'  stato tratto a giudizio, su citazione diretta
del  pubblico  ministero,  col rito degli irreperibili, ossia tramite
consegna   del  relativo  decreto  al  difensore  d'ufficio  all'uopo
nominato.
   Considerato  che  il  Tribunale di Pinerolo dubita, in riferimento
agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo
e quarto comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale
degli  artt.  159,  160,  420-quater,  comma  1,  e 484 del codice di
procedura  penale  «nella  parte  in cui non prevedono la sospensione
obbligatoria  del  processo  penale  nei  confronti degli imputati ai
quali  il  decreto di citazione a giudizio e' stato notificato previa
emissione di decreto di irreperibilita»;
     che  una  questione  identica  a  quella  odierna  e' gia' stata
sottoposta - dal medesimo Tribunale di Pinerolo - all'esame di questa
Corte,  che  l'ha  dichiarata  non fondata con la sentenza n. 117 del
2007;
     che  in  quell'occasione  la Corte ha evidenziato la centralita'
del  diritto di difesa, al quale, secondo lo stesso giudice a quo, la
CEDU non accorda, in tema di processo svoltosi in absentia
,   garanzie   maggiori  di  quelle  previste  dall'art.  111  Cost.,
sottolineando  come  la  stessa  Corte  di Strasburgo, con la seconda
sentenza  emessa  nel  caso Sejdovic (sentenza della Grande Camera 1°
marzo  2006), non abbia negato, in linea di principio, il rilievo che
possono assumere idonee misure ripristinatorie;
     che  la  presente ordinanza di rimessione non aggiunge, rispetto
alla precedente, profili nuovi o diversi di censura;
     che,    pertanto,   la   presente   questione   deve   ritenersi
manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma  2, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del
codice  di  procedura  penale sollevata, in riferimento agli artt. 3,
10,  primo  comma,  97,  primo  comma, e 111, secondo, terzo e quarto
comma,  della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola