MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2008 

Modifica  della  responsabilita'  della  conservazione  in purezza di
varieta' di orzo iscritte al relativo registro nazionale.
(GU n.86 del 11-4-2008)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
    Visti  i  propri  decreti  con  i  quali  sono state iscritte nel
relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le
varieta'  indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il
nominativo del responsabile della conservazione in purezza;
    Viste   le  richieste  degli  interessati  volte  a  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
    Considerato  che  la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 4 marzo 2008, ha preso atto
delle  richieste di variazione di responsabilita' della conservazione
in purezza della varieta' di seguito elencate, cosi' come risulta dal
verbale della riunione;
    Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna
indicato:

               ---->  Vedere immagine a pag. 27  <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 27 marzo 2008
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio
          noteart;
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.