AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Trasmissione  dei  dati  dei  contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi
(GU n.94 del 21-4-2008)

                            IL PRESIDENTE
    Premesso:
      che  con  precedenti  comunicazioni  dell'Autorita', pubblicate
nelle  Gazzette  Ufficiali  n.  257  del  2 novembre 1999, n. 293 del
15 dicembre  1999  e n. 43 del 22 febbraio 2000, sono state rese note
le modalita' per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative
ai  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto  l'esecuzione di opere o
lavori di importo sia inferiore sia superiore a 150.000 euro;
      che  le  disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori, servizi e
forniture», estendendo la vigilanza dell'Autorita' anche ai contratti
pubblici  di  servizi  e  forniture  nei settori ordinari e speciali,
hanno  determinato  la  necessita'  di  modificare la struttura della
rilevazione dei dati informativi di interesse;
      che  l'art.  7,  comma 4  del  decreto legislativo n. 163/2006,
cosi'  come  modificato  dall'art.  1 comma 1, lettera a) del decreto
legislativo  n.  113/2007,  prevede  la  possibilita', per la Sezione
centrale   dell'Osservatorio,   di  potersi  avvalere  delle  Sezioni
regionali  competenti  per  territorio  per  l'acquisizione  dei dati
informativi sui contratti pubblici;
      che  occorre  dare  piena  attuazione  alle  previsioni  di cui
all'art.  7,  comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, estendendo
la  rilevazione  dei  dati  agli ulteriori elementi informativi utili
relativi  ai  contratti  di servizi e forniture, nonche' ai contratti
esclusi,   provvedendo   contestualmente   alla   ridefinizione   del
previgente sistema di rilevazione dei dati sui contratti di lavori;
      che  sussiste  l'esigenza  di rendere omogeneo l'intero sistema
on-line  delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori,
servizi    e    forniture    nel   contesto   della   piu'   generale
razionalizzazione/integrazione   di   tutti   i  sistemi  informativi
esistenti  e  della  sua  integrazione  con il sistema informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG).
    Visto:
      il  comunicato  dell'Autorita'  in  data 3 aprile 2007 relativo
alla   trasmissione  dei  dati  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore alla soglia dei 150.000 euro;
      il  comunicato  dell'Autorita'  in data 31 luglio 2007 relativo
alla   trasmissione  dei  dati  dei  contratti  pubblici  di  importo
superiore alla soglia dei 150.000 euro;
      il  deliberato  dell'Autorita'  in data 24 gennaio 2008 recante
disposizioni  attuative  dell'art.  1,  commi 65  e  67  della  legge
23 dicembre  2005,  n.  266, per l'anno 2008 e le relative istruzioni
operative;
      il  comunicato  dell'Autorita' in data 30 gennaio 2008 relativo
alla  trasmissione  dei  dati  dei  contratti  pubblici  «esclusi» di
importo superiore ai 150.000 euro.
                              Comunica:
    1.  Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, da parte
dei  soggetti  obbligati,  dei  dati  aventi  ad oggetto contratti di
lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori  ordinari o speciali, di
importo   superiore   ai   150.000  euro,  dovra'  essere  assicurato
unicamente  mediante  le  apposite procedure informatiche che saranno
rese  disponibili  sui  siti  web  dell'Autorita'  e  delle Regioni e
Provincie Autonome, secondo le seguenti modalita':
      a) la  trasmissione  dei dati concernenti i contratti aventi ad
oggetto  lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali,
affidati  o  aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o
di  interesse  nazionale  o sovra regionale, dovra' essere assicurata
ricorrendo  all'uso  delle  procedure  telematiche  che  saranno rese
disponibili     sul    sito    web    dell'Autorita'    all'indirizzo
http://www.avcp.it entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione del
presente   comunicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana;
      b) la  trasmissione  dei dati concernenti i contratti aventi ad
oggetto  lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali,
di   interesse   regionale,  provinciale  e  comunale  dovra'  essere
assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno
rese  disponibili  sui  siti delle Regioni e delle Province Autonome,
ovvero  -  nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non
sia  operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche
di  cui  alla  precedente lettera a). A tal fine le Sezioni regionali
dell'Osservatorio  provvedono,  entro  i  30  giorni  successivi alla
pubblicazione  del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  a render note con apposito avviso le modalita'
operative  con  cui  le  stazioni  appaltanti di interesse regionale,
provinciale  e  comunale  dovranno  trasmettere  i dati sui contratti
pubblici.
    2. Che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:
      a) tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali,
per  i  quali  si e' pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a
far data dal 1° maggio 2008;
      b) tutti  i  contratti  di  servizi  e  forniture  nei  settori
ordinari o speciali, per i quali si e' pervenuti all'aggiudicazione o
all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008.
    3.  Che  i  dati  concernenti  i  contratti  di lavori, servizi e
forniture  nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle
seguenti fasi:
      a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
      b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
      c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
      d) fase di conclusione del contratto;
      e) fase di collaudo.
    La comunicazione di cui alla lettera c) non e' obbligatoria per i
contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui
importo e' inferiore ai 500.000 euro.
    Vanno  inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli
ulteriori dati relativi a:
      f) ritardi o sospensioni nella consegna;
      g) accordi bonari;
      h) sospensioni;
      i) varianti;
      j) subappalti;
      k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.
    4.  Che  l'invio  dei  dati  di  cui  al punto 3, lettera a) deve
avvenire,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 8), lettera a) del Codice,
entro  30  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione  definitiva  o  di
definizione della procedura negoziata.
    5.  Che  i  termini  per  l'invio  dei  dati  di  cui al punto 3,
lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data
di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento
per  il  quale e' richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli
stessi  deve  avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera b) del
Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto.
    6.  Che  i  dati  concernenti  i  contratti  di lavori, servizi e
forniture  nei  settori  speciali  vanno  comunicati  unicamente  con
riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura
negoziata  di  cui  al punto 3, lettera a); l'invio degli stessi deve
avvenire,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 8), lettera a) del Codice,
entro  30  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione  definitiva  o  di
definizione della procedura negoziata.
    7.  Che  la  comunicazione  dei  dati  concernenti i contratti di
servizi  e  forniture  nei  settori  ordinari o speciali, aggiudicati
ovvero  affidati  nel  periodo  dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008
dalle   stazioni  appaltanti  di  ambito  statale  e/o  di  interesse
nazionale  o  sovra  regionale  potra'  effettuarsi,  in  deroga alle
previsioni  temporali  di  cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, entro il
termine  di  120  giorni  a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente   comunicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    8.  Che  la  comunicazione  dei  dati  concernenti i contratti di
servizi  e  forniture  nei  settori  ordinari o speciali, aggiudicati
ovvero  affidati  nel  periodo  dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008
dalle  stazioni  appaltanti  di  interesse  regionale,  provinciale e
comunale  potra'  effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di
cui  ai  precedenti  punti 4, 5 e 6, con le modalita' rese note dalle
Sezioni  regionali  competenti  in attuazione di quanto prescritto al
precedente punto 1, lettera b).
    9. Che le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e
forniture di competenza delle Soprintendenze per i beni Ambientali ed
Architettonici  aventi  sede  nel capoluogo di Regione sono trasmessi
dai responsabili delle stesse alla Sezione centrale dell'Osservatorio
per  il  tramite  della Sezione regionale territorialmente competente
con  le  modalita'  rese  note  dalla  stessa in attuazione di quanto
prescritto al precedente punto 1, lettera b).
    10.  Che  la  comunicazione  dei  dati  dei  contratti  di lavori
pubblici  aggiudicati  o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008,
ove gia' iniziata, dovra' essere portata a conclusione dalle stazioni
appaltanti, utilizzando i sistemi in essere.
    11.  Che  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 8, ultimo capoverso del
decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163, il soggetto che ometta
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti
precedenti,  o  che non rispetti i termini di invio e' sottoposto con
provvedimento   dell'Autorita'   alla   sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma  fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata
fino a euro 51.545 se vengono forniti dati non veritieri.
    Alla data del 30 aprile 2008 cessano di produrre i propri effetti
i precedenti comunicati dell'Autorita' relativi alla trasmissione dei
dati  concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
nei settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei
150.000  euro,  ed  il comunicato in data 8 giugno 2005 relativo alla
comunicazione dei fatti specifici.
    Con ulteriori comunicazioni saranno rese note:
      a) le  modalita' di trasmissione dei dati relative ai contratti
di lavori, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i
40.000  ed  i  150.000,  ed  ai contratti di servizi e forniture, nei
settori  ordinari  o  speciali,  di importo compreso tra i 20.000 e i
150.000  euro,  a  mezzo  delle  procedure  informatiche che verranno
successivamente  messe  a  disposizione sui siti web dell'Autorita' e
delle Regioni e Province Autonome;
      b) le  modalita' di trasmissione dei dati relativi ai contratti
di  lavori,  servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro
rientranti  nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20,
21,  22,  23,  24  e  26  (contratti esclusi) del decreto legislativo
12 aprile  2006,  n.  163,  a  mezzo delle procedure informatiche che
verranno   successivamente   messe   a   disposizione  sui  siti  web
dell'Autorita' e delle Regioni e Provincie Autonome;
      c) le  variazioni  che saranno apportate al sistema di raccolta
dei   dati  in  relazione  alle  ulteriori  fattispecie  contrattuali
previste  dalla  legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di
intesa con le stesse.
        Roma, 4 aprile 2008
                                           Il presidente: Giampaolino