Proroga della disciplina delle leggi regionali 22 dicembre 1995, n. 143 e 17 dicembre 1996, n. 136 cosi' come successivamente modificate.(GU n.17 del 26-4-2008)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Art. 1. 1) La promozione di iniziative eco-compatibili nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali e quella riguardante l'imprenditorialita' femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina rispettivamente nella legge regionale 17 dicembre 1996, n. 136 (Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, e nella legge regionale 22 dicembre 1995, n. 143 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile), cosi' come modificata dalla legge regionale16 settembre 1997, n. 96, fino al 31 dicembre 2010. 2) Agli oneri derivanti dalle disposizioni normative contenute nel comma 1, si provvede a norma dell'art. 24, comma 1, della legge regionale 10 luglio 1998, n. 55 (Legge quadro in materie di politiche regionali di sostegno all'occupazione), attraverso il Fondo unico per le Politiche del Lavoro istituito dalla legge regionale 16 settembre 1997, n. 101 e dell'art. 10 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 31 luglio 2007 DEL TURCO