N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo - 10 aprile 2008

Ricorso  per  questione  di  legittimita'  costituzionale deposito in
cancelleria  il  10  aprile  2008  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)
Appalti  pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art.
  30,  comma  5,  della  legge  regionale  n. 3/2007  -  Procedure di
  aggiudicazione    e    criteri   di   qualificazione   -   Istituto
  dell'avvalimento  -  Applicabilita' ai soli appalti sopra la soglia
  comunitaria  e  non  anche  ai  contratti  che  non hanno rilevanza
  comunitaria,  come  previsto  dalle  norme  statali  -  Ricorso del
  Governo  -  Denunciata  lesione  della competenza esclusiva statale
  nella materia dell'ordinamento civile.
- Legge  della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma
  1, lett. l).
- Costituzione,  art.  117, comma secondo, lett. l); d.lgs. 12 aprile
  2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 121, comma 1.
Appalti  pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art.
  38,   comma   5,  lett.  b),  della  legge  regionale  n. 3/2007  -
  Possibilita'  di  ricorrere  alla  procedura  negoziata senza bando
  nell'anno  successivo  alla stipulazione del contratto iniziale nel
  caso  di  nuovi  servizi  consistenti  nella ripetizione di servizi
  analoghi  gia'  affidati  all'operatore economico aggiudicatario, a
  condizione  che tale possibilita' sia indicata nel bando originario
  -  Ritenuto  contrasto  con  la  norma  statale  che  prevede  tale
  possibilita'  entro  tre  anni  da  quello  della  stipulazione del
  contratto  originario  -  Ricorso  del Governo - Denunciata lesione
  della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della
  concorrenza.
- Legge  della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma
  1, lett. p).
- Costituzione,  art.  117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile
  2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 57, comma 5, lett. b).
Appalti  pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art.
  46,  comma  2,  della  legge  regionale n. 3/2007 - Obbligatorieta'
  dell'esclusione  automatica  delle  offerte  anomale da parte delle
  stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia
  comunitaria,  quando  il  criterio  di aggiudicazione e' quello del
  prezzo  piu'  basso - Contrasto con la norma statale che stabilisce
  la  facolta'  e non l'obbligatorieta' dell'esclusione - Ricorso del
  Governo  -  Denunciata  lesione  della competenza esclusiva statale
  nella materia della tutela della concorrenza.
- Legge  della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma
  1, lett. t), punto 1.
- Costituzione,  art.  117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile
  2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 122, comma 9.
Appalti  pubblici - Norme della Regione Campania - Aggiunta del comma
  10-bis  all'art.  46,  comma  10, della legge regionale n. 3/2007 -
  Disciplina   della   qualificazione   dei  concorrenti  -  Ritenuto
  contrasto  con  la  disciplina  statale  -  Ricorso  del  Governo -
  Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nella materia
  della tutela della concorrenza.
- Legge  della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma
  1, lett. t), punto 5.
- Costituzione,  art.  117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile
  2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 40.
Appalti  pubblici  -  Norme  della  Regione Campania - Modifica della
  legge  regionale  n. 3/2007 - Mancato rispetto dell'impegno assunto
  dalla  Regione  di  modificare una serie di disposizioni al fine di
  adeguarle al contenuto del d.lgs. n. 163/2006 - Ricorso del Governo
  -  Denunciata  lesione  della  competenza  esclusiva  statale nelle
  materie  della  tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile,
  violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge  della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27; legge
  della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, artt. 6, 7, comma 3,
  14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma
  2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4.
- Costituzione,  art.  117,  comma secondo, lett. e) ed l); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
(GU n.19 del 30-4-2008 )
   Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui  uffici  e'  legalmente  domiciliato  in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
   Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, con sede legale in Napoli, per la declaratoria
di incostituzionalita', e conseguente annullamento, della legge della
Regione  Campania  30 gennaio 2008, n. 1 (pubbl. in B.U.R. n. 5 del 4
febbraio  2008),  con  riguardo alle disposizioni di cui all'art. 27,
comma  1,  lettere  l)  e  p) nonche' t), punti 1 e 5, per violazione
della  competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett.
e)  ed  l)  nonche'  dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006; ed
inoltre  per  violazione  del  principio di leale collaborazione, per
omesso  adeguamento  degli  articoli  6,  14, commi 2, 3 e 4, 18, 20,
comma  2, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60,
comma  4,  nonche'  degli  articoli  7, comma 3 e 33 della precedente
legge   regionale  n. 3/2007,  recante  disposizioni  in  materia  di
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi e fornitura, giusta accordi
raggiunti nella riunione tecnica del 14 maggio 2007 e cio' in forza e
a  seguito  della  determinazione  del  Consiglio dei ministri del 19
marzo  2008  di  impugnare  la predetta legge n. 1/2008 della Regione
Campania.
   La legge della Regione Campania, n. 1 del 30 gennaio 2008, recante
«disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione  Campania -  Legge finanziaria 2008», presenta diversi
profili  di  illegittimita'  costituzionale con specifico riferimento
all'art. 27.
   Tale  articolo  apporta  alcune  modifiche  alla  precedente legge
regionale  n. 3/2007,  in  materia  di  contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture,  allo  scopo di consentirne l'adeguamento alla
normativa nazionale, ossia al d.lgs. n. 163/2006.
   Si   premette   che,   in  riferimento  alla  l.r.  n. 3/2007,  in
applicazione del principio di leale collaborazione, si era tenuta una
riunione tecnica il 14 maggio 2007 in cui la regione si era impegnata
a  modificare  alcune  disposizioni  di tale provvedimento in modo da
superare i profili di illegittimita' costituzionale gia' rilevati dal
Dipartimento   affari   regionali,   nonche'   dal   Ministero  delle
infrastrutture  e  dall'Autorita' di vigilanza dei contratti pubblici
di  lavori, servizi e forniture. In base a tale impegno, con nota del
16 maggio 2007, a firma dell'assessore competente, la regione avrebbe
dovuto  provvedere  a  modificare le seguenti disposizioni: l'art. 2,
comma  6; l'art. 7, comma 3; l'art. 12, comma 1; l'art. 13, comma 11;
l'art.  14, commi 2, 3 e 4; l'art. 18; l'art. 19, comma 2; l'art. 20,
comma  2;  l'art.  33;  l'art.  36,  commi 7 e 8; l'art. 46, comma 2;
l'art.  48,  commi  1  e  8;  l'art. 53, comma 2; l'art. 57, comma 5;
l'art.  58,  comma 4; l'art. 59, comma 5; l'art. 60; l'art. 62, comma
12.
   Successivamente in materia e' intervenuta la sentenza n. 401/2007,
con cui la Corte costituzionale ha confermato la potesta' legislativa
esclusiva  nelle  materie  di cui all'elenco dell'art. 4, comma 3 del
d.lgs.  n. 163/2006,  in  quanto inerenti le nozioni di «tutela della
concorrenza»  e  di  «ordinamento civile» attribuite in via esclusiva
alla  competenza  del  legislatore  nazionale,  ex  art. 117, secondo
comma, lettere e) ed l), Cost.
   Alla luce di quanto esposto, attesa l'intervenuta odierna modifica
da parte della regione, risultano censurabili, perche' invasive della
competenza  esclusiva  statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs.
n. 163/2006  le  seguenti  disposizioni della legge regionale campana
n. 1/2008:
     l'art.  27,  comma  1,  lettera  l), modifica l'art. 30, comma 5
della  1.r  n. 3/2007 aggiungendo al disposto in base al quale «se un
concorrente  intende  avvalersi  dei  requisiti di altro soggetto, si
applicano  gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche» le
seguenti  parole «in caso di appalti di lavori, servizi, forniture di
importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie».
   Attraverso tale modifica la norma regionale in questione limita la
possibilita'  di  utilizzo  dell'istituto  dell'avvalimento  ai  soli
appalti  sopra  soglia  comunitaria.  Tale disposizione contrasta con
l'art.   121,   comma   1,   del   d.lgs.   n. 163/2006  che  prevede
l'applicazione  delle  norme  del  Codice anche per i contratti sotto
soglia  comunitaria,  salvo  che  non sia diversamente disposto dalla
stessa   normativa  statale,  e  che,  pertanto,  prevede  l'Istituto
dell'avvalimento  anche  per  i  contratti  che non abbiano rilevanza
comunitaria.  Si  tratta  di  un  istituto  inerente  le procedure di
aggiudicazione  ed i criteri di qualificazione, che l'art. 4, comma 3
del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale,
in  quanto  rientranti  nella  nozione di «ordinamento civile», cosi'
come statuito dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale.
     L'art.  27,  comma 1, lettera p), apporta modifiche all'articolo
38,   comma  5,  lett.  b),  della  1.r.  n. 31/2007,  prevedendo  la
possibilita'  di  ricorrere  alla  procedura  negoziata  senza  bando
nell'anno  successivo  alla  stipulazione  del contratto iniziale nel
caso  di  nuovi  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di servizi
analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico  aggiudicatario, a
condizione  che  tale possibilita' sia indicata nel bando originario.
Tale  norma  contrasta  con  l'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs.
n. 163/2006,  che  prevede tale possibilita' entro tre anni da quello
della  stipulazione  del contratto originario. L'individuazione della
procedura  di affidamento afferisce all'ambito materiale della tutela
della  concorrenza  che  l'art.  4,  comma  3  del d.lgs. n. 163/2006
attribuisce  alla  competenza  esclusiva statale, cosi' come statuito
dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale.
     L'art.  27,  comma  1,  lettera  t),  punto 1, apporta modifiche
all'art.   46,   comma   2  della  1.r.  n. 31/2007,  che  prevedendo
l'obbligatorieta' dell'esclusione automatica delle offerte anomale da
parte  delle  stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore
alla  soglia  comunitaria,  quando  il  criterio di aggiudicazione e'
quello del prezzo piu' basso, contrastava con l'art. 122, comma 9 del
d.lgs. n. 163/2006 che stabilisce la facolta' e non l'obbligatorieta'
dell'esclusione.  Tale  modifica,  tuttavia,  non supera i profili di
illegittimita'   costituzionale   gia'  esistenti  dal  momento  che,
nonostante  la diversa formulazione della norma in questione, permane
l'obbligatorieta'  dell'esclusione  automatica delle offerte anomale.
Tale  norma,  quindi, contrastando con quanto disposto dall'art. 122,
comma 9 del d.lgs. n. 163/2006, viola la competenza esclusiva statale
in  materia  di  «qualificazione e selezione dei concorrenti», di cui
all'art.  4,  comma  3  del  suddetto decreto. Si tratta, infatti, di
ambiti  rientranti nella nozione di «tutela della concorrenza», cosi'
come  ricostruita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007,
che  l'art.  117,  secondo  comma, lettera e) Cost., attribuisce alla
potesta' legislativa dello Stato.
     L'art.  27,  comma 1, lettera t), punto 5, che aggiunge all'art.
46,  comma  10,  il  comma  10-bis,  disciplina la qualificazione dei
concorrenti   in   maniera  differente  rispetto  a  quanto  disposto
dall'art. 40 del d.lgs. n. 163/2006. Si tratta di una materia, quella
della  qualificazione,  di  competenza  esclusiva  statale,  ai sensi
dall'art.  4,  comma  3  del  su  citato  decreto,  la cui violazione
determina la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., che
attribuisce  potesta' di legislazione esclusiva allo Stato in materia
di  «tutela  della  concorrenza».  Dato  che  la  qualificazione  dei
concorrenti afferisce propriamente a profili rientranti nella nozione
di  «tutela della concorrenza», come trovasi confermato dalla recente
giurisprudenza costituzionale.
   Si  ritiene,  inoltre,  di  potere  denunciare  la  violazione del
principio  costituzionale  di  leale  collaborazione  in  ragione del
mancato rispetto dell'impegno assunto dalla Regione, nella rammentata
riunione    tecnica.    Infatti,    nonostante    l'impegno   assunto
dall'assessore  competente  su input del Presidente della regione, il
legislatore  regionale  ha  provveduto  a modificare, con la norma in
esame,   solamente  una  minima  parte  delle  disposizioni  ritenute
costituzionalmente  illegittime. In particolare sono state oggetto di
modifica  le  seguenti  disposizioni:  l'art.  2, comma 6; l'art. 12,
comma 1; l'art. 13, comma 11, che viene abrogato; l'art. 19, comma 2;
l'art.  48,  commi 1 e 8; l'art. 57, comma 5; l'art. 62, comma 12. In
forza  dell'impegno  assunto,  la  regione ha provveduto a modificare
anche  l'art.  46,  comma  2  della 1.r. n. 3/2007, anche se, come su
indicato,   nonostante   tale   modifica,  permangono  i  profili  di
illegittimita' costituzionale rilevati.
   L'art.   27   non   ha  apportato,  invece,  modifiche  ad  alcune
disposizioni   della   1.r.   n. 3/2007  che  presentano  profili  di
incostituzionalita'  e  che  la Regione si era impegnata a modificare
nel senso di adeguarle al contenuto del d.lgs. n. 163/2006.
   Pertanto,  restano  in  contrasto  con  il  d.lgs.  n. 163/2006 ed
eccedono  dalla  competenza  regionale,  anche alla luce della citata
sopravvenuta  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 401/2002, le
seguenti  norme  della  1.r.  n. 3/2007,  in  quanto  non  modificate
dall'art. 27 della legge in esame:
     l'art.  6 che disciplina il responsabile unico del provvedimento
in  maniera  difforme  dal  Codice,  contrastando con quanto disposto
dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
     l'art.  7, comma 3, concernente la programmazione, che contrasta
con l'art. 128, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006;
     l'art.  14, commi 2, 3, 4, che attribuisce alla Giunta regionale
il  compito  di  stabilire  le  modalita'  e  le  forme di verifica e
validazione  dei  progetti  laddove  l'art.  4,  comma  3  prevede la
competenza  esclusiva  allo Stato nella disciplina delle attivita' di
progettazione;
     l'art.  18, in materia di interventi di urgenza e somma urgenza,
che,  incidendo  sulle  procedure  di  aggiudicazione  con previsioni
restrittive   della   concorrenza,   tra  cui  anche  il  ricorso  ad
affidamenti  diretti,  contrasta  con  l'art.  4,  comma 3 del d.lgs.
n. 163/2006  che  attribuisce  competenza  esclusiva allo Stato nella
disciplina delle procedure di aggiudicazione;
     l'  art.  20,  comma  2,  concernente  la  qualificazione  degli
operatori  economici,  che,  escludendo  la  possibilita' del ricorso
all'istituto dell'avvalimento per i contratti sotto soglia, contrasta
con  l'art.  4,  comma  3  del  Codice  oltre  che  con  le direttive
comunitarie di riferimento per limitazione della concorrenza;
     l'art.  33 che, demandando, senza alcuna riserva, al legislatore
regionale   le   modalita'   relative  alle  proposte  da  presentare
all'amministrazione     aggiudicatrice,     presenta    profili    di
illegittimita'  costituzionale  in  quanto  la materia e' ascrivibile
alla   legislazione   esclusiva   statale   per   le   procedure   di
aggiudicazione e l'ordinamento civile;
     l'art.  36,  commi 7 e 8, che, in quanto rinviano al regolamento
regionale  per  i  «criteri  organizzativi»  concernenti  l'uso della
procedura  ristretta  semplificata per lavori non superiori a 750.000
euro,  viola  la competenza esclusiva statale in materia di procedure
di affidamento;
     l'art.  53,  comma  2,  che, demandando alla Giunta regionale la
predisposizione  di  schemi  di  piani  di sicurezza e coordinamento,
nonche'   la   modulistica,   presenta   profili   di  illegittimita'
costituzionale  in  quanto  la  materia  «piani di sicurezza» rientra
nella  competenza  esclusiva  statale, ex art. 4, comma 3 del codice,
cosi'   come   confermato  dalla  Corte  costituzionale  nella  sent.
n. 401/2007;
     l'art.  58,  comma 4, che, vietandone l'affidamento a magistrati
ordinari,  amministrativi  e contabili, viola la competenza esclusiva
statale  in  materia di collaudo, di cui agli artt. 4, comma 3 e 141,
comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
     l'art.  59,  comma  5  che,  nella  misura in cui stabilisce che
l'incarico  debba  essere  affidato  nei  modi  previsti  dalla legge
regionale,  eccede dalla competenza regionale in quanto l'affidamento
dell'incarico  dovrebbe  avvenire nel rispetto delle disposizioni del
Codice;
     l'art.   60,  comma  4,  che,  laddove  prevede  un  obbligo  di
motivazione per i soggetti non iscritti all'albo, presenta profili di
incompatibilita'  con  il  diritto  comunitario  per  la  conseguente
limitazione della concorrenza.
   Tanto   premesso,   si  ritiene  opportuno  sollecitare  la  Corte
costituzionale  affinche'  valuti  la possibilita' di pronunciarsi in
via   autonoma   anche  sulla  legittimita'  costituzionale  di  tali
disposizioni, della l.r. n. 3/2007, non modificate dall'art. 27 della
1.r.  n. 1/2008  che  risultano  inscindibilmente connesse alle norme
sopra  censurate,  ai  sensi  dell'art. 27 della legge n. 87/1953, in
considerazione  della  violazione  del  parametro  costituzionale del
principio di leale collaborazione, oltre che del mancato rispetto del
disposto dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.
                              P. Q. M.
   Chiede  in  accoglimento del presente ricorso, che la Corte voglia
dichiarare  costituzionalmente  illegittime  e  quindi  annullare, le
disposizioni della legge della Regione Campania in epigrafe indicate.
   Si depositano, in copia, i seguenti atti:
     1)
Determina del C.d.m. in data 19 marzo 2008;
     2)
Legge regionale n. 1/2008;
     3)
Legge regionale n. 3/2007.
   Con salvezza di ulteriori produzioni.
     Roma, addi' 31 marzo 2008
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino