N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo - 10 aprile 2008
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale deposito in cancelleria il 10 aprile 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 30, comma 5, della legge regionale n. 3/2007 - Procedure di aggiudicazione e criteri di qualificazione - Istituto dell'avvalimento - Applicabilita' ai soli appalti sopra la soglia comunitaria e non anche ai contratti che non hanno rilevanza comunitaria, come previsto dalle norme statali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile. - Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. l). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 121, comma 1. Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 38, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 3/2007 - Possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata senza bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario, a condizione che tale possibilita' sia indicata nel bando originario - Ritenuto contrasto con la norma statale che prevede tale possibilita' entro tre anni da quello della stipulazione del contratto originario - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza. - Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. p). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 57, comma 5, lett. b). Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 3/2007 - Obbligatorieta' dell'esclusione automatica delle offerte anomale da parte delle stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso - Contrasto con la norma statale che stabilisce la facolta' e non l'obbligatorieta' dell'esclusione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza. - Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. t), punto 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 122, comma 9. Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Aggiunta del comma 10-bis all'art. 46, comma 10, della legge regionale n. 3/2007 - Disciplina della qualificazione dei concorrenti - Ritenuto contrasto con la disciplina statale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza. - Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. t), punto 5. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 40. Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica della legge regionale n. 3/2007 - Mancato rispetto dell'impegno assunto dalla Regione di modificare una serie di disposizioni al fine di adeguarle al contenuto del d.lgs. n. 163/2006 - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, violazione del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27; legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, artt. 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.(GU n.19 del 30-4-2008 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede legale in Napoli, per la declaratoria di incostituzionalita', e conseguente annullamento, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (pubbl. in B.U.R. n. 5 del 4 febbraio 2008), con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere l) e p) nonche' t), punti 1 e 5, per violazione della competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. e) ed l) nonche' dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006; ed inoltre per violazione del principio di leale collaborazione, per omesso adeguamento degli articoli 6, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, nonche' degli articoli 7, comma 3 e 33 della precedente legge regionale n. 3/2007, recante disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, giusta accordi raggiunti nella riunione tecnica del 14 maggio 2007 e cio' in forza e a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008 di impugnare la predetta legge n. 1/2008 della Regione Campania. La legge della Regione Campania, n. 1 del 30 gennaio 2008, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008», presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale con specifico riferimento all'art. 27. Tale articolo apporta alcune modifiche alla precedente legge regionale n. 3/2007, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, allo scopo di consentirne l'adeguamento alla normativa nazionale, ossia al d.lgs. n. 163/2006. Si premette che, in riferimento alla l.r. n. 3/2007, in applicazione del principio di leale collaborazione, si era tenuta una riunione tecnica il 14 maggio 2007 in cui la regione si era impegnata a modificare alcune disposizioni di tale provvedimento in modo da superare i profili di illegittimita' costituzionale gia' rilevati dal Dipartimento affari regionali, nonche' dal Ministero delle infrastrutture e dall'Autorita' di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In base a tale impegno, con nota del 16 maggio 2007, a firma dell'assessore competente, la regione avrebbe dovuto provvedere a modificare le seguenti disposizioni: l'art. 2, comma 6; l'art. 7, comma 3; l'art. 12, comma 1; l'art. 13, comma 11; l'art. 14, commi 2, 3 e 4; l'art. 18; l'art. 19, comma 2; l'art. 20, comma 2; l'art. 33; l'art. 36, commi 7 e 8; l'art. 46, comma 2; l'art. 48, commi 1 e 8; l'art. 53, comma 2; l'art. 57, comma 5; l'art. 58, comma 4; l'art. 59, comma 5; l'art. 60; l'art. 62, comma 12. Successivamente in materia e' intervenuta la sentenza n. 401/2007, con cui la Corte costituzionale ha confermato la potesta' legislativa esclusiva nelle materie di cui all'elenco dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto inerenti le nozioni di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile» attribuite in via esclusiva alla competenza del legislatore nazionale, ex art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. Alla luce di quanto esposto, attesa l'intervenuta odierna modifica da parte della regione, risultano censurabili, perche' invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 le seguenti disposizioni della legge regionale campana n. 1/2008: l'art. 27, comma 1, lettera l), modifica l'art. 30, comma 5 della 1.r n. 3/2007 aggiungendo al disposto in base al quale «se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche» le seguenti parole «in caso di appalti di lavori, servizi, forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie». Attraverso tale modifica la norma regionale in questione limita la possibilita' di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento ai soli appalti sopra soglia comunitaria. Tale disposizione contrasta con l'art. 121, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 che prevede l'applicazione delle norme del Codice anche per i contratti sotto soglia comunitaria, salvo che non sia diversamente disposto dalla stessa normativa statale, e che, pertanto, prevede l'Istituto dell'avvalimento anche per i contratti che non abbiano rilevanza comunitaria. Si tratta di un istituto inerente le procedure di aggiudicazione ed i criteri di qualificazione, che l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale, in quanto rientranti nella nozione di «ordinamento civile», cosi' come statuito dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale. L'art. 27, comma 1, lettera p), apporta modifiche all'articolo 38, comma 5, lett. b), della 1.r. n. 31/2007, prevedendo la possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata senza bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario, a condizione che tale possibilita' sia indicata nel bando originario. Tale norma contrasta con l'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, che prevede tale possibilita' entro tre anni da quello della stipulazione del contratto originario. L'individuazione della procedura di affidamento afferisce all'ambito materiale della tutela della concorrenza che l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale, cosi' come statuito dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale. L'art. 27, comma 1, lettera t), punto 1, apporta modifiche all'art. 46, comma 2 della 1.r. n. 31/2007, che prevedendo l'obbligatorieta' dell'esclusione automatica delle offerte anomale da parte delle stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, contrastava con l'art. 122, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 che stabilisce la facolta' e non l'obbligatorieta' dell'esclusione. Tale modifica, tuttavia, non supera i profili di illegittimita' costituzionale gia' esistenti dal momento che, nonostante la diversa formulazione della norma in questione, permane l'obbligatorieta' dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Tale norma, quindi, contrastando con quanto disposto dall'art. 122, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006, viola la competenza esclusiva statale in materia di «qualificazione e selezione dei concorrenti», di cui all'art. 4, comma 3 del suddetto decreto. Si tratta, infatti, di ambiti rientranti nella nozione di «tutela della concorrenza», cosi' come ricostruita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007, che l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., attribuisce alla potesta' legislativa dello Stato. L'art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, che aggiunge all'art. 46, comma 10, il comma 10-bis, disciplina la qualificazione dei concorrenti in maniera differente rispetto a quanto disposto dall'art. 40 del d.lgs. n. 163/2006. Si tratta di una materia, quella della qualificazione, di competenza esclusiva statale, ai sensi dall'art. 4, comma 3 del su citato decreto, la cui violazione determina la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., che attribuisce potesta' di legislazione esclusiva allo Stato in materia di «tutela della concorrenza». Dato che la qualificazione dei concorrenti afferisce propriamente a profili rientranti nella nozione di «tutela della concorrenza», come trovasi confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale. Si ritiene, inoltre, di potere denunciare la violazione del principio costituzionale di leale collaborazione in ragione del mancato rispetto dell'impegno assunto dalla Regione, nella rammentata riunione tecnica. Infatti, nonostante l'impegno assunto dall'assessore competente su input del Presidente della regione, il legislatore regionale ha provveduto a modificare, con la norma in esame, solamente una minima parte delle disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime. In particolare sono state oggetto di modifica le seguenti disposizioni: l'art. 2, comma 6; l'art. 12, comma 1; l'art. 13, comma 11, che viene abrogato; l'art. 19, comma 2; l'art. 48, commi 1 e 8; l'art. 57, comma 5; l'art. 62, comma 12. In forza dell'impegno assunto, la regione ha provveduto a modificare anche l'art. 46, comma 2 della 1.r. n. 3/2007, anche se, come su indicato, nonostante tale modifica, permangono i profili di illegittimita' costituzionale rilevati. L'art. 27 non ha apportato, invece, modifiche ad alcune disposizioni della 1.r. n. 3/2007 che presentano profili di incostituzionalita' e che la Regione si era impegnata a modificare nel senso di adeguarle al contenuto del d.lgs. n. 163/2006. Pertanto, restano in contrasto con il d.lgs. n. 163/2006 ed eccedono dalla competenza regionale, anche alla luce della citata sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 401/2002, le seguenti norme della 1.r. n. 3/2007, in quanto non modificate dall'art. 27 della legge in esame: l'art. 6 che disciplina il responsabile unico del provvedimento in maniera difforme dal Codice, contrastando con quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006; l'art. 7, comma 3, concernente la programmazione, che contrasta con l'art. 128, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006; l'art. 14, commi 2, 3, 4, che attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire le modalita' e le forme di verifica e validazione dei progetti laddove l'art. 4, comma 3 prevede la competenza esclusiva allo Stato nella disciplina delle attivita' di progettazione; l'art. 18, in materia di interventi di urgenza e somma urgenza, che, incidendo sulle procedure di aggiudicazione con previsioni restrittive della concorrenza, tra cui anche il ricorso ad affidamenti diretti, contrasta con l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 che attribuisce competenza esclusiva allo Stato nella disciplina delle procedure di aggiudicazione; l' art. 20, comma 2, concernente la qualificazione degli operatori economici, che, escludendo la possibilita' del ricorso all'istituto dell'avvalimento per i contratti sotto soglia, contrasta con l'art. 4, comma 3 del Codice oltre che con le direttive comunitarie di riferimento per limitazione della concorrenza; l'art. 33 che, demandando, senza alcuna riserva, al legislatore regionale le modalita' relative alle proposte da presentare all'amministrazione aggiudicatrice, presenta profili di illegittimita' costituzionale in quanto la materia e' ascrivibile alla legislazione esclusiva statale per le procedure di aggiudicazione e l'ordinamento civile; l'art. 36, commi 7 e 8, che, in quanto rinviano al regolamento regionale per i «criteri organizzativi» concernenti l'uso della procedura ristretta semplificata per lavori non superiori a 750.000 euro, viola la competenza esclusiva statale in materia di procedure di affidamento; l'art. 53, comma 2, che, demandando alla Giunta regionale la predisposizione di schemi di piani di sicurezza e coordinamento, nonche' la modulistica, presenta profili di illegittimita' costituzionale in quanto la materia «piani di sicurezza» rientra nella competenza esclusiva statale, ex art. 4, comma 3 del codice, cosi' come confermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007; l'art. 58, comma 4, che, vietandone l'affidamento a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, viola la competenza esclusiva statale in materia di collaudo, di cui agli artt. 4, comma 3 e 141, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006; l'art. 59, comma 5 che, nella misura in cui stabilisce che l'incarico debba essere affidato nei modi previsti dalla legge regionale, eccede dalla competenza regionale in quanto l'affidamento dell'incarico dovrebbe avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice; l'art. 60, comma 4, che, laddove prevede un obbligo di motivazione per i soggetti non iscritti all'albo, presenta profili di incompatibilita' con il diritto comunitario per la conseguente limitazione della concorrenza. Tanto premesso, si ritiene opportuno sollecitare la Corte costituzionale affinche' valuti la possibilita' di pronunciarsi in via autonoma anche sulla legittimita' costituzionale di tali disposizioni, della l.r. n. 3/2007, non modificate dall'art. 27 della 1.r. n. 1/2008 che risultano inscindibilmente connesse alle norme sopra censurate, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953, in considerazione della violazione del parametro costituzionale del principio di leale collaborazione, oltre che del mancato rispetto del disposto dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.
P. Q. M. Chiede in accoglimento del presente ricorso, che la Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittime e quindi annullare, le disposizioni della legge della Regione Campania in epigrafe indicate. Si depositano, in copia, i seguenti atti: 1) Determina del C.d.m. in data 19 marzo 2008; 2) Legge regionale n. 1/2008; 3) Legge regionale n. 3/2007. Con salvezza di ulteriori produzioni. Roma, addi' 31 marzo 2008 L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino