N. 113 ORDINANZA 14 - 24 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Straniero   e   apolide  -  Espulsione  amministrativa  -  Ordine  di
  allontanamento  dal territorio dello Stato - Sospensione in caso di
  pendenza  del  ricorso  avverso il diniego del riconoscimento dello
  status di rifugiato - Omessa previsione - Denunciata violazione del
  diritto  di difesa - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata
  -  Necessita'  di una nuova valutazione della rilevanza e della non
  manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al
  giudice remittente.
- D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-ter, comma 6, convertito, con
  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.19 del 30-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6,
del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
di   asilo   politico,   di   ingresso   e  soggiorno  dei  cittadini
extracomunitari  ed  apolidi,  gia'  presenti  nel  territorio  dello
Stato),  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39,  promossi  con  ordinanze del 14 febbraio e del 26 aprile 2007
dal  Giudice  di pace di Trieste sui ricorsi proposti rispettivamente
da  K.D.  e da S.U. contro il Prefetto di Trieste, iscritte ai numeri
522  e  669  del  registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  numeri  28  e  39, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
   Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto (r.o. nn. 522
e  669  del 2007), depositate rispettivamente il 14 febbraio ed il 26
aprile  2007,  il  Giudice  di  pace  di  Trieste  ha  sollevato,  in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale   dell'art.  1-ter,  comma  6,  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso  e  soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi, gia'
presenti  nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui prevede che
il  ricorso  avverso  il  diniego  della Commissione territoriale del
riconoscimento   dello   status   di   rifugiato   non   sospende  il
provvedimento   di  allontanamento  dello  straniero  dal  territorio
nazionale;
     che  i giudizi a quibus hanno ad oggetto l'opposizione avverso i
decreti  di  espulsione  ed i consequenziali ordini di allontanamento
dal  territorio  nazionale  emessi  nei  confronti  di  due cittadini
extracomunitari;
     che,  a parere del rimettente, la norma censurata contrasterebbe
con  l'evocato  parametro  costituzionale, in quanto impedirebbe allo
straniero,   destinatario  di  un  provvedimento  di  espulsione,  in
pendenza  del  ricorso avverso il cennato diniego, «di essere sentito
personalmente    e    di   fornire   eventuali   informazioni   utili
all'approfondimento dell'istruttoria»;
     che,    per   il   giudice   a   quo,   «la   previa   audizione
dell'interessato»  non  costituisce  «una  mera  facolta»,  bensi' un
obbligo   del   giudice,  che  attiene  al  «rispetto  di  un  valore
costituzionale»,  quale  «l'inviolabilita' del diritto alla difesa in
ogni tipo di giudizio»;
     che  il  rimettente,  in punto di rilevanza, osserva che, ove la
norma   censurata   fosse   dichiarata   illegittima,  il  Tribunale,
competente a conoscere del ricorso avverso il diniego dello status di
rifugiato   politico,   potrebbe   sospendere   il  provvedimento  di
allontanamento dal territorio nazionale;
     che  nel  giudizio di costituzionalita' promosso con l'ordinanza
iscritta  al  n. 522  del  2007,  e'  intervenuto  il  Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
inammissibile o infondata;
     che,  con  successivo  atto  depositato  il  6  settembre  2007,
l'Avvocatura ha dichiarato di ritirare detto atto di intervento.
   Considerato   che  il  Giudice  di  pace  di  Trieste  dubita,  in
riferimento   all'art.  24  della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale   dell'art.  1-ter,  comma  6,  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso  e  soggiorno  dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia'
presenti  nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui non prevede
la  sospensione  dell'ordine  di  allontanamento dal territorio dello
Stato  in  pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento
dello status di rifugiato;
     che  le  ordinanze  di rimessione propongono identica questione,
onde  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti con
un'unica decisione;
     che,  successivamente all'emanazione di entrambe le ordinanze di
rimessione,  e'  mutato  il quadro normativo di riferimento in cui si
iscrivono i giudizi a quibus;
     che, in particolare, e' entrato in vigore il decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme  minime  per  le procedure applicate negli Stati membri ai fini
del  riconoscimento  e  della  revoca  dello status di rifugiato), il
quale, all'art. 40, dispone l'abrogazione della norma censurata;
     che,   in   forza   di  tale  jus  superveniens,  si  impone  la
restituzione   degli  atti  al  giudice  rimettente,  per  una  nuova
valutazione  sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della
questione proposta.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Trieste.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 24 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola