N. 114 ORDINANZA 14 - 24 aprile 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Eccezione di inammissibilita' per non avere il rimettente utilizzato tutti i poteri interpretativi che gli competono - Reiezione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 25, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 25, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.(GU n.19 del 30-4-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal Giudice di pace di Chioggia con ordinanza
del 17 luglio 2006, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Giudice di pace di Chioggia, con ordinanza del 17
luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che, a seguito
del ricorso immediato della persona offesa, «il pubblico ministero,
anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare
l'imputazione»;
che il rimettente, adito con ricorso della persona offesa ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000, si duole che al
giudice di pace non sia consentito un «compiuto esercizio delle
proprie prerogative» nei casi, come quello di specie, in cui non
condivida il parere contrario espresso dal pubblico ministero in
ordine alla citazione a giudizio della persona alla quale viene
attribuito il reato;
che, infatti, l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000,
riconoscendo al rappresentante della pubblica accusa un vaglio
preventivo in ordine all'ammissibilita' ed alla fondatezza del
ricorso della persona offesa, si limita a stabilire che il pubblico
ministero formula l'imputazione solo se non esprime parere contrario
alla citazione, mentre, in base agli artt. 26 e 27 del citato decreto
delegato, il giudice di pace, ove non ritenga il ricorso
inammissibile o manifestamente infondato o presentato per un reato di
competenza di altro giudice, deve convocare le parti in udienza con
un decreto, che contiene necessariamente la «trascrizione
dell'imputazione»;
che il rimettente, pur dissentendo dal parere del pubblico
ministero, ritiene di non poter emettere ugualmente il decreto di
convocazione, ostandovi la lettera dell'art. 27 del d.lgs. n. 274 del
2000, che sanziona con la nullita' la mancata «trascrizione
dell'imputazione»;
che, per far fronte alla paralisi del procedimento, egli non
potrebbe ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione,
in analogia con quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del d.lgs.
n. 274 del 2000 e dall'art. 409, comma 5, del codice di procedura
penale, poiche' tali disposizioni disciplinano situazioni diverse da
quella in esame, nelle quali il giudice che dispone la cosiddetta
imputazione coatta non si identifica con il giudice competente a
conoscere del merito del procedimento;
che neppure potrebbe riportare nel decreto di convocazione
l'addebito contenuto nel ricorso immediato, dato che, in base alla
lettera dell'art. 27, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 274 del
2000, il contenuto della trascrizione deve necessariamente
«preesistere in un testo», e che, comunque, avallando tale opzione
ermeneutica, «si ammetterebbe il pieno ed esclusivo esercizio
dell'azione penale in capo al ricorrente, sottraendolo al pubblico
ministero», in contrasto con l'art. 112 della Costituzione;
che, escluse le soluzioni della cosiddetta imputazione coatta e
della trascrizione dell'addebito formulato dal ricorrente, al giudice
di pace non resterebbe che disporre la restituzione degli atti al
pubblico ministero, onde consentire a quest'ultimo di procedere nelle
forme ordinarie, ma anche tale soluzione non pare al rimettente
esente da censure, poiche', con essa, si attribuisce al pubblico
ministero «una sorta di potere di veto sulla procedura del ricorso»;
che, pertanto, il giudice a quo solleva questione di
costituzionalita' dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000,
il quale, non prevedendo che «il pubblico ministero, anche quando
esprime parere contrario alla citazione, debba formulare
l'imputazione», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo
comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;
che la denunciata norma violerebbe innanzitutto il principio di
ragionevolezza, in quanto obbligherebbe il giudice a restituire gli
atti al pubblico ministero, «contrariamente all'ipotesi, inversa, in
cui l'avvenuta formulazione dell'imputazione non impedisce al giudice
di ritenere, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, il
ricorso inammissibile, infondato ovvero presentato dinanzi a un
giudice incompetente»;
che, inoltre, la disposizione censurata lederebbe il diritto di
difesa del ricorrente, il quale, con la restituzione degli atti al
pubblico ministero, «verrebbe privato di un importante strumento
processuale riconosciutogli dal legislatore», per di piu' per ragioni
non condivise dal giudice;
che, infine, il citato art. 25, comma 2, violerebbe il principio
della ragionevole durata del processo, poiche', una volta restituiti
gli atti al pubblico ministero, il procedimento seguirebbe l'iter
ordinario, con tempi notevolmente piu' lunghi rispetto a quelli
stabiliti per il ricorso immediato, che consente l'instaurazione del
giudizio senza la fase delle indagini preliminari;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile, per non
avere il rimettente utilizzato tutti i poteri interpretativi che la
legge gli riconosce, o infondata;
che, a sostegno della ragionevolezza della previsione della
restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia espresso
parere contrario alla citazione, la difesa erariale osserva che di
norma spetta proprio al pubblico ministero «scegliere la forma di
esercizio dell'azione penale», mentre, secondo uno schema che si
ripete in altri casi, il giudice puo' rilevare che il rito speciale
«e' stato promosso fuori dei presupposti di legge».
Considerato che il Giudice di pace di Chioggia dubita, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma,
della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 25,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede
che, a seguito del ricorso immediato della persona offesa, «il
pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla
citazione, debba formulare l'imputazione»;
che il ricorso immediato della persona offesa deve essere
previamente comunicato al pubblico ministero e questi, entro dieci
giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000,
se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato,
esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula
l'imputazione, confermando o modificando l'addebito contenuto nel
ricorso;
che, a norma dell'art. 26 del citato decreto delegato, il
giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha formulato
richieste, ove ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente
infondato, ne dispone la trasmissione all'organo della pubblica
accusa per l'ulteriore corso del procedimento, mentre, secondo l'art.
27 del d.lgs. n. 274 del 2000, «se non deve provvedere ai sensi
dell'articolo 26», convoca le parti in udienza con un decreto, il
quale deve contenere la trascrizione dell'imputazione;
che il rimettente si duole che, sulla base di tale disciplina,
il giudice di pace sia costretto a disporre la trasmissione degli
atti al pubblico ministero, anche qualora non condivida il parere
negativo da questi espresso sul ricorso, ostando alla emissione del
decreto di convocazione delle parti la mancanza di una imputazione da
trascrivervi;
che, a suo avviso, l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274 del
2000, la' dove non prevede che il pubblico ministero debba formulare
l'imputazione anche se esprime parere contrario alla citazione,
viola: l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza di una
disciplina che, obbligando il giudice alla trasmissione degli atti,
attribuisce efficacia vincolante al parere del pubblico ministero,
diversamente da quanto accade nel caso della «avvenuta formulazione
dell'imputazione», in cui il giudice ben puo' disattendere la
richiesta del rappresentante della pubblica accusa; l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, in quanto, con la trasmissione
degli atti al pubblico ministero, il ricorrente viene privato «di un
importante strumento processuale riconosciutogli dal legislatore»;
l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, perche', una volta
trasmessi gli atti al pubblico ministero, il procedimento segue
l'iter ordinario, con tempi notevolmente piu' lunghi rispetto a
quelli stabiliti per il ricorso immediato;
che l'eccezione d'inammissibilita' sollevata dalla difesa
erariale non e' fondata, poiche' il rimettente ha adeguatamente
esplorato le diverse opzioni ermeneutiche offerte dal dato normativo,
censurando infine l'interpretazione oramai fatta propria dal giudice
di legittimita', secondo la quale al parere contrario del pubblico
ministero consegue necessariamente la trasmissione degli atti;
che, nel merito, questa Corte ha gia' avuto modo di rilevare
come, nel procedimento introdotto dal ricorso immediato della persona
offesa, il pubblico ministero sia tenuto a formulare l'imputazione
solo in presenza di una richiesta di citazione che egli consideri non
inammissibile e non manifestamente infondata (ordinanza n. 381 del
2005);
che nella denunciata disciplina trova coerente espressione la
scelta del legislatore delegato di riconoscere esclusivamente al
pubblico ministero la titolarita' dell'iniziativa penale in ordine ai
reati di competenza del giudice di pace perseguibili a querela;
che, infatti, la portata preclusiva del parere sfavorevole del
rappresentante della pubblica accusa deriva quale conseguenza
necessitata della configurazione del nuovo istituto del ricorso
immediato della persona offesa come atto meramente propositivo,
rispetto al quale e' rimesso al pubblico ministero di aderire o meno,
nell'esercizio delle funzioni connesse all'anzidetta prerogativa;
che la previsione dell'art. 26 del d.lgs. n. 274 del 2000, che
consente al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero
anche se questi abbia formulato l'imputazione, lungi dal dimostrare,
come vorrebbe il rimettente, l'esistenza di un'aporia nell'impianto
delineato dal decreto delegato, costituisce attuazione del principio
per cui, nel sistema processuale penale, le iniziative del pubblico
ministero devono ritenersi normalmente soggette al controllo del
giudice competente;
che la trasmissione degli atti non inibisce la prosecuzione del
procedimento nelle forme ordinarie, con la possibilita' per il
giudice di pace di disporre la cosiddetta imputazione coatta ai sensi
dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, ove il pubblico
ministero, all'esito di ulteriori indagini, avanzi richiesta di
archiviazione (ordinanze n. 43 del 2007, n. 381 e n. 361 del 2005);
che, stante il disposto dell'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 274
del 2000, secondo cui la presentazione del ricorso produce gli stessi
effetti della presentazione della querela, deve poi escludersi che
dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero derivi una
irrazionale compressione del diritto di difesa del ricorrente, le
ragioni del quale possono adeguatamente farsi valere nell'ulteriore
corso di un procedimento che, peraltro, resta connotato dal costante
coinvolgimento della persona offesa, in correlazione con la finalita'
conciliativa della giurisdizione penale del giudice di pace
(ordinanza n. 28 del 2007);
che, infine, il principio della ragionevole durata del processo
non risulta leso da una disciplina che deve considerarsi frutto di
coerenti scelte normative in ordine alla conformazione dei diversi
moduli introduttivi del giudizio innanzi al giudice di pace
(ordinanze n. 67 del 2007, n. 225 del 2003);
che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di
Chioggia.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Tesauro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola