N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 - 9 gennaio 2008
Ordinanza del 9 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Viscuso Palma contro Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ed altro Patrocinio a spese dello Stato - Azione di risarcimento dei danni per responsabilita' medico-professionale proposta da soggetto ammesso al gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio nel processo civile e rispetto ai periti nominati dal giudice nel processo penale, i cui compensi e le cui spese sono anticipati dall'erario - Incidenza sul diritto del professionista alla retribuzione per l'opera prestata in qualita' di consulente tecnico d'ufficio - Asserita lesione dei principi di imparzialita' e di efficienza dell'amministrazione della giustizia. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 36 e 97.(GU n.20 del 7-5-2008 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento n. 5969/06 R.G.; Osserva quanto segue.- 1. - In data 30 maggio 2007 ha assunto l'incarico di consulente tecnico dell'ufficio la dott. Anna Spina, alla quale e stato assegnato termine fino al 30 settembre 2007 per il deposito di una relazione scritta. Il 25 settembre 2007 (entro il termine assegnatole) la dott. Spina ha depositato la sua relazione e, con istanza depositata in pari data, ha chiesto la liqui-dazione dei compensi che le spettano. L'odierna parte attrice, Viscuso Palma, con provvedimento del 21 febbraio 2006 n. 317/06 Reg. Grat. Patr. del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, e stata ammessa al «patrocinio a spese dello Stato». Dunque, il pagamento dei compensi spettanti al consulente tecnico dell'ufficio e' disciplinato dall'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, intitolato «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia». Dispone quella norma che «gli onorari dovuti (...) all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, (...) se non e' possi-bile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione». La norma sembra inconstituzionale sotto diversi profili. 2. - In forza di essa, in una grande maggioranza di casi il consulente tecnico dell'ufficio non verra' pagato per nulla. Gia' l'art. 130 dello stesso d.P.R. prevede che i compensi del consulente tecnico dell'ufficio in casi come quello qui in discussione deb-bano essere ridotti alla meta' - vulnus certamente gia' molto rilevante per il diritto di un professionista a ricevere compenso per l'opera professio-nale che presta -, ma la previsione del comma 3 dell'art. 131 qui in discussione fa si' che, addirittura, in moltissimi casi il professionista non venga pagato per niente. In particolare, il professionista non sara' compensato per l'opera prestata in tutti i casi (e sono tantissimi) di volontaria giurisdizione (a un caso del genere si riferisce l'ordinanza dell'8 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 28 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Trapani ha gia' sollevato analoga questione di costituzionalita' della norma qui in discussione), nei quali non c'e' un convenuto soccombente e in tutti i casi - fra i quali sembra rientrare, per le ragioni di cui si dira', quello qui in discussione - (che pure sono tantissimi) nei quali la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente. Cio' che il comma 3 dell'art. 131 del d.P.R. n. 115/2002 prevede e' che in casi come quello oggetto dell'odierno contendere il professionista che abbia prestato la sua opera come consulente tecnico dell'ufficio debba attendere (per molti anni) la conclusione del giudizio. Dopo la conclusione del giudizio (sul cui corso dovra' costantemen-te informarsi da se', perche' nessuna comunicazione gli verra' data), dovra' verificare se sia «possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuale o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione». Nel caso tale possibilita' non vi sia, dovra' fare domanda per ottene-re che il suo credito venga «prenotato a debito». L'art. 134 dello stesso d.P.R. n. 115/2002 disciplina il recupero delle spese ai fini del pagamento delle somme prenotate a debito. La lettura del combinato disposto degli artt. 131 e 134 del d.P.R. in esame dimostra che il professionista che abbia prestato opera come consulente tecnico dell'ufficio dovra' sempre e in ogni caso attendere per anni l'esito del giudizio e non verra' comunque mai pagato nei casi di volontaria giurisdizione e nei giudizi contenziosi quando la parte am-messa al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente e l'ammissione al patrocinio non venga revocata. Si tratta, com'e' di tutta evidenza, di casi numericamente frequen-tissimi. Il caso oggetto dell'odierno contendere e' quello di un'azione civile contenziosa con la quale la parte attrice lamenta di avere subito danni per responsabilita' professionale di medici di un ospedale e ne chiede il risarcimento. Il consulente tecnico dell'ufficio e' stato nominato per verificare la fondatezza o meno delle «accuse» di responsabilita' professionale che vengono mosse dalla parte attrice ai medici dell'azienda ospedaliera convenuta. Si tratta di un caso simile a tanti che vengono trattati in una Sezio-ne che, come quella di questo Tribunale specializzata nella materia del «risarcimento danni alla persona», tratta un elevatissimo numero di casi aventi questo medesimo oggetto (molte centinaia). Casi come questo pongono un delicato problema di scelta del consulente tecnico dell'ufficio, perche' egli: A) dovra' essere individuato fra medici con una competenza profes-sionale tale da potere ricostruire in maniera adeguata le vicende cliniche controverse, per individuare o escludere responsabilita' professionali di altri medici; B) dovra' essere estraneo a rapporti professionali qualificati con i medici la cui opera deve «giudicare», pena il legittimo sospetto di una sua non serenita' di giudizio; C) non dovra' avere rapporti fiduciari con alcuna delle diverse compagnie di assicurazione che garantiscono i molti medici e ospedali che operano nel territorio di competenza di questo ufficio. Insomma, il consulente tecnico dell'ufficio in cause come quella odierna dovra' essere insieme molto competente, ma non troppo «inserito» negli ambienti professionali nei quali si sono svolte le vicende controverse. Cio' fa si' che, inevitabilmente, la scelta di esso non possa che essere effettuata nell'ambito di un numero limitato di professionisti idonei all'incarico. Costoro non verranno pagati per il loro lavoro tutte le volte in cui la responsabilita' professionale ipotizzata dalla parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato risultera' insussistente. Cio' da' luogo alla paradossale situazione per la quale l'essere o no i professionisti in questione remunerati per la loro prestazione d'opera dipende dal giudizio di merito che formuleranno sulla sussistenza o no delle responsabilita' ipotizzate dalle parti attrici. Se la responsabilita' professionale delle parti convenute sussistera', esse, all'esito del giudizio, saranno condannate e, sia pure fra molti anni, il consulente tecnico dell'ufficio vena remunerato - sebbene m misura ridotta della meta' -; se, invece, la responsabilita' professionale dei convenuti verra' esclusa, il consulente tecnico dell'ufficio avra' prestato gra-tuitamente la sua opera professionale. Nel caso qui in discussione, il consulente tecnico dell'ufficio dott. Spina ha escluso la fondatezza, sotto il profilo tecnico medico-legale, degli assunti di parte attrice. 3. - Sembra al sottoscritto che questa disciplina violi l'art. 36 della Costituzione, perche' fa si' che in moltissimi casi il professionista nominato consulente tecnico dell'ufficio non venga retribuito per nulla per un'opera professionale peraltro di grande impegno e responsabilita' (giu-dicare della correttezza professionale di suoi colleghi). Cio' che accade, in definitiva, e' che quello che viene definito dalla legge della quale si discute come «patrocinio a spese dello Stato» sia, invece, in tutti i casi (moltissimi) nei quali la parte ammessa ha torto, un «patrocinio a spese del professionista incaricato». Il che sembra davve-ro paradossale. Grande e', peraltro, l'imbarazzo di un ufficio come questo, che deve reiteratamente imporre a un piccolo numero di professionisti di pre-stare gratuitamente la propria opera in favore di soggetti che promuovo-no azioni civili che in molti casi risultano infondate. Ne' si' puo' dire che il sacrificio richiesto ai professionisti incaricati sia statisticamente raro ed eccezionale, perche', per le ragioni gia' dette, in diversi ambiti di applicazione della norma (e quello oggetto dell'odierno contendere e fra questi), in relazione al non elevato numero di professionisti aventi i requisiti necessari alla bisogna, questi ultimi vengono frequentemente chiamati a prestare la loro opera nelle condi-zioni di cui qui si discute. Per di piu', l'incarico di consulente tecnico dell'ufficio e' un ufficio pubblico irrinunciabile da parte del professionista nominato dal magi-strato, che e' obbligato a rendere la prestazione lavorativa impostagli. 4. - Sembra, poi, che la norma di cui si discute violi anche l'art. 97 della Costituzione, perche' il fatto che la remunerazione dipenda dall'esito del processo rischia di mettere in pericolo la serenita' «di giu-dizio» e l'imparzialita' del professionista incaricato di un pubblico uffi-cio. Egli, infatti, potrebbe essere indotto a «prediligere» anche incon-sciamente e in buona fede, fra diverse ricostruzioni tecniche delle vicen-de sottoposte al suo esame, quelle che, rendendo vittoriosa la parte am-messa al patrocinio a spese dello Stato faccia si che la sua opera sia remunerata. 5. - La norma in discussione, inoltre - e questa appare considerazione decisiva -, sembra violare anche l'art. 3 della Costituzione, in relazione a quanto disposto per i procuratori delle parti ammesse al patrocinio in quel caso si' davvero a spese dello Stato (e non del professionista incari-cato). Dispone, infatti, il comma 4 del citato art. 131 del d.P.R. n. 115/2002 che le spese e gli onorari dovuti all'avvocato che rappresenta e difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono anticipa-te immediatamente dall'erario. Cio' da' luogo a una disparita' di trattamento che non solo lede i diritti dei professionisti nominati consulenti tecnici dell'ufficio, ma, cosa ancor piu' grave, e' disfunzionale alle logiche di una amministrazione efficiente della giustizia, dando luogo cosi' a un ulteriore profilo di vio-lazione dell'art. 97 della Costituzione. Accade, infatti, che non venga pagato un professionista (il consu-lente tecnico dell'ufficio) che: 1) non puo' scegliere di accettare o no l'incarico conferitogli; 2) non ha alcun potere di condizionare il sorgere e il concludersi della lite; 3) il cui compenso e' subordinato all'esito della lite medesima. Mentre viene sempre e immediatamente remunerato un professio-nista - l'avvocato - che: 1) puo' scegliere di patrocinare o no la causa; 2) puo' (nei limiti della normale alea processuale) pronosticarne l'esito. Sembra al sottoscritto che la disparita' di trattamento teste' descritta sia inaccettabile e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e che, paradossalmente, sarebbe logica piuttosto una disciplina esattamente inversa delle due situazioni (ma comunque almeno costituzionale una - che e' quella che si chiede alla Corte costituzionale di affermare - che equipari il trattamento dei compensi dovuti agli ausiliari del giudice a quello dei compensi dovuti ai procuratori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato). Sarebbe logico, cioe', pagare sempre e immediatamente un professionista che e' costretto a prestare la propria opera sempre e in ogni caso (fondata o no che sia la domanda oggetto del giudizio) e, invece, «pre-notare a debito» le somme dovute all'avvocato, che, cosi', valuterebbe prima di promuovere un giudizio quante e quali ragioni di fondatezza le sue domande abbiano. Una tale disciplina eviterebbe il proliferare di giudizi privi di fon-damento, promossi da professionisti consapevoli di essere comunque remunerati, anche in caso di esito negativo del giudizio. Proliferare di giudizi infondati che grava di una enorme quantita' di lavoro gli uffici giudiziari e di elevatissimi costi le casse dell'erario. 6. - Infine, un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione si ha nella differenza di trattamento fra i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal giudice nel processo civile - che, nei casi qui in discussione, non vengono pagati - e i periti nominati dal giudice nel processo penale, che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera d), d.P.R. n. 115/2002, vengono pagati sempre e subito con anticipazione delle corrispondenti somme a carico dell'erario. 7. - Sembrano applicabili alla questione che qui si propone i principi recentemente affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, con la quale ha dichiarato «l'illegittimita' costituzio-nale dell'art. 146, comma 3, del medesimo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore» fallimentare, considerato, fra l'altro, che nel caso qui in discussione, a differenza che per il cu-ratore fallimentare e a ulteriore motivo di fondatezza del dubbio di inco-stituzionalita' della norma: 1) l'espletamento del mandato di consulente tecnico dell'ufficio e' obbligatorio per il nominato (mentre per il curatore non lo e); 2) in materie specialistiche come quelle oggetto del presente giudi-zio il numero dei professionisti fra i quali si puo' fare una «rotazione» e' infinitamente piu' basso del numero di professionisti fra i quali si puo' scegliere un curatore fallimentare, con la conseguenza che davvero non si puo' pretendere che alcuni professionisti lavorino gratuitamente in maniera quasi abituale. Nella motivazione della sentenza teste' citata, la Corte costituzio-nale ha statuito, fra l'altro che: «La volontarieta' e non obbligatorieta' dell'incarico e la non as-similabilita' della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto del curatore al compenso, ne' giustificano la non ricomprensione delle spese e degli onorari al curatore fra quelle che, come le spese e gli onorari agli ausiliari del giudice, sono anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo». «L'invocazione della prassi (sentenza n. 302 del 1985) secondo cui "i giudici delegati si inducono a indennizzare i professionisti, cui e' affidata la curatela di fallimento che si appalesa privo di attivo suscetti-bile di ripartizione, con la nomina a curatori di fallimenti, nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile" non e' certamente probante, dal momento che tale "prassi" lascia, pur sempre, senza compenso il curatore per quanto riguarda l'attivita' svolta per il fallimento senza attivo; e lo stesso deve dirsi del principio secondo cui i fallimenti c.d. negativi sono un mezzo per la crescita professionale del curatore (ordinanza n. 488 del 1993), dal momento che l'affinamento professionale non giustifica la negazione del relativo compenso. Rapportando al caso qui in discussione i principi affermati dal Giudice delle leggi, va detto - con riferimento al primo dei due brani di motivazione teste' riportati - che, se addirittura il «diritto del professio-nista al compenso» non e' escluso (nel caso del curatore fallimentare) dalla «volontarieta' e non obbligatorieta' dell'incarico», che lascia co-munque il professionista libero di valutare o no la convenienza di accet-tarlo ugualmente anche gratuitamente, a maggior ragione quel diritto al compenso non puo' essere escluso quando il professionista non ha scel-ta. Mentre, con riferimento al secondo dei due brani, va ribadito che, per un verso, come e' illogico (e tale appunto ritenuto dalla Corte) ritene-re che possa considerarsi «remunerazione» quella eventualmente corrisposta per altri incarichi al curatore di un fallimento, cio' lo e' altrettanto e anzi ancora di piu' per il consulente tecnico dell'ufficio, che, peraltro, ai sensi dell'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, riceve gia' per gli eventuali «altri» incarichi onorari dimezzati. Mentre, per altro verso, per le ragio-ni gia' dette, i professionisti dei quali qui si discute riceveranno in molti (troppi) casi incarichi «non remunerati». Infine, e' evidente che, non solo, come ha statuito la Corte costitu-zionale, «lo stesso deve dirsi del principio secondo cui i fallimenti c.d. negativi sono un mezzo per la crescita professionale del curatore (ordi-nanza n. 488 del 1993), dal momento che l'affinamento professionale non giustifica la negazione del relativo compenso», ma nel caso dei consulenti tecnici medico legali gli incarichi loro conferiti - come quello oggetto di questo provvedimento - non solo non possono costituire «mezzo per l'affinamento professionale», ma l'affinamento professionale» devono assolutamente presupporre. 8. - La rilevanza della questione appare evidente, perche' se la Corte costituzionale riterra' l'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, incostituzionale nella parte in cui dispone che i compensi dovuti agli ausiliari del giudice civile vengano «prenotati a debito», invece che anticipati dall'erario come avviene per i compensi dei procuratori delle parti (ai sensi dell'art. 131, comma 4, del medesimo d.P.R.) e per i compensi degli ausiliari del giudice penale (ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera d) del medesimo d.P.R.), si potra' disporre che i compen-si dovuti alla dott. Spina siano anticipati dell'erario e pagati immediatamente. Diversamente, cio' non potra' essere disposto.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari dovuti (...) all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, (...) se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione invece che anticipati dall'erario, per violazione degli articoli 36, 97 e 3 della Costituzione. Sospende la decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente tecnico dell'ufficio dott. Anna Spina in attesa della decisione della Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, questo provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Catania, addi' 8 gennaio 2008 Il giudice: Lima