N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 2007- 24 settembre 2008

Ordinanza  del  24  settembre  2007  emessa dal Tribunale di Napoli -
Sezione  distaccata  Ischia  nel  procedimento civile promosso da Del
Monte Francesco ed altra contro Sollazzo Assunta
Contratto,  atto e negozio giuridico - Locazioni di immobili urbani -
  Procedimento  per  convalida di sfratto per morosita' - Opposizione
  dell'intimato - Nullita' dei contratti di locazione, o che comunque
  costituiscono  diritti relativi di godimento, di unita' immobiliari
  ovvero   di   loro   porzioni,   comunque   stipulati,  per  omessa
  registrazione   -   Dedotta  impossibilita'  di  pronunciare  sulle
  richieste  delle  parti  per  insussistenza  di  un valido rapporto
  locativo   -  Incidenza  di  un  adempimento  fiscale  su  rapporto
  civilistico  -  Irragionevolezza  -  Lesione  del diritto di difesa
  delle  parti  del rapporto locativo - Contrasto con il principio di
  liberta' dell'iniziativa economica privata.
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 41.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  al n. r.g.
255/s/07   R.G.   tra   del   Monte   Francesco  e  Brasiello  Bianca
elettivamente  domiciliati in Napoli alla via Medina n. 17, presso lo
studio  dell'avv.  Clorinda  Rosciano, dal quale sono rappresentati e
difesi  giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo,
attori-intimanti;
   Contro   Sollazzo   Assunta  elettivamente  domiciliata  in  Forno
(Napoli)  alla via Monterone n. 22, presso lo studio dell'avv. Nicola
Nicolella,  dal  quale  e'  rappresentata  e  difesa giusta procura a
margine della comparsa di costituzione, convenuta-intimata.
   Oggetto: convalida di sfratto per morosita'.
   1.  - Con atto di citazione, notificato a mani proprie il 4 luglio
2007,  Del  Monte Francesco e Brasiello Bianca intimavano sfratto per
morosita' a Sollazzo Assunta, esponendo:
     che  essi,  in  data 11 novembre 2006, avevano concluso in forma
scritta  un  contratto  di'  locazione  ad  uso  abitativo  di natura
transitoria  con  scadenza  annuale relativo all'appartamento sito in
Forio, alla via G. Morgera n. 43;
     che, pero', la conduttrice si era resa inadempiente alla propria
obbligazione  di corrispondere il canone pattuito, ammontante ad euro
550,00 per mese a decorrere da gennaio 2007;
     che nessun esito aveva dato la diffida stragiudiziale inviata il
28 febbraio 2007.
   Su tali basi chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed ordinarsi
a Sollazzo Assunta l'immediato rilascio del cespite locato.
   Radicatasi   la   lite,  quest'ultima  si  costituiva  opponendosi
all'intimato sfratto.
   All'uopo:
     contestava  in  primo  luogo la pretesa natura transitoria della
locazione, versandosi a suo dire in un'ordinaria ipotesi di locazione
abitativa;
     chiedeva  comunque  la concessione del termine ex art. 55, legge
n. 392/1978 per sanare la morosita';
     eccepiva   quindi   la   nullita'   del  contratto  per  mancata
registrazione  in  ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 346,
legge n. 311/2004;
     rilevava  in  via  subordinata  la illegittimita' costituzionale
della citata disposizione.
   2.  -  Tanto  Premesso,  rileva  il  giudicante che l'adozione dei
chiesti  provvedimenti  sia preclusa rebus sic stantibus dal disposto
di  cui all'art. 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
norma  del quale i contatti di locazione o che comunque costituiscono
diritti  relativi  di  godimento di unita' immobiliari ovvero di loro
porzioni  stipulati  sono  nulli:  se, ricorrendone i presupposti,non
sono registrati.
   Le   emergenze   processuali   infatti  non  attestano  l'avvenuta
registrazione  del  dedotto  contratto  di locazione (pur prodotto in
forma scritta).
   Ne'   tampoco   fa   menzione  di  tale  circostanza  la  premessa
introduttiva  dell'atto  di  citazione  Adunque,  in  applicazione il
principio  secondo  cui  quod  nullum  est, nullum producit effectum,
palese  ed incontestabile e la rilevanza nella soggetta materia della
norma citata.
   Ed  allora,  proprio  perche'  manca  a  monte  un valido rapporto
locativo, il giudicante non puo':
     ne'   convalidare  lo  sfratto  per  morosita'  per  intervenuta
opposizione,
     ne' emettere la chiesta ordinanza provvisoria di rilascio;
     ne',  infine, assegnare il termine per purgare la morosita', pur
richiesto   da   parte   resistente   a  mente  dell'art.  55,  legge
n. 392/1978.
   3.  -  Eppero', questo giudice sospetta la non conformita' al dato
costituzionale  per  contrasto  con  gli  artt. 3, 24, 41 cost. della
sopra cennata normativa.
   3.1.  -  Ora,  non si ignora che alcuna giurisprudenza ha ritenuto
che,  secondo  un'interpretazione costituzionalmente orientata, debba
escludersi  che  l'art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311,
configuri   la   registrazione  come  requisito  di  validita'  della
locazione,  costituendo  essa  piuttosto  una  mera condicio iuris di
efficacia  del  contratto, che puo' intervenire, con effetto ex tunc,
pure in momento successivo a conclusione del negozio (Trib. Modena 12
giugno 2006).
   Si  tratta  pero  di opzione interpretativa che si infrange contro
gli scogli costituiti dall'inequivocabile dato letterale del disposto
in commento.
   Il  necessario  rispetto  dovuto al legislatore impone di ritenere
che  quest'ultimo,  laddove  ha  richiamato  in modo appropriato (non
cadendo, cioe', in un mero lapsus calami) la categoria della nullita'
del  contratto, abbia si' operato a ragion veduta, proprio al fine di
creare   una  figura  di  nullita'  testuale  a  carattere  assoluto,
collegata ad una fattispecie esterna all'accordo negoziale.
   In  altre  parole, non puo' travisarsi il dato legislativo al fine
di  ricavare in via interpretativa proprio cio' che il legislatore ha
inteso  senza  dubbio  alcuno  escludere  (la  mera  inefficacia  del
contratto, sanabile ex tunc).
   Il  che ulteriormente impedisce di estendere alla soggetta materia
l'interpretazione  dell'art. 13, comma 1, legge n. 431/1998 suggerita
da   cassazione   (Cass.   27   ottobre   2003,   n. 16089)  e  Corte
costituzionale (Corte cost. ord. 19 luglio 2004, n. 242).
   4.  -  Deve  allora  porsi  il  dubbio se la legge ordinaria possa
sanzionare  con  la nullita' privatistica il mero mancato rispetto di
obblighi fiscali.
   Invero  la  decisione  legislativa  di  stabilire la registrazione
quale  vero  e  proprio  requisito  per  la  giuridica  esistenza del
contratto  si  traduce  in  ultima analisi in un limite all'autonomia
contrattuale
   Chi scrive opina pero' che l'autonomia privata costituisca un vero
e  proprio diritto di liberta' e quindi un diritto fondamentale della
persona    (giacche'    strumentale    al   principio   di   liberta'
dell'iniziativa  economica tutelato dall'art. 41, I, Cost.), che deve
cedere  solo  di  fronte  a  motivi  di ordine superiore, economico e
sociale,  considerati  rilevanti  dalla  Costituzione  (art.  41, II,
Cost.: Corte cost., 21 marzo 1969, n. 37).
   Ed  e'  a  dubitarsi  che  il  mancato  rispetto  della  normativa
tributaria   costituisca   in   tale   ottica   un  legittimo  limite
all'autonomia  privata  (e  quindi all'iniziativa economica), proprio
perche'  preordinato  al  raggiungimento  degli  scopi previsti dalla
Costituzione (Corte cost., 23 aprile 1965, n. 30).
   Infatti,   la   violazione   della  disciplina  tributaria  rimane
innanzitutto sanzionabile mediante il recupero, anche coattivo, delle
somme  evase  in  guisa  cosi'  da  pienamente soddisfare l'interesse
statuale al reperimento delle necessarie risorse finanziarie: in tale
solco si muove, d'altra parte, la stessa cennata legge nella parte in
cui,  con  scarsa  coerenza  sistematica,  nonostante  la  prescritta
sanzione civilistica di nullita', opera comunque la presunzione sulla
sussistenza  del  rapporto  locativo  anche  per  i  quattro  periodi
d'imposta antecedenti.
   La  salvaguardia degli interessi economici dello Stato apparato e'
d'altro  canto  vieppiu'  assicurata  dall'obbligo imposto all'organo
giurisdizionale civile dall'art. 36, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973
e  successive  modificazioni ed integrazioni (come aggiunto dall'art.
19,  legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 1, lett. d) di trasmettere
idonea  comunicazione agli organi competenti per l'accertamento degli
illeciti tributari e fiscali.
   L'esito  del  bilanciamento costituzionale degli opposti interessi
rende  allora  socialmente  ingiustificato  il  previsto  limite alla
liberta'   negoziale,   che   si   risolve  conseguentemente  in  una
incostituzionale  lesione  di  un  diritto fondamentale della persona
(comb. Disp. artt., 2, 41 Cost.).
   Epperaltro,  di  tanto  si  e'  mostrato in passato consapevole lo
stesso  legislatore ordinario, il quale ha sancito all'art. 10, comma
3,  legge  27  luglio  2000,  n. 212,  sullo  statuto dei diritti del
contribuente,   che   le   violazioni   di  disposizioni  di  rilievo
esclusivamente  tributario  non  possono essere causa di nullita' del
contratto  (cosi'  anche  Cass.,  19  giugno 1981, n. 4024; Cass., 24
ottobre 1981, n. 5571).
   Principio  questo  che  si  palesa  coerente,  a  differenza della
normativa   qui   censurata,   con  la  regola  della  dicotomia  fra
l'interpretazione   fiscale  del  contratto  rispetto  al  mero  dato
civilistico  posta  dall'art.  19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (poi
art. 20, t.u. 26 aprile 1986, n. 131), in virtu' del quale «l'imposta
e'  applicata  secondo  l'intrinseca  natura  e gli effetti giuridici
degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda
il titolo o la forma apparente».
   5.  -  Benvero,  al di la' dell'epigrafato contrasto con l'art. 41
Cost.,  la scelta del legislatore in rassegna si presenta irrazionale
e discriminatoria, quindi non rispettosa dell'art. 3 Cost., in quanto
assoggetta,  in  caso di mancata registrazione, alla cennata sanzione
di  nullita',  senza  niuna  plausibile  giustificazione,  unicamente
talune  fattispecie  contrattuali  (I  contratti  di locazione, o che
comunque  costituiscono  diritti  relativi  di  godimento, di' unita'
immobiliari  ovvero  di loro porzioni) e non tutte le ipotesi di atti
privati per i quali vige l'obbligo di registrazione.
   Indice questo che il legislatore e' intimamente consapevole che la
mentovata   sanzione  civile  non  risponda  ad  esigenze  di  ordine
pubblico, neanche di tipo economico.
   6.  -  Ma,  infine, la norma qui scrutinata non e' conforme (oltre
che  per  le  ragioni  suddette all'art. 41 cost. e all'art. 3 Cost.)
neanche all'art. 24 Cost.
   Si  e  infatti  in dottrina autorevolmente affermato come lo Stato
non  possa  mai  sanzionare il mancato pagamento di un tributo con la
perdita dell'esercizio di un diritto.
   E   la  sanzione  di  nullita'  del  contratto  di  locazione  non
registrato  impedisce  de  facto, nonostante quella fosse la volonta'
delle parti ed in mancanza, si ribadisce, di elementi ostativi aventi
rilievo  costituzionale al pieno esercizio dell'autonomia privata, al
locatore  di  giovarsi  del  procedimento  sommario  che  ora occupa,
potendo  lo  stesso recuperare la disponibilita' dell'immobile solo a
seguito  dell'utile  esperimento  della meno agevole azione ordinaria
per occupazione sine titulo
   Ma  anche  il conduttore non e' tutelato dalla normativa in esame,
in  quanto egli, elevato ai gradi di sentinella del fisco, in caso di
mancata,  anche  se  incolpevole,  registrazione, e' equiparato ad un
mero  occupante  sine  titulo,  con tutte le intuibili conseguenze in
tema  di  precarieta'  della  disponibilita'  del  cespite  e  di non
azionabilita' dei diritti a lui attribuiti dallo statuto locativo.
   E  nella  fattispecie  assolutamente  perniciosi  si  rivelano gli
effetti  della  normativa  de  qua  per  l'assunta conduttrice. Ella,
infatti,  non  potendo - ingiustificatamente - esercitare la facolta'
di  purgare  la  mora  ex art. 55, legge n. 392/1978, rimane pertanto
esposta  al  serio  pericolo  di  perdere la disponibilita' materiale
della abitazione.
   Ritenuta  allora la rilevanza nella fattispecie per cui si procede
e  la  non  manifesta  infondatezza (per l'impossibilita' di dare una
diversa interpretazione costituzionalmente orientata) della questione
di  legittimita'  costituzionale  a  sollevarsi, occorre rimettere il
caso che occupa al prudente apprezzamento del giudice delle leggi.
                              P. Q. M.
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'  art.  1,  comma  346,  legge  30
dicembre 2004, n. 311, con riferimento agli artt. 41, 3, 24 Cost.;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda   altresi'   la   cancelleria   di   estrarre   copia  della
documentazione  in atti e di trasmetterla al Comando della Guardia di
Finanza  competente  per  zona  ex  art.  36,  quarto  comma,  d.P.R.
n. 600/1973 e succ. mod. e integraz.
   Si comunichi alle parti costituite.
     Ischia, addi' 24 settembre 2007
                        Il giudice: Troncone