N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2008- 12 ottobre 2007
Ordinanza del 12 ottobre 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Novara sul ricorso proposto da Bolognesi Mauro contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Novara Imposte e tasse - Ricorso avverso diniego di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Oneri deducibili dalla base imponibile IRPEF - Assegni periodici corrisposti al coniuge, su disposizione dell'autorita' giudiziaria (in specie, provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio), per il mantenimento dei figli - Omessa previsione della deducibilita' dei detti assegni dalla base imponibile IRPEF - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento fiscale rispetto agli assegni alimentari corrisposti ai sensi dell'art. 433 cod. civ. (per i quali e' prevista la deducibilita) e dell'irrazionale assimilazione alle spese sostenute per il mantenimento dei figli dal genitore convivente (per le quali, in difetto della deducibilita', e' disposta, in ogni caso, la detrazione forfettaria per familiari a carico). - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. c). - Costituzione, art. 3.(GU n.20 del 7-5-2008 )
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. 263/2006 di reg. gen. ric., proposto dall'avv. Mauro Bolognesi, in proprio, contro l'Agenzia delle entrate di Novara avverso il rifiuto espresso della restituzione di tributi prot. n. 14701 adottato dal predetto ufficio in data 16 marzo 2006; Visto il ricorso ed i relativi allegati, nonche' tutta la documentazione in atti; Sentita in camera di consiglio la relazione del dott. Paolo Scafi; Ritenuto e considerato quanto segue; Esposizione del fatto Con istanza di rimborso tempestivamente proposta il contribuente aveva richiesto il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di IRPEF per il periodo di imposta 2004, con riferimento all'importo di euro 2.747,34 direttamente composto, per conto del ricorrente medesimo, dall'INPDAP alla sig.ra Giulia Porcaro, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 898 del 1970, quale contributo per il mantenimento del figlio ormai maggiorenne Alessio Bolognesi, in forza del provvedimento con il quale in data 11 ottobre 1999 il Tribunale di Novara aveva disposto la modifica delle condizioni di divorzio. L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 marzo 2006, aveva negato il rimborso rappresentando che «la normativa fiscale non prevede la deducibilita' dell'onere sostenuto per il mantenimento del figlio ... poiche' ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la deducibilita' e limitata agli importi corrisposti esclusivamente al mantenimento del coniuge (sic!)». L'avv. Bolognesi impugnava tempestivamente il predetto provvedimento, lamentando che l'indeducibilita' degli assegni destinati al mantenimento dei figli, introdotta per la prima volta dall'art. 5 delle legge 13 aprile 1977, n. 114, con effetto dal 1° gennaio 1976 e successivamente sempre mantenuta inalterata, sarebbe costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 della Costituzione. L'ufficio resistente, in sede di costituzione in giudizio, richiamava la circostanza che l'art. 10 del testo unico delle imposte dei redditi «stabilisce tassativamente le condizioni di deducibilita' e la qualita' d oneri e spese che possono essere dedotte dal reddito» e che «da tale norma non sono previste deroghe, le quali si porrebbero in netto contrasto con il principio di "parita' contributiva garantito" dalla Costituzione». Nella circostanza veniva rappresentato che «la diversa destinazione del contributo (al coniuge o ai figli, senza limiti di eta), e la sua deducibilita' prevista nel solo caso in cui sia corrisposto per il mantenimento del coniuge si fonderebbe sul principio di uguaglianza dei genitori negli obblighi di assistenza ai figli» e che «diversamente opinando si arriverebbe all'assurdo di dover riconoscere anche al genitore affidatario pari deduzione per le spese sostenute allo stesso fine». Veniva infine allegato che gli oneri indicati in dichiarazione sarebbero stati rettificabili attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa in diminuzione. Il resistente concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Il collegio, in camera di consiglio, ha rilevato innanzitutto l'infondatezza della questione sollevata dall'Agenzia in ordine alla mancata presentazione di dichiarazione integrativa in diminuzione, in quanto, in ogni caso, il rimborso degli importi trattenuti o versati in eccesso potevano essere validamente richiesti nei termini di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. E' pertanto rilevante nel caso che occupa la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) nella parte in cui non consente di dedurre dall'imponibile IRPEF, se destinate al mantenimento dei figli, le somme periodicamente versate al coniuge, su disposizione dell'attivita' giudiziaria, a seguito di separazione o divorzio. Invero la Corte costituzionale, con ordinanza n. 950 dell'8-29 luglio 1988, ha gia' dichiarato infondata simile questione, sollevata con riferimento alla diversita' di trattamento tra la quota corrisposta al coniuge per il suo mantenimento e quella versatagli in relazione alle esigenze di vita dei figli. La commissione ritiene tuttavia che la norma debba essere nuovamente valutata sotto un altro profilo. In particolare a questo giudice appare assolutamente ingiustificata la diversita' di trattamento fiscale tra gli assegni corrisposti al coniuge per il mantenimento dei figli e le somme versate alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile (tra gli altri anche ai figli) le quali, sempreche' risultanti da provvedimenti dell'attivita' giudiziaria, sono in ogni caso deducibili ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 10, comma primo, del d.P.R. n. 917/1986. Il caso in cui l'assegno di cui all'art. 433 c.c. sia corrisposto, su disposizione del giudice, da un genitore ad un figlio indipendentemente da un provvedimento di separazione, divorzio od annullamento di matrimonio, non presenta invero alcuna peculiarita' che lo differenzi da quello in cui la stessa somma, con analoga funzione, sia stata determinata dall'autorita' giudiziaria nell'ambito o a seguito di una causa matrimoniale (anche nel caso in cui, come in quello oggetto del presente ricorso, il figlio al cui mantenimento e destinata la quota indeducibile di assegno abbia raggiunto la maggiore eta). Sul punto di nessun rilievo appare la giustificazione fornita dal resistente in sede di costituzione in giudizio, per la quale, ritenendo deducibili gli importi in contestazione, si dovrebbe giungere all'assurdo di riconoscere anche all'altro genitore «pari deduzione per le spese sostenute allo stesso fine»: le due situazioni sono invero del tutto diverse, nel primo caso trattandosi di somma di denaro determinata autoritativamente dal giudice, mentre nel secondo si tratta di spese, genericamente riconducibili al generico menage familiare del genitore convivente e non precisamente determinabili, che come tali giustificano la apposita detrazione forfettaria per familiari a carico. La discriminazione tra il caso dell'assegno alimentare composto ex art. 433 c.c. e quello fissato per il mantenimento dei figli in sede di separazione o divorzio risulta vieppiu' ingiustificata ove si pensi che, se il giudizio di separazione seguisse una precedente condanna agli alimenti a favore del figlio (eventualmente gia' maggiorenne), per cio' solo gli importi destinati a quest'ultimo sarebbero legittimamente deducibili dal reddito dell'onerato. La irrazionalita' del quadro normativo e la connessa lesione del principio di uguaglianza, in materia cosi' delicata come quella del mantenimento dei figli, appare assolutamente incontestabile ed induce la commissione a sottoporre la disposizione al giudizio del giudice delle leggi deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del disposto dell'art. 10, comma 1, lettera c), del Testo unico del imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclude la deducibilita' degli assegni periodici composti al coniuge su disposizione dell'autorita' giudiziaria per il mantenimento dei figli. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Novara, nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2007. Il Presidente estensore: Scafi