N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2007

Ordinanza  del  9 novembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo
nel procedimento penale a carico di Scafaria Luciano
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Termine di prescrizione di tre anni - Violazione del
  principio di ragionevolezza e del principio di uguaglianza.
- Codice  penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n. 691/04 a carico di
Scafaria Luciano nato a Reggio Calabria il 24 gennaio 1978;
   Atteso  che  il  predetto  e'  chiamato  a  rispondere con atto di
citazione  emesso  il  1 settembre 2004 del reato di cui all'art. 582
c.p.;
   Letta  la  richiesta  del difensore dell'imputato, con la quale si
prospetta  l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 5
c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005;
   Ritenuto   che,   a  tale  riguardo  va  richiamato  il  contenuto
dell'ordinanza  n. 29786  del  2006 della Corte suprema di Cassazione
del  seguente tenore: «Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili
dal  giudice  di  pace  - o dal giudice comunque chiamato a giudicare
dei reati  di  competenza  del  giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del
2000,  art. 52, stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati per
i  quali  e'  prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i
quali  continuano  ad  applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti
gli  altri  reati  per  i  quali  il  comma  2  dello stesso articolo
stabilisce  che,  in  luogo  delle  pene  detentive, si applichi, con
meccanismi  differenziati  a seconda delle varie ipotesi ivi prese in
considerazione  - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o
la  pena  della permanenza domicliare o quella del lavoro di pubblica
utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa
a  quella  pecuniaria,  le  sanzioni "paradetentive" sono applicabili
soltanto  se la pena detentiva e' superiore nel massimo di sei mesi).
In  sostanza,  per  le  ipotesi  meno gravi, per le quali la sanzione
applicabile  e'  solo  la pena pecuniaria, il termine di prescrizione
e',  a  norma  del novellato art. 157 c.p., quello previsto dal primo
comma  (sei  anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta
di contravvenzione); nei casi di maggior gravita', quali quelli per i
quali  sono  applicabili  le  pene della permanenza domiciliare o del
lavoro  di pubblica utilita', il termine, inspiegabilmente, si riduce
a tre anni.
   La   previsione   che  qui  si  censura  appare  dunque  priva  di
razionalita'  intrinseca  e  tale  da  vulnerare,  ad  un  tempo,  il
principio di ragionevolezza e del canone della uguaglianza presidiati
dall'art. 3 Cost.».
   Rilevato  che  il  denunciato  profilo  di  incostituzionalita' e'
rilevante e non manifestamente infondato.
                              P. Q. M.
   Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23,
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata in riferimento
all'art.   3  Cost.,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  157  c.p., comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre
2005,  n. 251,  art.  6, nella parte in cui prevede che quando per il
reato  la  legge  stabilisce  pene  diverse  da quella detentiva e da
quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
   Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Cosi' deciso in Bergamo, il 9 novembre 2007.
                       Il giudice: Barbarossa